Sommario:
1. Il caso; 2. Inquadramento giuridico della decisione; 3. La configurabilità dell’ingiuria grave nella fattispecie in esame; 4. Conclusioni.
1. Il caso
La questione affrontata dai giudici di legittimità risulta essere molto interessante e rilevante sia a livello morale che a livello giuridico per le peculiarità sottese all’odierna pronuncia, in quanto incidenti sia sul rapporto personale dei coniugi che sull’asse patrimoniale e successorio dei medesimi. Ciò in quanto la
querelle coinvolge due coniugi in regime di separazione dei beni,
[1] ed, in particolare, riguarda la revoca delle donazioni indirette effettuate dal marito (donante) per ingratitudine della moglie (donataria), a seguito dell’adulterio manifestato dalla stessa. Le donazioni indirette venivano poste in essere per effetto degli acquisti operati con il contributo economico di uno solo dei coniugi (Tizio) ma il bene immobile veniva intestato ad entrambi. Si evince, infatti, dal corpo della sentenza in oggetto, che Tizio intestava a ****, sua moglie, la comproprietà di beni immobili acquistati con il proprio denaro. Un bel giorno il marito viene a conoscenza che la sua amata, già madre di tre figli, intratteneva clandestinamente da diversi anni una storia d’amore con un compagno molto più giovane di lei, consumando sovente i rapporti intimi nell’abitazione coniugale, fino al punto di lasciare la famiglia per andare a vivere indipendentemente il proprio legame extramatrimoniale.
Tale circostanza ha indotto Tizio a instare domanda al Tribunale competente, affinché venisse disposta la revoca per ingratitudine delle donazioni indirette eseguite a favore di ****. Quest’ultima resisteva e in via riconvenzionale domandava la divisione del patrimonio comune alla cui formazione avrebbe contribuito anche lei con il proprio lavoro. Il giudice di primo grado respingeva la domanda dell’attore. Pertanto, Tizio impugnava tale deciso e i giudici di appello riformavano la sentenza di primo grado, dichiarando la revocazione per ingratitudine delle disposte donazioni indirette. Conseguentemente, **** proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Con il primo ella lamentava che il giudice di secondo grado non avesse valutato correttamente le risultanze probatorie, poiché dalle stesse testimonianze veniva dichiarato che **** aveva contribuito economicamente agli acquisti immobiliari in virtù delle liberalità da parte dei di lei genitori. Con il secondo gravame deduceva la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. giacché l’appellante non avrebbe censurato nell’atto di appello il mancato accoglimento da parte del giudice messinese della domanda di revoca per ingratitudine delle donazioni. Infine, con l’ultimo motivo **** sosteneva violazione degli artt. 802 e 809 c.c., giacché mancherebbe in atti la prova rigorosa di fatti e circostanze che potessero integrare l’ingiuria grave e in particolare le prove del dedotto carattere ingiurioso della relazione clandestina. Eccepiva, inoltre, che era oramai decorso il termine per proporre la domanda di revocazione delle donazioni per ingratitudine per essere elasso più di un anno al momento della proposizione del giudizio.
2. Inquadramento giuridico della decisione
E’ opinione condivisa quella seconda la quale l’acquisto di un bene con proprio denaro e l’attribuzione in comproprietà del medesimo al congiunto rientra in quella fattispecie giuridica nota come
donazione indiretta[2]. Tale orientamento trova avallo nella giurisprudenza laddove, in casi analoghi a quello odiernamente deciso, si è evidenziato che «nell’ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del danaro»
[3].
L’intento perseguito dall’autore, infatti, è stato quello di arricchire la moglie avvalendosi di un negozio (nel caso di specie la compravendita) che ha una causa (in senso tecnico giuridico) propria diversa da quella liberale
[4]. Infatti, il presupposto logico-giuridico idoneo a distinguere le donazioni indirette da quelle negoziali si ravvisa – in un rapporto con l’intento di liberalità – che nella prima fattispecie corrisponde con il fine perseguito e nella seconda con il mezzo
[5].
Considerato che l’atto di liberalità posto in essere dal marito ha tutti i caratteri tali da poterlo inquadrare nell’ambito delle c.d. donazioni indirette
[6], si puntualizza che, in
subiecta materia, per gli atti di liberalità diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c., il Legislatore ha previsto in maniera tassativa all’art. 800 c.c. due ipotesi in cui potrà essere esperita la revoca
[7] della medesima: 1) ingratitudine del donatario; 2) sopravvenienza di figli.
