Ribaltamento del riesame della domanda cautelare: richiesta motivazione rafforzata?

È richiesta una motivazione rafforzata in caso di ribaltamento della decisione del primo giudice sul riesame della domanda cautelare?

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È richiesta una motivazione rafforzata in caso di ribaltamento della decisione del primo giudice sul riesame della domanda cautelare? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.

Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n. 9392 del 21-01-2025

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Indice

1. La questione: erronea valutazione circa il giudizio di inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive della custodia cautelare in carcere e in particolare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico


Il Tribunale del riesame di Palermo, in accoglimento di un appello proposto dal pubblico ministero, sostituiva le misure cautelari dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione quotidiano presso l’autorità di pubblica sicurezza, applicate dal GIP del Tribunale della medesima città, con la misura della custodia cautelare in carcere.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’indagato, il quale deduceva mancanza e vizio di motivazione in relazione al giudizio di inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive della custodia cautelare in carcere e in particolare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni, che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in caso di ribaltamento, da parte del Tribunale del riesame, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare (ma il principio può essere applicato ad ogni decisione che riformi in pejus il provvedimento del GIP), non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso «standard cognitivo» che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020; contra: Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022).
Difatti, per i giudici di piazza Cavour, il Tribunale del riesame non si era attenuto a siffatto principio di diritto, incorrendo così in un difetto di motivazione.

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3. Conclusioni: non è richiesta una motivazione rafforzata in caso di ribaltamento della decisione del primo giudice sul riesame della domanda cautelare


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se è richiesta una motivazione rafforzata in caso di ribaltamento della decisione del primo giudice sul riesame della domanda cautelare.
Si fornisce difatti una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, in caso di ribaltamento della decisione del primo giudice sulla domanda cautelare, il Tribunale del riesame non è tenuto a una motivazione rafforzata, poiché il procedimento incidentale ha uno «standard cognitivo» diverso, fermo restando come sia comunque necessario un confronto critico con la pronuncia riformata, dovendosi esaminare e superare le ragioni del rigetto, con argomentazioni autonomamente accettabili.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ove il Tribunale del riesame debba affrontare un caso del genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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