La revoca dell’assegnazione della casa familiare influisce sull’assegno di divorzio all’ex coniuge

Walter Cerri 21/05/24
Allegati

Il venir meno dell’assegnazione della casa familiare rappresenta una circostanza sfavorevole e può portare alla revisione dell’assegno divorzile in suo favore.

Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale offre al Professionista uno strumento pratico per orientarsi tra le novità introdotte dalle nuove disposizioni: Come cambia il diritto di famiglia dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione – Sez. I Civ. – Sent. n. 7961 del 25/03/2024

Cass-7961-2024.pdf 3 MB

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Indice

1. In cosa consiste l’assegno divorzile e l’assegnazione della casa familiare

L’assegno divorzile consiste nell’obbligo a carico di uno dei coniugi, a seguito di sentenza di divorzio, di corrispondere all’altro un contributo economico se questi non ha mezzi adeguati e sufficienti non essendo in grado oggettivamente di procurarseli.
L’assegnazione della casa familiare è quella disposizione volontaria o giudiziale inerente l’abitazione principale ove si è svolta la vita familiare sino alla separazione dei coniugi. L’utilizzo e la disponibilità della casa familiare spettano di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole.
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2. Revoca dell’assegnazione della casa coniugale: il caso

Con ricorso ex art. 9 L. 898/1970 Tizio adiva il Tribunale di Brescia per sentirsi accogliere la richiesta di revoca dell’assegnazione della casa familiare in favore dell’ex coniuge Sempronia con la motivazione che i figli, divenuti maggiorenni, non convivevano più con la madre. Sempronia si costituiva in giudizio manifestando la propria disponibilità al rilascio della casa chiedendo però al contempo non solo un congruo termine ma soprattutto un aumento dell’assegno divorzile.
Il Tribunale di Brescia accoglieva il ricorso di Tizio disponendo la revoca dell’assegnazione della casa familiare respingendo contestualmente la domanda di Sempronia diretta ad ottenere l’aumento dell’assegno divorzile.
La vicenda si spostava innanzi alla Corte d’Appello a seguito di reclamo dell’ex moglie: il giudice di secondo grado accoglieva il gravame di Sempronia e disponeva, modificando quanto disposto con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’aumento dell’assegno di divorzio a carico di Tizio.
Tizio presentava ricorso in Cassazione sulla base dei seguenti motivi:
la Corte d’Appello aveva disposto l’aumento dell’assegno in favore dell’ex moglie in considerazione delle disparità economiche dei due coniugi e dell’apporto che la signora aveva dato alla vita familiare: circostanze che, a detta del ricorrente, erano già state oggetto di valutazione e decisione da parte del giudice di primo grado e pertanto non potevano determinare una nuova disamina da parte della Corte;
l’ex moglie non aveva mai indicato le spese che ella avrebbe dovuto sostenere a seguito del rilascio della casa coniugale per il reperimento di una nuova abitazione in considerazione anche del fatto che la donna era andata a vivere gratuitamente in una casa di proprietà del padre;
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 7961 del 25/03/2024, respingeva il ricorso di Tizio.

3. La decisione della Corte di Cassazione

Il Giudice di Legittimità afferma in primo luogo che la revoca dell’assegnazione della casa familiare porta con sé due conseguenze: da un lato “l’indebolimento economico” dell’ex coniuge che fino a quel momento aveva usufruito dell’immobile e dall’altro “l’arricchimento” della controparte legittima proprietaria la quale può andarvi ad abitare, cederla in locazione o venderla; in buona sostanza il coniuge che ne rientra in possesso può compiere su quel bene delle attività generanti sotto diverse forme un vantaggio che durante l’assegnazione all’altro coniuge non era realizzabile.
Per la Cassazione inoltre la disponibilità della casa coniugale così come la sua perdita costituiscono degli elementi di assoluta rilevanza oggetto di accurata valutazione dal momento che mostrano le condizioni di vita della persona anche quando non si trasformano in un vero e proprio reddito o non incidono sul patrimonio costituendo un vantaggio suscettibile volta per volta di una valutazione economica.
Da questo percorso ermeneutico la Cassazione rileva il suo principio di diritto in base al quale “in tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell’accertamento dei giustificato motivi per l’aumento dell’assegno divorzile, la revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell’ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l’assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l’altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca, potendo andare ad abitare la casa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produttive, compiendo attività suscettibili di valutazione economica che, durante l’assegnazione all’altro coniuge, non erano consentite.”

Walter Cerri

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