Qual è la
ratio di tale diritto potestativo? Lo scopo è quello evidente di consentire al donatario – il quale se avesse preveduto che il suo atto generoso di liberalità avesse provocato ingratitudine, non riconoscenza, ostilità del donatario non avrebbe certamente effettuato la donazione – di poter agire al fine di recuperare il proprio patrimonio
[8]. Ciò non significa che dal coniuge donatario – per effetto dell’avvenuto atto di liberalità e conseguente dovere di gratitudine – si debba pretendere una posizione di subordinazione nei confronti del donante, al punto da menomare la sua libertà di comportamento, e, in particolare, il suo diritto a porre fine ad una convivenza divenuta intollerabile. Tuttavia è doveroso riconoscere che a seguito di una donazione effettuata, seguendo tra l’altro una comune concezione morale a cui si allinea il nostro ordinamento, il donatario debba assumere un comportamento di gratitudine verso il dante causa
[9] sicché, allorquando il destinatario della liberalità assuma un comportamento disdicevole verso lo stesso, sarà consentita la revoca della donazione, in quanto ripugna alla coscienza morale che il donatario conservi il patrimonio.Al fine di rintracciare l’ingratitudine occorrono, però, uno o più fatti tra quelli tassativamente previsti dall’art. 801 c.c.: indegnità di cui all’art. 463, nn. 1,2,3, c.c. (omicidio, consumato o tentato, del donante o del coniuge o di un ascendente o discendente, calunnia e falsa testimonianza in giudizio penale); ingiuria grave verso il donante; il grave pregiudizio arrecato al patrimonio del donante ed, infine, l’indebito rifiuto agli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433 e 436.
3. La configurabilità dell’ingiuria grave nella fattispecie in esame
Ricostruito, pertanto, il corretto alveo giuridico del caso in oggetto è ora possibile evidenziare il principio di diritto offerto dal Supremo Collegio.
Nel caso in esame la revoca veniva intentata per ingratitudine della donataria la quale aveva infranto diverse volte il dovere di fedeltà consumando l’adulterio nella casa coniugale.
I giudici aditi hanno, in primo luogo, sulla base dei gravami richiamati nel punto 1) del presente commento delibato in ordine alla inammissibilità della prima censura e per l’infondatezza del secondo motivo per le ragioni che si leggono nel corpo della statuizione e successivamente – ed in ordine al terzo gravame del ricorso in cassazione – hanno evidenziato l’inammissibilità della censura relativa al decorso del termine annuale per proporre l’azione di revocazione della donazione, in quanto questione di merito non sollevata nei precedenti gradi del giudizio ed introdotta per la prima volta in sede di legittimità
[10].
Premesso che la nozione di ingiuria grave è rilasciata all’interprete in quanto sfornita di definizione normativa, essa costituisce una sanzione civile differente dall’omonimo delitto rilevante in ambito penale
[11], consistente in un danno effettivo arrecato al patrimonio del donante attraverso un comportamento di avversione nei suoi riguardi, espressione di ingratitudine che ripugna alla coscienza sociale, valutato in relazione all’ambiente e alle condizioni sociali dei protagonisti
[12]. L’ingiuria grave è un concetto mutevole, nel senso che ciò che si considera tale in un determinato contesto storico o in riferimento a determinati soggetti, può non essere tale in altri momenti o rispetto ad altre persone, prendendo in considerazione la posizione dell’offensore
[13]. Nel caso di specie, la duttilità di tale fatto non poteva trovare riscontro, vuoi perché il tempo, anche se è fattore determinante della mutevolezza della moralità e della socialità, non potrà mai portare alla disgregazione di quei valori fondamentali della persona umana come l’onore e la dignità dell’uomo, vuoi per la circostanza che l’atteggiamento reiterato dalla donna, nel comune sentir morale è ancora considerato, malgrado il mutamento dei costumi, il divenire sociale, le tendenze egualitarie, solidaristiche e le istanze libertarie, comportamento disdicevole, sintomo, pertanto, di ingiuria grave
[14].
Inoltre, l’esistenza concreta del lemma più volte richiamato deve emergere all’esito di una valutazione etico-sociale complessiva della fattispecie, tenendo in considerazione sia i singoli episodi, che l’ambiente sociale delle parti e i loro rapporti precedenti
[15].
