Sulla scorta di questo principio, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 9384 del 19 aprile 2018, ha respinto il ricorso di un uomo, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello – in merito alla separazione dalla moglie – aveva rigettato la sua domanda di addebito a carico di quest’ultima e lo aveva onerato di un contributo mensile per il di lei mantenimento.
Giustificato l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale
Il ricorrente si doleva, in particolare, di come i Giudici territoriali avessero ritenuto giustificato l’allontanamento della donna dalla casa coniugale, senza preavviso, esclusivamente per la scoperta di un interesse del marito alla ricerca di compagnie femminili sul web. Sosteneva l’uomo, come detta circostanza non fosse di per sé idonea a giustificare l’allontanamento della moglie, in assenza di pregresse tensioni tra i coniugi.
Tuttavia la Corte di Cassazione ha dato conferma alla statuizione di merito, ravvisando per l’appunto una violazione dei doveri di fedeltà coniugale da parte del marito, per il solo fatto che questi fosse intento alla ricerca di relazioni clandestine tramite internet; una circostanza – secondo gli Ermellini – oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra coniugi ed a provocare la crisi matrimoniale all’origine della separazione.
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