Revisori dei conti: deposito bilancio e prescrizione azione responsabilità

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Revisori dei conti, deposito bilancio e prescrizione azione responsabilità: per la Consulta la disciplina è compliant alla Costituzione.
Nella disciplina relativa alle azioni di responsabilità nei confronti dei revisori legali dei conti, non è manifestamente irragionevole far decorrere, dalla data di deposito della relazione sul bilancio, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno che può far valere la società che ha conferito l’incarico.

Corte Costituzionale -sentenza n.115 del 9-05-2024

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Indice

1. Nessuna irragionevolezza nella disciplina delle azioni di responsabilità nei confronti dei revisori legali dei conti


La Corte Costituzionale nella sentenza n. 115 depositata il I° luglio, ha argomentato in tema di decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità verso i revisori dei conti, dichiarando infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da un Tribunale sull’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che ha attuato la direttiva 2006/43/CE, afferente alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che ha modificato le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e abrogato la direttiva 84/253/CEE, sul presupposto che l’ambito applicativo della norma si intenda riferito alla sola azione risarcitoria della società.

2. Contemperamento di più interessi


Il collegio ha osservato che al legislatore compete un elevato margine di discrezionalità nel disciplinare la decorrenza della prescrizione e che, nelle ipotesi relative alle azioni risarcitorie, è necessario contemperare l’interesse del danneggiato a far valere il proprio diritto al risarcimento, con le esigenze di certezza del diritto e di tutela dell’interesse del danneggiante a non doversi difendere a distanza di molto tempo da istanze protese all’ottenimento del risarcimento dei danni.

3. Società


Nelle ipotesi che involgono i revisori legali, il bilanciamento realizzato dalla disposizione portata sui banchi della giustizia costituzionale non è risultata manifestamente irragionevole quando l’azione risarcitoria è fatta valere dalla medesima società che ha conferito l’incarico. In detta fattispecie il revisore risulta esposto a una responsabilità solidale con gli amministratori e, al contempo, sin dal deposito di una relazione inesatta o scorretta, il suo inadempimento cagiona un danno alla società che ha conferito l’incarico, che può già far valere una pretesa risarcitoria.

4. Soci e terzi


Per quanto afferisce all’azione risarcitoria che possono far valere i soci e i terzi, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 39/2010, il collegio ha osservato che, nei loro confronti, il deposito della relazione da parte del revisore identifica una condotta che non è ancora di per sé produttiva di danni. In dettaglio, sulla base dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 39/2010, i soci e i terzi, in tanto possono agire nei confronti del revisore, coobbligato in solido con l’amministratore, in quanto dimostrino: che sia stata effettuata, dolosamente o colposamente, una revisione erronea o incompleta; che la revisione abbia ingenerato un affidamento sulla attendibilità di quanto da essa erroneamente attestato, dando un contributo causale al compimento da parte di soci e di terzi di scelte per loro stessi pregiudizievoli; che da ciò derivino i danni di cui soci e terzi domandano il ristoro. A fronte di tale fatto illecito, il dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria di soci o di terzi non può essere quello del deposito della relazione, che è antecedente al momento in cui si possono produrre danni e sono, dunque, identificabili i soggetti danneggiati. In altri termini, il dies a quo della prescrizione di un’azione risarcitoria non può retrocedere a un momento che precede lo stesso perfezionamento del fatto illecito produttivo di danni, cui testualmente fa riferimento l’art. 2947 codice civile.

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Avv. Biarella Laura

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