Al fine di rintracciare tale circostanza occorre un’azione cosciente e soprattutto volontaria del donatario, caratterizzata da una manifestazione di perversa animosità verso il donante, idonea, quindi, a giustificare il pentimento rispetto al compiuto atto di liberalità
[16]. Emerge,
ictu oculi, che il comportamento manifestato dall’adultera sia stato manifestato con pervicace senso di ostilità, di guisa da concretizzare l’ingiuria
ut supra descritta, in quanto in grado di recidere definitivamente i rapporti personali tra il donante e donataria. Peraltro, anche se per l’ingiuria grave non si richiede un comportamento di ostilità ripetuta, bastando anche un solo fatto ingiurioso
[17], purché rilevante, nella dibattuta fattispecie ricorre anche tale “aggravante”: la donna, infatti, ha compiuto ripetutamente l’atto adultero con le modalità gravemente ingiuriose che sono state appurate. Non è stata l’infedeltà
tout court a consentire siffatta azione, ma sono state le modalità ingiuriose di esplicazione della medesima ad indurre la Suprema Corte nella giusta direzione volta all’accertamento della inefficacia della donazione effettuata
[18].
E’ stato, quindi, il deleterio comportamento della donataria a consentire agli ermellini di configurare lo stesso come gravemente ingiurioso.
Di talché, ritornando al disposto dell’odierna pronuncia, si evidenzia che i giudici aditi, uniformandosi al costante orientamento giurisprudenziale
[19], hanno condiviso la statuizione dei giudici di appello in ordine al presupposto dell’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c. per la concessione della revocazione, affermando che essa consiste «in un comportamento con il quale si rechi all’onore ed al decoro del donante un’offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, sì da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficiato l’agente, che ripugna alla coscienza comune».
4. Conclusioni
Risulta evidente desumere che a fondare il convincimento dei giudici di Piazza Cavour a pronunciare la revoca delle donazioni indirette per ingratitudine del donatario non è stata tanta l’infedeltà
strictu sensu considerata della moglie, quanto il fatto che la violazione dell’obbligo di fedeltà fosse stato commesso sistematicamente nella casa coniugale e, probabilmente, sul talamo nuziale. Da tanto si desume che quell’
animus iniurandi sia stata una precisa e consapevole volontà di offendere il donante, tale da poter esperire la revocabilità delle donazioni indirette, atteggiamento non giustificato nemmeno da un momento di sdegno e ira fondati da ragioni ineccepibili per la donataria
[20]. Infatti, i giudici aditi, nel sussumere la fattispecie concreta nella previsione astratta dell’art. 801 c.c., hanno ravvisato la sussistenza del presupposto dell’ingiuria grave per essersi l’adulterio perpetrato attraverso «un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece, improntarne l’atteggiamento, [
omissis] riconducibile ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine
[21] ».
Conseguentemente, si evidenzia che, se per un verso l’arresto nomofilattico in commento può essere salutato con favore, dall’altro, tale pronuncia potrebbe avere un effetto ritorsivo, potendosi dall’odierno
dictum consentire un’interpretazione implicita, ossia quella secondo la quale la revocazione non potrà essere pronunciata quando una moglie – anche madre di tre figli pur commettendo adulterio con un uomo molto più giovane – non condividi tale esperienza nel tetto coniugale, ma al di fuori dello stesso. In tal caso, infatti, potrebbe mancare quel carattere di grave ingiuria che l’art. 801 c.c. richiede
[22] ingiuria grave; adulterio commesso fuori dal tetto coniugale
à non configurabilità dell’ingiuria grave), offenderebbe una seconda volta l’onore di quel marito o di quella donna che loro malgrado si ritrovino in tale evenienza. . In realtà tale ultima soluzione non potrà ritenersi plausibile, poiché, essendo l’ingiuria grave connessa ad una valutazione sociale ed etica del comportamento, l’impostare quale criterio discretivo per la sussistenza della medesima ad una simile futilità (adulterio commesso nella casa coniugale
Dott. ************
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 28 maggio 2008, n. 14093
Fatto e diritto
Il 29 aprile 1975 A. I. evocava in giudizio la moglie S. P., chiedendo che fosse disposta la revocazione delle donazioni indirette eseguite in suo favore, avendo intestato a nome di lei la comproprietà di beni immobili acquistati con il proprio danaro. La convenuta resisteva e in via riconvenzionale chiedeva la divisione del patrimonio comune. Il tribunale di Messina il 19 ottobre 1990 respingeva la domanda, ma la Corte d’appello il 1 marzo 2005 riformava la prima sentenza e dichiarava la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette. P. ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi.
