Revoca dell’assunzione o licenziamento? La Cassazione chiarisce

Caudullo Dino 28/04/20
Non è qualificabile quale licenziamento la revoca del contratto di lavoro con la pubblica amministrazione nell’ipotesi di errata o illegittima individuazione ai fini dell’assunzione.

Con ordinanza del 27 dicembre 2019 n.34557, la Corte di Cassazione torna su un principio già enunciato, questa volta intervenendo su un caso di reclutamento di docenti della scuola statale.

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Il licenziamento nel settore privato

Con un approccio per quesiti e problemi, si offre una panoramica della normativa in tema di licenziamenti nei rapporti di lavoro privato, le cui disposizioni si sono stratificate e sovrapposte nel tempo in relazione alla natura e alle dimensioni occupazionali del datore di lavoro, al settore, alla qualifica, alla data di assunzione, alla data di licenziamento, al tipo di rapporto, creando un sistema difficilmente intellegibile per l’operatore. Verrà illustrato come distinguere il licenziamento dalle ipotesi affini, quale forma deve rivestire e per quali motivi si può legittimamente licenziare, con quale procedura e con quale tempistica; come impugnare un licenziamento, attraverso quali adempimenti da compiere prima del giudizio e come evitare le decadenze di legge, come impostare un ricorso avverso un licenziamento illegittimo e quali sono le caratteristiche del rito da seguire. Saranno passati in rassegna i principali vizi che possono affliggere l’atto espulsivo, indicato con quali mezzi dimostrarne la sussistenza, come si riparte l’onere della prova, e, in parallelo, quale tutela è stata accordata dal legislatore al lavoratore nelle diverse e sofferte fasi evolutive della disciplina della materia (legge n. 604/1966, legge n. 300/1970, legge n. 92/2012, D.Lgs. n. 23/2015,D.L. n. 87/2018 ed altre): in particolare, in quali casi viene accordata la reintegra nel posto di lavoro e in quali casi è disposto il risarcimento del danno, nonché le diverse modalità per la sua quantificazione. Per ciascun argomento verrà dato conto dello stato della giurisprudenza sulle principali problematiche solle- vate dalla normativa, anche con riferimento al diritto dell’Unione Europea.Maria Giulia Cosentino Magistrato ordinario, prima ancora avvocato, funzionario del Ministero delle Finanze, borsista al primo corso concorso per dirigenti pubblici della S.N.A.; oggi giudice del lavoro presso la Corte d’Appello di Roma e dal 2016 giudice tributario componente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Fra il 2012 e il 2016 è stata componente del Comitato Pari Opportunità del Distretto e della Commissione per gli esami di Stato per il conseguimento del titolo di Avvocato. Dopo l’ingresso in magistratura, dal 2001 al 2004 è stata giudice civile a La Spezia; dal 2004 al 2010, fuori ruolo, ha ricoperto l’incarico di giurista esperto per la semplificazione normativa ed amministrativa presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; dal 2008 al 2010, anche Vice Capo del Settore Legislativo per il Ministro per l’Attuazione del Programma di Governo; dal 2010 al 2017 giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma. Autrice di numerose pubblicazioni in tema di diritto del lavoro; diritto del pubblico impiego; pari opportunità nella pubblica amministrazione; semplificazione normativa; diritto dell’ambiente e dell’energia.

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Il caso

Una docente assunta a tempo indeterminato nella scuola statale tramite le graduatorie permanenti, dopo alcuni mesi riceveva comunicazione di revoca del contratto da parte dell’amministrazione, in quanto altra docente, inserita nella graduatoria del concorso ordinario, vantava il diritto prioritario all’assunzione sul medesimo posto.

Sostenendo trattarsi di un’ipotesi di licenziamento, la docente si rivolgeva al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, assumendo l’illegittimità di tale revoca in quanto incompatibile con la natura privatistica del rapporto ed invocando la tutela reintegratoria.

Il Giudice di primo grado qualificando quale licenziamento la revoca del contratto disposta dall’amministrazione, lo riteneva illegittimo in quanto privo di giusta causa o giustificato motivo, ordinando la reintegra della docente nel posto di lavoro.

Proposto appello da parte della docente che rivendicava il diritto all’assunzione con priorità, la Corte territoriale riformava la sentenza di primo grado, rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nella fattispecie non poteva configurarsi una ipotesi di licenziamento, stante che la violazione di norme imperative incideva sull’esistenza stessa del vincolo contrattuale.

Secondo la Corte d’Appello in particolare, richiamato il principio secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato il datore di lavoro non può esercitare poteri di autotutela, questi è comunque tenuto ad effettuare le assunzioni nel rispetto delle procedure di legge e, pertanto, in presenza di violazione di queste ultime, deve ripristinare la legalità violata; in tal caso la sua condotta equivale a quella del contraente che non osservi il contratto stipulato, ritenendolo affetto da nullità.

La decisione della Cassazione

Proposto ricorso in Cassazione, il Giudice di legittimità ha condiviso la decisione della Corte d’Appello in quanto coerente con l’orientamento già espresso in altre occasioni dalla stessa Corte di Cassazione.

In particolare, la pronuncia in commento ha ribadito il principio secondo cui, l’atto con il quale l’amministrazione revochi un’assunzione o un incarico a seguito dell’annullamento della procedura concorsuale o dell’inosservanza dell’ordine di graduatoria “equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale” (Cass. S.U. n.2396/2014); principio sulla base del quale si è ritenuto che nel settore scolastico fossero affetti da nullità i contratti stipulati in violazione delle norme speciali che disciplinano le modalità di reclutamento (Cass. n.13800/2017).

La Corte ha peraltro ritenuto applicabile alla fattispecie, l’ipotesi di nullità di cui all’art.36 del D.Lvo 165/2001 in quanto questa, avendo portata generale, è idonea ad attrarre nella sfera della nullità anche il mancato rispetto delle procedure imposte per le assunzioni a tempo indeterminato dall’art.35 del TUPI, perché espressione dei principi costituzionali di cui all’art.97 Cost..

I Giudici di Piazza Cavour hanno anche precisato, che la regola che impone l’individuazione del contraente sulla base di una graduatoria formulata all’esito di una procedura concorsuale nel rispetto dei criteri imposti dalla legge e dal bando, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette necessariamente sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve imprescindibilmente sussistere in capo al contraente; pertanto, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici, alla cui realizzazione dev’essere orientata l’azione della pubblica amministrazione.

Il predetto principio, la Cassazione lo ritiene quindi applicabile anche all’ipotesi dell’individuazione del contraente sulla base di una graduatoria diversa da quella utilizzabile secondo il sistema di reclutamento imposto dal legislatore, posto che, anche in tal caso, il contratto viene ad essere stipulato con soggetto privo del requisito necessario.

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