Quando l’affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per sopravvenienza di una misura cautelare. Per approfondimenti sulle misure cautelari, consigliamo: Formulario annotato dell’esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia.
Indice
1. La questione: revoca affidamento in prova
Il Tribunale di Sorveglianza di Catania disponeva che una misura dell’affidamento in prova fosse sostituita con la misura della detenzione domiciliare per essere stato tratto il condannato in arresto in esecuzione di un’ordinanza del Gip del Tribunale di Ragusa.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’arrestato con cui si deduceva il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata laddove non aveva considerato che i fatti, per cui l’affidato era stato tratto in arresto, si riferivano a un periodo precedente l’affidamento mentre la revoca non dovrebbe conseguire automaticamente a ogni violazione, ma solo quando il soggetto risulti non essere idoneo al trattamento. Per approfondimenti sulle misure cautelari, consigliamo: Formulario annotato dell’esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso summenzionato infondato sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo secondo il quale l’affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato quando sopravvenga una misura cautelare anche per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario, a condizione che attraverso la valutazione del provvedimento cautelare siano introdotti nuovi elementi rispetto a quelli presi in esame al momento in cui l’affidamento era stato disposto (Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013; v. anche, Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008, e Sez. 1, n. 23190 del 10/05/2002).
Orbene, per la Corte di legittimità, proprio alla luce di tale quadro ermeneutico, il Tribunale di sorveglianza aveva trasformato l’affidamento in prova in detenzione domiciliare per la gravità dei fatti contestati, sia pure antecedenti al riconoscimento del beneficio ma non noti già allora, e per la sua inconciliabilità con la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione in stato di libertà, senza incorrere nel vizio motivazionale invocato.
Gli Ermellini, infatti, non ritenevano di doversi discostare nel caso di specie da questo approdo ermeneutico, ribadendo quanto sovra esposto, nonché postulando anche che l’«affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall’esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione» (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020).
Tal che se ne faceva conseguire la reiezione del ricorso in questione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando l’affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per sopravvenienza di una misura cautelare.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che l’affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato quando sopravvenga una misura cautelare anche per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario, a condizione che attraverso la valutazione del provvedimento cautelare siano introdotti nuovi elementi, rispetto a quelli presi in esame al momento in cui l’affidamento era stato disposto, in grado di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione.
Ove quindi sia disposta una misura cautelare personale a carico di una persona che sta usufruendo di questa misura alternativa alla detenzione, tale provvedimento può essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare se vi siano le condizioni di legge perché tale beneficio penitenziario possa essere revocato.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Potrebbero interessarti anche:
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento