Riabilitazione e patteggiamento

Redazione 09/03/03
di *******************

L’ordinanza in calce concerne la vexata quaestio della possibilità di pronunciare riabilitazione in relazione agli effetti penali della applicazione della pena su richiesta.

La soluzione adottata è quella negativa, prevalente nella prassi dei Tribunali di Sorveglianza ed è fondata sulla considerazione che, nel caso di applicazione della pena, gli effetti della riabilitazione già si producono con il mero decorso del tempo.

Resta sul tappeto la questione di come possa farsi constare per tabulas la produzione di tali effetti. Nella pratica, infatti, molti organismi amministrativi (ad esempio, Camere di Commercio) richiedono una “attestazione” circa l’avvenuta estinzione degli effetti dei provvedimenti penali. Non è chiaro se una tale attestazione sia ipotizzabile nel caso di pene applicate su richiesta e, nel caso positivo, ad opera di quale organo, fermo restando che esso non può individuarsi nel Tribunale di Sorveglianza.

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N………………….R.G. ORDINANZA N……………..

N………………….R.D.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI

IL TRIBUNALE

L’anno 2003 il giorno ventitre del mese di gennaio in Napoli si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

1)dott. **************** ……………………………………………… Presidente

2)dottssa ***************………………………………..Magistrato di Sorv.S.M.C.V.

3)dott. ************ ………………………………………….…………….Esperto

4)dott ************** ………………………………………………..Esperto

con la partecipazione del dott. ************, Sost. Procuratore ******** c/o la Corte di Appello di Napoli per deliberare sulla domanda di:

******* *******, n. Napoli il 18.5.1930

Oggetto. art. 178c.p.

ritenuta la propria competenza;

verificata la regolare costituzione delle parti;

considerate le risultanze della documentazione acquisita e degli accertamenti svolti;

Sentite le conclusioni delle parti di cui al processo verbale di udienza;

Sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 23.1.2003

OSSERVA

L’istanza presentata da ******* *******, c.s.g., è diretta ad ottenere la riabilitazione dalle conseguenze giuridiche derivanti dalle sentenze riportate nel suo certificato penale. Entrambe le condanne per le quali l’istante richiede la concessione della riabilitazione (sentenza del 19.5.97 del Tribunale di Napoli e sentenza del 2.12.98 del Pretore di Napoli) sono state applicate a seguito di “patteggiamento” ex art. 444 c.p.p.. A tal proposito va osservato che il secondo comma dell’art. 445 c.p.p. dispone: “il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale….”. Alla luce della norma sopra richiamata può affermarsi che l’eliminazione di ogni effetto penale di una sentenza condanna che consegue alla pronuncia della riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. è del tutto equivalente all’estinzione di ogni effetto penale conseguente alla avvenuta estinzione del reato nel termine di legge (5 o 2 anni) nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (cfr in tal senso C.Cass., sez. I, sent. 19.2.99). Nè può fondarsi la diversità dei due istituti e la conseguente necessità di una dichiarazione di riabilitazione anche con riferimento alle sentenze intervenute a seguito di patteggiamento sul presupposto che la riabilitazione estingue anche le pene accessorie, cui non fa riferimento l’art. 445 c.p.p.; dette pene, infatti, per il disposto del primo comma dell’art. 445 c.p.p., non possono essere comminate con la sentenza di applicazione della pena concordata. Pertanto, poichè la riabilitazione può essere richiesta soltanto decorsi cinque anni dalla esecuzione o dalla estinzione della pena principale e poichè il meccanismo di estinzione automatica del reato oggetto di una sentenza di “patteggiamento” si perfeziona nel termine di due o cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza medesima, deve concludersi che, ove il condannato con sentenza di patteggiamento non abbia commesso ulteriori delitti o contravvenzioni nel termine rispettivamente di cinque o due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, una pronuncia da parte del Tribunale di Sorveglianza di riabilitazione con riferimento ad una condanna c.d. “patteggiata” è del tutto ultronea, producendo essa gli stessi effetti già dispiegatisi automaticamente a seguito del perfezionamento della fattispecie estintiva così come delineata dall’art. 445 c.p.p..

Pertanto, alla luce di tali argomentazioni, va rilevato che, con riferimento alla seconda sentenza di cui al certificato penale (sentenza del 2.12.98 del Pretore di Napoli), non avendo l’istante riportato alcuna condanna nei cinque anni successivi a quello in cui fu condannato per il delitto oggetto della sentenza applicativa della pena concordata (cfr. certificato penale in atti), non è necessaria una dichiarazione di riabilitazione. Quanto, invece, alla prima sentenza (quella del Tribunale di Napoli del 19.5.97) non può ritenersi integrata la fattispecie estintiva di cui all’art. 445 c.p.p., avendo egli riportato la sentenza di condanna del 2.12.98 del Pretore di Napoli. Con riferimento, pertanto, a tale sentenza di condanna, pur essendo essa intervenuta a seguito di patteggiamento, è necessario valutare se ricorrono o meno i presupposti per la dichiarazione della riabilitazione ex art. 178 c.p..

Orbene, con riferimento a tale sentenza (del Tribunale di Napoli del 19.5.97) dalle risultanze processuali è emerso che l’istante non ha adempiuto agli obblighi da essa derivanti; trattasi, infatti, di una sentenza di patteggiamento intervenuta per i reati di concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, in relazione alle quali nulla risulta circa il risarcimento dei danni alle pp.oo., ovvero circa la impossibilità di adempiervi nonostante una concreta attivazione in tal senso. Non ricorrono, pertanto, i presupposti di legge per l’accoglimento della istanza.

Su conforme parere del PG;

P.Q.M.

RIGETTA l’istanza di riabilitazione con riferimento alla sentenza del Tribunale di Napoli del 19.5.97.

DICHIARA N.L.P. sull’istanza di riabilitazione con riferimento alla sentenza 2.12.98 del Pretore di Napoli.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

IL MAGISTRATO REL. IL PRESIDENTE

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