La causa è stata avviata a decisione con il rito per i procedimenti in camera di consiglio. Rinnovata la notifica nei suoi confronti, I. si è costituito con controricorso.
Condividendo il parere del P.G., la Corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato.
Con il primo motivo, la P. lamenta che il giudice d’appello non abbia correttamente valutato le dichiarazioni testimoniali addotte per far risultare che ella aveva contribuito agli acquisti immobiliari grazie ai donativi e ai contributi regolarmente ricevuti dai genitori. Il motivo è inammissibile. Per giurisprudenza costante del Supremo Collegio, quando nel ricorso per cassazione è denunziato vizio di motivazione per incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per mancata o insufficiente od erronea valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t.u., ecc.) e’ imprescindibile, al fine di consentire alla corte di effettuare il richiesto controllo, anche in ordine alla relativa decisività, che il ricorrente precisi – pure mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso — le risultanze che asserisce decisive e insufficientemente o erroneamente valutate, in quanto per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la S.C. accesso agli atti del giudizio di merito (Cass. 22984/06; 6679/06).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, la violazione della norma (art. 342) che regola l’onere dell’appellante di specificare i motivi di impugnazione.
Sostiene che la controparte non avrebbe censurato nell’atto di appello il mancato accoglimento da parte del tribunale della domanda di revocazione per ingratitudine delle donazioni, avendo lamentato solo la mancata ammissione della prova testimoniale e le risultanze della consulenza tecnica. Il rilievo, che introduce un preteso vizio in procedendo, da esaminare anche se non è stato richiamato il n. 4 dell’art. 360 (cfr. Cass 26091/05) e per l’esame del quale è consentito l’accesso agli atti (cfr. Cass 16596/05), risulta privo di fondamento.
Come dedotto in controricorso, l’atto di appello a pag. 8, sotto il numero 4, chiedeva infatti alla Corte messinese di “revocare la donazione indiretta del denaro per ingratitudine con ogni conseguente statuizione in ordine alla proprietà degli immobili”. La pronuncia resa sul punto era quindi conseguente a una specifica formulazione della domanda, a sostegno della quale i motivi di gravame si soffermavano sull’apparato probatorio che doveva sostenerne l’accoglimento.
Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 802 e 809 del codice civile: secondo la ricorrente mancherebbe in atti “la prova rigorosa di fatti e circostanze che potessero integrare l’ingiuria grave” e in particolare prove dell’asserito carattere ingiurioso della relazione extraconiugale”.
Viene inoltre eccepito che il termine annuale per proporre la domanda di revocazione delle donazioni era già decorso al momento della proposizione del giudizio.
Questo secondo profilo del motivo è inammissibile perché introduce per la prima volta in sede di legittimità una questione di merito non dedotta nei precedenti gradi di giudizio. Nel silenzio della sentenza d’appello, parte ricorrente avrebbe dovuto, in ricorso, indicare in quale atto difensivo o verbale di causa aveva sollevato per la prima volta l’eccezione fondata sull’art. 802 c.c..
Quanto al primo profilo,la censura, peraltro esposta alla stregua di una critica alla motivazione e non alla interpretazione delle norme applicate, non coglie nel segno.
Il giudice d’appello ha infatti ritenuto, in coerenza con la lettura che la giurisprudenza di legittimità (richiamata con precisione) ha costantemente dato dell’istituto in esame, che l’ ingiuria grave richiesta dall’art. 801 quale presupposto della revocazione consiste in un comportamento con il quale si rechi all ‘onore ed al decoro del donante un’offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, sì da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficato l’ agente, che ripugna alla coscienza comune (Cass n. 13632 del 05 11 2001; ma anche n. 7033 del 5 04 2005; n. 8165 del 20 09 1997; n. 5310 del 29 05 1998).
Ha poi ritenuto, con motivazione incensurabile in questa sede, in quanto esente da vizi logici o giuridici, che costituiva ingiuria grave non tanto della ricorrente, la quale all’età di trentasei anni, già madre di tre figli, aveva intessuto una relazione con un ventritreenne, protrattasi clandestinamente per vari anni e sfociata nell’abbandono della famiglia per convivere con il nuovo compagno, quanto l’atteggiamento complessivamente adottato, menzognero e irriguardoso verso il marito, all’insaputa del quale la ricorrente si univa con l’amante nell’ abitazione coniugale.
Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.100 cui 100 per spese e tremila per onorari.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile il 14 febbraio 2008.
Il Consigliere est.
Dr. Pasquale D’Ascola
Il Presidente
****************
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 28 maggio 2008.
[1] Il matrimonio veniva contratto anteriormente all’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia. Come è noto, solo successivamente a tale riforma la comunione legale dei beni è diventata il regime legale. Sul punto si rinvia fra gli altri a ******, La famiglia, Milano, 2005, p. 87 s..
[2] Si leggano fra gli altri per voce di dottrina PALAZZO, I singoli contratti, 2, Atti gratuiti e donazioni, 2, in Tratt. dir. Civ. diretto da Sacco, 2000, Torino, p. 365 s.; TORRENTE, La donazione, a cura di ********* e Mora, in Tratt. dir. civ.e comm., già diretto da ****, ******** e *******, continuato da ***********, Milano, 2006, p. 66; G. ROMANO, La riducibilità delle liberalità non donative tra esigenze dommatiche e coerenza sistematica, I quaderni della fondazione italiana per il notariato,in Aa.Vv., Liberalità donative e attività notarile, Milano, 2007, p. 37 il quale, uniformandosi al prevalente indirizzo dottrinario e giurisprudenziale, ricorda che la «dazione di denaro finalizzata all’acquisto di un bene costituirebbe non già donazione diretta del denaro, ma donazione indiretta del bene»; per la giurisprudenza si veda Cass. civ., Sez. un., 5 agosto 1992, n. 9282, in Giust. civ., 1992, I, p. 2991.
[3] Si veda Cass., 29 maggio 1998, n. 5310, in Giust. civ., Mass. 1998, p. 1164.
[4] Si leggano per la manualistica ex multis PERLINGIERI-LOMBARDI, Contratti a titolo gratuito e liberalità, in ***********, Manuale di diritto civile, Napoli, 2007, p. 567;TORRENTE-***********, Manuale di diritto privato, Milano, 2007, p. 1264 ss.
[5] Cass. civ., 16 marzo 2004, n. 5333, in Giust. Civ., 2005,1 I, p. 199 nella quale gli ermellini hanno osservato che«la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito, che è quello di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento»; in dottrina fra gli altri ********, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p. 773, in cui l’A. afferma che i due negozi hanno una causa differente; in effetti, nella donazione diretta essa è l’animus donandi, mentre nella indiretta è quella a cui mira il negozio oneroso perseguito.
[6] I caratteri salienti consistono nella rispondenza dell’atto di liberalità alla volontà reale di chi lo pone in essere; nell’aver la propria causa tipica nel negozio attuato; nella produzione, nelle ulteriori conseguenze che l’atto rende evidenti, di quello che è lo scopo di liberalità indirettamente voluto. Si legga in tal senso AZZARITI, Le successioni e le donazioni, cit., p. 771 s..; TORRENTE, La donazione cit., p. 672 s., in cui l’A. distinguendo la fattispecie revocazione dall’invalidità, puntualizza che l’ingratitudine e la sopravvenienza dei figli sono fatti estranei al negozio posto in essere dalle parti. Precisa, pertanto, che la revoca è un atto con il quale «il precedente negozio di donazione viene ritirato, cancellato, con la conseguenza dell’inefficacia del rapporto da esso originato».
[7] CAPOZZI, Successioni e donazioni, II, Milano, 2002, p. 847, in cui l’A. allineandosi a una parte di dottrina, ivi richiamata, ravvisa nella revocazione un atto di revoca, in particolare un diritto potestativo con il quale il precedente negozio viene posto nel nulla, di guisa da perdere efficacia il rapporto originario. Prosegue che il potere di autonomia attribuito al donante non è assoluto, incontrando i limiti di cui all’art. 800 c.c.; *********, voce Donazione, in Enc. Giur. Trecc., XII, Milano, 1989, p. 8; *************, sub. Art. 800, in Comm. breve al cod. civ., Cian, *********, Padova, 2007, p. 769, nel quale puntuallizza che la revoca rappresenta una deroga al principio di irrevocabilità della donazione, come per ogni altro contratto avente forza di legge fra le parti ex art. 1372 c.c..; ****************-****, Donazioni, Libro secondo: Successioni art. 769-809, in Comm. cod. civ., a cura di ********-******, Bologna-Roma, 1976, p. 465, ove in riferimento alla ingratitudine, gli Autori osservano che si tratta di fatti successivi incidenti sulla donazione, i quali si palesano contrari rispetto al dovere morale di gratitudine che la morale sociale richiede per la donazione.
