Revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena: il Giudice dell’esecuzione deve sempre provvedervi. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia.
Indice
1. La questione: Revoca obbligatoria sospensione condizionale della pena
La Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, disponeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per avere il beneficiato riportato un’altra condanna, a pena detentiva, commesso nel quinquennio.
Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa proponeva ricorso per Cassazione deducendo, tra i motivi ivi addotti, violazione dell’art. 168 cod. pen. e relativo vizio motivazionale, sostenendosi che la revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen. è facoltativa e che su tale deduzione la Corte territoriale partenopea aveva omesso qualsivoglia valutazione. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall’art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020).
3. Conclusioni
Fermo restando che, come è noto, l’art. 168, co. 1, cod. pen. dispone che, salva “la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1. commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2. riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’articolo 163” cod. pen., nella decisione in esame, è ivi chiarito che tale revoca costituisce un atto dovuto da parte del giudice dell’esecuzione penale, senza eccezione alcuna.
Si afferma difatti in questa pronuncia, sulla scorta di quanto già affermato dalla stessa Cassazione nel passato, che il giudice dell’esecuzione deve provvedere a siffatta revoca, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, sostenere una linea difensiva con cui si sostenga che il giudice dell’esecuzione non può fare questa revoca, solo perché essa non poteva essere accertata da quello di merito sulla base della documentazione che era a sua disposizione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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