Riabilitazione ex art. 178 c.p.: un percorso di riscatto legale

Approfondimento sull’istituto della riabilitazione penale ex art. 178 c.p.

Si consiglia il seguente volume come valido strumento operativo che mette a disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia

Indice

1. Artt. 178 e 179 c.p.

Gli articoli 178 e 179 del Codice Penale rappresentano un importante strumento volto alla riabilitazione del condannato il quale desidera reinserirsi nella società dopo aver scontato la propria pena. Questi articoli del nostro codice sottolineano l’importanza del principio della riabilitazione offrendo un percorso chiaro per tutti coloro che cercano una seconda possibilità.
Gli articoli in esame così recitano:
Articolo 178 c.p.:
“La riabilitazione [c.p.p. 683] estingue le pene accessorie [19] ed ogni altro effetto penale della condanna [106, 109, 556], salvo che la legge disponga altrimenti [164](1).”
Articolo 179 c.p.:
“La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99.
Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali [102-104], professionali[105] o per tendenza [108] e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216].
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell’articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.
La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza [215], tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato [235] ovvero di confisca [240], e il provvedimento non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato [185, 186], salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.
La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannatoabbia dato prove effettive e costanti di buona condotta(2).”
Si consiglia il seguente volume come valido strumento operativo che mette a disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione:

FORMATO CARTACEO

Formulario Annotato del Processo Penale

Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

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2. Percorso di Riabilitazione

La riabilitazione non è una causa estintiva della pena, ma una mera causa di estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, con una funzione premiale e promozionale del condannato. 
L’articolo 178 del Codice Penale è un processo che richiede impegno e dedizione da parte dell’individuo condannato, difatti dopo aver scontato la pena, la persona deve dimostrare di essersi impegnata nel rispetto della legge e di essere un membro responsabile della società. Ciò include il rispetto delle regole, l’assenza di ulteriori comportamenti criminali e il contributo positivo offerto alla comunità.
Dunque le condizioni dettate dal nostro codice sono le seguenti:
– Il decorso di un certo determinato di tempo (almeno 3 anni dalla espiazione / estinzione della pena)
– La buona condotta
– Il pagamento delle spese processuali e degli obblighi risarcitori derivanti dal reato (obbligazioni civili)
Ma in che modo il condannato può dimostrare di essersi effettivamente riabilitato? 

3. Prove di riabilitazione

Per dimostrare di essere stati riabilitati, i condannati devono fornire prove concrete del loro cambiamento e della loro integrità. Ciò può includere referenze da parte di datori di lavoro, certificati di partecipazione a programmi di riabilitazione, testimonianze di membri della comunità e altri documenti che attestino il loro impegno per una vita senza crimini.

4. L’art. 683 del Codice di Procedura Penale

Il procedimento di riabilitazione è disciplinato dall’art. 683 del codice di procedura penale.
La norma in esame prevede che sulla domanda di riabilitazione, la quale può essere avanzata dallo stesso interessato su carta semplice, sia competente a decidere il Tribunale di sorveglianza, il quale valuta in merito alla buona condotta del condannato, nonché in ordine all’estinzione della pena accessoria.

5. Benefici della Riabilitazione ex art. 178 c.p.

La riabilitazione ex articolo 178 c.p. offre una serie di benefici sia per l’individuo che per la società nel suo complesso. In particolare, per l’individuo condannato, rappresenta l’opportunità di riscattarsi e di ricostruire la propria vita dopo aver commesso un errore. Per la società, la riabilitazione riduce il rischio di recidiva e contribuisce a creare una comunità più sicura e coesa.

6. Conclusioni

In conclusione, l’istituto della riabilitazione offre un percorso chiaro per tutti coloro che desiderano riscattarsi dopo aver commesso un reato, consentendo loro di dimostrare il loro impegno nel reinserimento sociale. La riabilitazione è dunque un importante strumento volto a promuovere una visione della giustizia basata sul recupero e sulla redenzione.

Avv. Gian Maria Nicotera

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