[8] TORRENTE, La donazione cit., p. 679, ad avviso del quale la revoca è conseguenza del pentimento del donante che la coscienza collettiva considera giustificato; ****************-****, Donazioni cit., p. 465.
[9] PALAZZO, Atti gratuiti e donazioni, p. 516; TORRENTE, La donazione cit., p. 677.
[10] Sul punto la dottrina osserva che il termine di un anno per proporre la domanda di revoca delle donazioni è di decadenza e non di prescrizione, si vedano fra gli altri, ******, Le donazioni, in Tr. dir. civ., diretto da ********, Torino, 1961, p. 1066; TORRENTE, La donazione cit., p. 701; *******, Successioni e donazioni, cit., p. 849.
[11] PALAZZO, Atti gratuiti e donazioni, cit., p. 516 ss., per il quale la revoca si tramanda come «reazione morale al comportamento del donatario verso il donante che si concreta in fatti riprovevoli, anche delittuosi» ed osserva che non essendoci più conseguenze penali ricollegabili all’ingiuria grave è venuta meno ogni idea di vendetta alla base del potere di revoca; *******, Successioni e donazioni, cit., p. 850.
[12] CARNEVALI, voce Donazione, cit., p. 8; ******, Donazioni: giro di vite alla revocabilità, nota a Cass. civ., 5 aprile 2005, n. 7033, in D&G, 17, Milano, 2005, p. 23; per la giurisprudenza Cass. civ., 14 luglio 1958, n. 2559, in Foro pad., 1959, I, p. 563; Trib. Napoli, 15 maggio 1975, in Dir. giur., 1976, p. 549.
[13] App. Bari, 2 maggio 1947, in Rep. Foro It., 1948, n. 41, nella quale si è statuito che non rappresenta ingiuria grave quella proferita da persona zotica, sulla base del fatto che non è in grado di misurare le parole pronunciate.
[14] In ordine alla mutevolezza dei richiamati fattori idonei come tali ad incidere nei rapporti familiari, si legga ***********, La famiglia senza matrimonio tra rilevanza giuridica e l’equiparazione alla famiglia legittima, in Aa.Vv. Una legislazione per la famiglia di fatto?, Napoli, 1988, p. 135.
[15] PALAZZO, Atti gratuiti e liberalità, p. 518, in cui l’A. precisa che l’ingiuria deve rivestire un certo grado di gravità; GARUFI, Donazioni: giro di vite alla revocabilità cit., p. 23.
[16] Così Cass. civ., 5 novembre 1990, n. 10614, in Iuris data Banca Dati .
[17] Cass. civ., 14 luglio 1958, n. 2559, in Foro padano, 1959, I, p. 563; per la dottrina si legga ******, Donazioni: giro di vite alla revocabilità cit., p. 24.
[18] La giurisprudenza, infatti, ha statuito che nei rapporti personali fra coniugi, non costituisce causa di revocazione, la richiesta di separazione avanzata dalla donataria successivamente alla donazione del coniuge, né l’inizio di un rapporto amoroso con un altro partner, qualora manchi quel requisito di ingiuria grave idoneo a consentire detta revoca, salvo che siano ingiuriose le modalità della presentazione della richiesta di separazione o dell’instaurazione del nuovo legame, sul punto Cass. civ., 25 febbraio 1987, n. 2003, in Giur. it, 1989, I, 1, p. 1771.
[19] Cass. civ., 5 novembre 2001, n. 13632, in Giust. civ., Mass. 2001, p. 1851; Cass. civ., 5 aprile 2005, in Riv. notariato, 2005, p. 1037.
[20] BIONDI, Le donazioni, cit., p. 1059.
[21] Cass. civ., 24 giugno 2008, n. 17188, in Giust. Civ. Mass., 2008, p. 6.
[22] In senso conforme *****, Adulterio e revocazione della donazione? Dipende da dove si preferisce…, in www.personaedanno.it, nota a Cass. civ., 28 maggio 2008, n. 14093.
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