Revoca e giurisdizione: ritiro del provvedimento di liquidazione dei compensi

Ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione, non occorre tener conto né della natura formale dell’atto oggetto di impugnazione (nel caso specie, la revoca), né delle censure proposte in sede giurisdizionale, in quanto l’unico criterio rilevante è quello del petitum sostanziale, che  va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscano manifestazione (ex plurimis: Cass. civ. sez. unite 28 maggio 2013, n. 13178; Cass. civ. sez. unite ord. 11 ottobre 2011 n. 20902; Cass. civ. sez. unite 25 giugno 2010 n. 15323; Cass., sez. un., ord. 16 maggio 2008 n. 12378; id., ord. 25 giugno 2010 n. 15323; Consiglio di Stato, sez. III, 23/11/2017, n. 5468).

Sussiste la giurisdizione amministrativa quando venga in rilievo l’esercizio del potere autoritativo dell’Amministrazione, che si estrinsechi nell’adozione di un provvedimento amministrativo lesivo della posizione giuridica di interesse legittimo del destinatario. Viceversa, nei casi analoghi a quello in esame, in cui si controverta della legittimità di un provvedimento che, pur avendo la veste formale di un atto di autotutela, e specificatamente di un atto di revoca, non abbia natura autoritativa, ma privatistica, deve ritenersi sussistente la cognizione del Giudice ordinario.

In tali casi si è infatti in presenza di un atto adottato in relazione ad un rapporto costituito mediante l’utilizzazione di uno strumento negoziale, che attiene alla fase esecutiva del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e riguarda esclusivamente l’entità della remunerazione spettante all’appellante per l’esecuzione dell’incarico, determinata per un certo ammontare con l’originario provvedimento di liquidazione, successivamente ritenuto erroneo (all’esito dei dovuti approfondimenti) con l’atto impugnato.

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Avv. Biamonte Alessandro

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