A seguito della modifica al codice privacy, introdotta nel dicembre del 2021, al Garante per la protezione dei dati personali è stato attribuito un nuovo compito: l’Autorità è deputata a ricevere le segnalazioni provenienti da chiunque abbia un fondato motivo di ritenere che nei suoi confronti si potrebbe verificare un episodio di c.d. “revenge porn”. Tale possibilità di denuncia riguarda anche i minori che abbiano già compiuto i 14 anni di età. Come noto il c.d. “revenge porn” identifica quella pratica illecita e penalmente rilevante, diffusasi nell’ultimo decennio (a seguito della diffusione di massa di strumenti multimediali idonei a registrare immagini, video e suoni), attraverso cui uno o più soggetti, dopo aver registrato delle immagini, dei video e/o degli audio relativi ad una o più persone che compiono atti sessualmente espliciti, anche con il consenso di queste ultime, successivamente – dette immagini, video e/o audio – vengono diffuse senza il consenso delle persone cui le medesime si riferiscono, con un intento vendicativo nei loro confronti oppure per danneggiarle pubblicamente, bullizzarle o molestarle. In particolare, l’art. 144 bis del Codice privacy, così come introdotto dal decreto legge n.139 del 2021 (convertito con la legge n. 205 del dicembre 2021) ha attribuito al Garante per la protezione dei dati personali il compito di ricevere le suddette segnalazioni provenienti da soggetti (anche minori di età, almeno quattordicenni) i quali abbiano un fondato motivo di ritenere che delle fotografie oppure dei video oppure delle registrazioni audio, aventi un contenuto esplicito da un punto di vista sessuale e che si riferiscano a detto soggetto, possano essere oggetto di invio, di consegna, di cessione, di pubblicazione oppure di diffusione attraverso qualcuna delle varie piattaforme digitali presenti nel web, senza che egli abbia prestato il suo consenso in merito. Il suddetto articolo del codice privacy, stabilisce che il Garante per la protezione dei dati personali, dopo aver ricevuto la segnalazione proveniente dal soggetto interessato, debba intervenire entro le successive 48 ore, attraverso il blocco preventivo dei contenuti multimediali segnalati nei confronti delle piattaforme che sono state indicate dal segnalante medesimo. In particolare, l’individuazione del materiale informatico oggetto del provvedimento di “blocco” deve essere effettuata attraverso l’ impronta di hash del relativo file o dei relativi files.
1. I fatti
Lo scorso aprile è arrivata al Garante per la protezione dei dati personali la prima segnalazione, attraverso cui una persona ha denunciato all’ Autorità di ritenere che la medesima si trovasse nell’ ipotesi contemplata dalla norma di cui sopra e conseguentemente ha chiesto al Garante di intervenire presso le piattaforme Youtube, Facebook e Instagram per inibire la possibile pubblicazione dei contenuti multimediali, sessualmente espliciti, che la riguardavano e rispetto ai quali non aveva consentito a che gli stessi fossero resi pubblici (dovendo invece restare materiale privato).
2. La decisione del Garante
Preliminarmente, il Garante per la protezione dei dati personali ha verificato che la situazione denunciata dal segnalante rientrasse effettivamente nella fattispecie disciplinata dalla disposizione normativa del codice privacy sopra esposta e all’esito positivo di detto esame, per il tramite del Dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo (secondo il riparto di competenza stabilito dalla stessa norma del codice privacy che si occupa dalla fattispecie), ha ordinato alle suddette piattaforme indicate dal segnalante di inibire la diffusione dei contenuti segnalati. In particolare, il Garante privacy (per il tramite del suddetto dirigente), in via d’urgenza ha:
- ingiunto a Google Italy S.r.l. ed a Google LLC l’immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulla piattaforma You Tube del materiale oggetto della denuncia presentata dal segnalante, riportato mediante impronta di hash del relativo file;
- ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited l’immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione mediante le piattaforme Facebook ed Instagram del materiale oggetto della suindicata segnalazione, trasmesso dall’Ufficio secondo le modalità indicate da Facebook Italy.
In secondo luogo, il Garante per la protezione dei dati personali ha ordinato alle suddette società, gestrici delle piattaforme digitali You Tube, Facebook e Instagram, di conservare il materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere eventualmente acquisito in chiaro dalle piattaforme medesime, soltanto per finalità di carattere probatorio e soltanto per la durata di 12 mesi dal momento in cui le suddette società hanno ricevuto il provvedimento oggetto di commento. In ogni caso, ha precisato il Garante, che tale conservazione del materiale di cui sopra dovrà essere effettuata da dette società attraverso l’uso di misure idonee ad impedire che gli interessati possano essere identificati o comunque identificabili e che le società medesime dovranno comunicare tempestivamente alla stessa autorità le misure che riterranno di adottare in tal senso.
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