Sussiste la giurisdizione amministrativa quando venga in rilievo l’esercizio del potere autoritativo dell’Amministrazione, che si estrinsechi nell’adozione di un provvedimento amministrativo lesivo della posizione giuridica di interesse legittimo del destinatario. Viceversa, nei casi analoghi a quello in esame, in cui si controverta della legittimità di un provvedimento che, pur avendo la veste formale di un atto di autotutela, e specificatamente di un atto di revoca, non abbia natura autoritativa, ma privatistica, deve ritenersi sussistente la cognizione del Giudice ordinario.
In tali casi si è infatti in presenza di un atto adottato in relazione ad un rapporto costituito mediante l’utilizzazione di uno strumento negoziale, che attiene alla fase esecutiva del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e riguarda esclusivamente l’entità della remunerazione spettante all’appellante per l’esecuzione dell’incarico, determinata per un certo ammontare con l’originario provvedimento di liquidazione, successivamente ritenuto erroneo (all’esito dei dovuti approfondimenti) con l’atto impugnato.
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