La decisione in esame è assai interessante in quanto afferma che per l’applicabilità della norma di cui al n. 2 dell’art. 168 cod. pen. è essenziale accertare le date di irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna posto che, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce.
Indice:
- Il fatto
- I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
- La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione
- Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
- Conclusioni
Il fatto
La Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava, ai sensi dell’art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza emessa sempre dalla medesima Corte e divenuta irrevocabile dal 16.7.2018, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed C. 1.600,00 di multa.
A ragione della decisione, la Corte territoriale – dopo avere rilevato che, con precedente condanna, l’imputato era stato condannato per il reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacente – riteneva come sussistessero i presupposti per l’accoglimento della richiesta formulata dalla Procura generale di Catanzaro, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., in quanto il predetto aveva “riportato condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti dell’art. 163 cod. pen.”.
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“Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione”
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso detta ordinanza, i difensori di fiducia del condannato proponevano ricorso per Cassazione per “violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 168 cod. pen.”.
In particolare, la difesa, dopo avere evidenziato che il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato concesso all’imputato con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro irrevocabile dal 16.7.2018, cioè con pronuncia emessa in data successiva a quella di irrevocabilità della precedente sentenza di condanna dello stesso alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed E. 14.000.00 di multa, aveva sostenuto come sarebbe stata evidente la dedotta violazione di legge in quanto l’eventuale errore commesso dal giudice del merito avrebbe dovuto essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione non potendo essere emendato attraverso il procedimento di esecuzione.
La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Suprema Corte di Cassazione chiedeva il rigetto del ricorso con le conseguenze previste dalla legge.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
L’ordinanza impugnata veniva annullata senza rinvio essendo principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione quello secondo cui per la revoca di diritto ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. è necessario che la condanna per il reato anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile entro il termine del periodo di esperimento, che ha inizio a partire dal passaggio in giudicato della prima sentenza contenente l’applicazione del beneficio (Cfr. Cass. Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056, che ha affermato che “in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce“; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 26636 del 28/05/2008, Rv. 240868; Cass. Sez. 1, n. 605 del 03/12/2004, Rv. 230541); in altri termini, per l’applicabilità della norma di cui al n. 2 dell’art. 168 cod. pen. è essenziale accertare le date di irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna, giacché la causa di revoca prevista dalla norma in parola è rappresentata da una condanna ulteriore (ma per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio), e cioè da una condanna che deve divenire irrevocabile entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza.
Orbene, declinando tale criterio ermeneutico rispetto al caso di specie, gli Ermellini osservavano come non ricorresse tale evenienza atteso che la sentenza che aveva concesso il beneficio era divenuta irrevocabile il 16.7.2018, cioè dopo la pronuncia della medesima Corte del 20.2.2013, passata in giudicato il 17.10.2013.
Tal che se ne faceva derivare l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata a norma dell’art. 620 lett. I, cod. proc. pen..
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“Nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, quando il mancato pagamento non comporta la revoca automatica del beneficio?”
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi ribadito, essendo stato già affermato in precedenti pronunce emesse sempre dalla Cassazione in subiecta materia, che, per l’applicabilità della norma di cui al n. 2 dell’art. 168 cod. pen. (il quale, come noto, dispone che, salva “la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: (…) riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’articolo 163” cod. pen.) è essenziale accertare le date di irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna posto che, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce.
Tale provvedimento, pertanto, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di correttamente verificare se ricorre la condizione di revoca di tale beneficio a norma dell’art. 168, co. 1, n. 2, cod. pen..
Il giudizio in ordine a quanto statuito in cotale pronuncia, dunque, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica, non può che essere positivo.
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