Reverse charge: cosa comporta?

Redazione 21/06/19
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Nell’ambito di interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici ad uso abitativo l’aliquota agevolata del 10% si applica solo nei confronti del committente principale, mentre le prestazioni dei subappaltatori scontano l’aliquota ordinaria del 22%? Oppure si applica il regime di inversione contabile dell’IVA?

Per sapere tutto su questo argomento leggi anche “Il reverse-charge. 150 risposte a quesiti” di Massimo Pipino

Il legislatore con l’articolo 2, comma 10, della Legge n. 191/2009, ha previsto un regime agevolativo per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come descritti dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 380/2001 [T.U. edilizia – a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;” (lettera così modificata dall’articolo 17, comma 1, lettera a) della Legge n. 164 del 2014)] posti in essere su edifici abitativi consistente nell’applicazione dell’aliquota IVA al 10%. Così come è stato evidenziato anche nella recente “Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie” edito dall’Agenzia delle Entrate nello scorso mese di gennaio 2017 e pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia (www.agenziaentrate.it), la riduzione dell’aliquota si applica solo per gli appalti e le prestazioni d’opera che vengono richiesti da soggetti privati che non siano esercenti attività di natura commerciale. Viceversa, nel caso in cui gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria vengano vengano realizzati tramite contratti di subappalto questi ultimi sono soggetti all’ordinaria aliquota IVA del 22%, con applicazione del regime dell’inversione contabile (“”reverse-charge””) ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a) del D.P.R. n. 633/72.

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L’artigiano impiantista che deve emettere fattura relativamente alla realizzazione di un impianto d’allarme che sia stato installato presso un’azienda agrituristica applica il regime dell’inversione contabile dell’IVA o meno?

L’applicazione del meccanismo del “reverse-charge” non è determinato dall’aliquota IVA scontata dall’operazione sottostante ma dal verificarsi di determinate condizioni oggettive e soggettive quali la tipologia contrattuale posta in essere (nel caso del “reverse” da articolo 17, comma 6, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972) o il codice ATECO 2007 riferibile al tipo di prestazione realizzata (nel caso di “reverse” da articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del D.P.R. n. 633/1972). Così come è stato ribadito dalla Circolare n. 14/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate le tipologie di prestazioni interessate dalla nuova disposizione sono quelle riconducibili ai seguenti codici ATECO:

Pulizia  81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici  81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

Demolizione
 43.11.00 Demolizione

Impianti  43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)  43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)  43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione  43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)  43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)  43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili  43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni  43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni relative ad edifici)

Completamento  43.31.00 Intonacatura e stuccatura  43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate  43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, pareti mobili e simili  43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri  43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri  43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)  43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

Dall’elenco sopra riportato risulta evidente che nel caso del quesito posto siamo nell’ambito di applicazione dell’inversione contabile da articolo 17, comma 6, lettera a-ter) in quanto la prestazione prestata consiste nell’installazione di impianti negli edifici [codici ATECO 2007 43.21.01 – “Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione”) oppure 43.21.02 – “Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione”). Quindi, se l’impianto è stato installato in un fabbricato, e il committente è un soggetto passivo IVA (come nel caso), allora l’artigiano in questione dovrà emettere la propria fattura in regime di inversione contabile.

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A seguito degli interventi legislativi, il meccanismo diapplicazione dell’inversione contabile (o reverse charge) è stato esteso a numerose altre fattispecie nel settore delle costruzioni e si applica nei casi di appalto, subappalto e di cessione di fabbricati o loro porzioni, abitativi o strumentali. Tale regime comporta che il cessionario/committente sia tenuto all’assolvimento dell’imposta, diventando non solo debitore dell’IVA relativa alla prestazione ricevuta dal cedente/prestatore, ma anche il soggetto obbligato al versamento all’erario del tributo, determinando così una variazione delle ordinarie modalità di fatturazione, relative all’operazione.Alla luce delle ultime novità dettate dalla Manovra correttiva 2017 e della più recente documentazione di prassi dell’Agenzia delle Entrate, questo nuovissimo volume analizza la disciplina relativa a questo istituto, illustra 150 casi concreti di applicazione o meno del reverse charge e fornisce al Professionista risposte ai numerosi interrogativi che nascono attuando questo procedimento.MASSIMO PIPINO Libero professionista in Torino, già responsabile del servizio fiscale presso la locale Associazione Imprenditoriale Edile, consulente fiscale dell’Ordine degli Ingegneri di Latina, pubblicista, autore di numerose pubblicazioni, collabora strettamente da diversi anni con il Commercialistatelematico. Si occupa prevalentemente di fiscalità immobiliare, contrattualistica pubblica e diritto del lavoro.VOLUMI COLLEGATIGuida all’IVA in edilizia e nel settore immobiliare 2017, Righetti & Associati – I Edizione 2017Split payment 2017, Nicola Forte – I Edizione 2017

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