Revoca sospensione pena: necessario acquisire il fascicolo

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Il giudice dell’esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio per revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena per violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen.
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 164, co. 4)
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Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 43521 del 28-06-2023

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Indice

1. La questione: la revoca del beneficio


La Corte di Appello di Roma revocava, in executivis ed in adesione alla richiesta del pubblico ministero, la sospensione condizionale della pena di un anno e sette mesi di reclusione, applicata al condannato con sentenza emessa nel 2021 e divenuta irrevocabile lo stesso anno.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la difesa del condannato con cui si eccepiva la violazione di legge e il vizio di motivazione poiché, a suo avviso, il giudice dell’esecuzione non aveva adempiuto all’onere — imposto da consolidata giurisprudenza di legittimità — di acquisire il fascicolo processuale relativo al procedimento nell’ambito del quale il beneficio della cui revoca era stato riconosciuto, al doveroso fine di accertare se l’esistenza del precedente ostativo fosse o meno nota al giudice del merito.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto meritevole di accoglimento.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione alla luce di quel consolidato orientamento della Cassazione secondo il quale il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione e a tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015; Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2020; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018).
Il Supremo Consesso, pertanto, annullava l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma.

3. Conclusioni


La decisione in oggetto desta un certo interesse essendo ivi chiarito che il giudice dell’esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio per revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena per violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che per l’appunto il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione e a tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio.
Dunque, ove il giudice di merito non proceda a siffatta acquisizione, si può ricorrere per Cassazione, come avvenuto nel caso di specie.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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