La ricerca telematica dei beni (art.492 c.p.c.) e il suo ambito applicativo

Lorena Papini 13/12/23

Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162, introducendo nel codice di rito l’art. 492-bis c.p.c. (N.d.R.: ricerca telematica dei beni) ha sicuramente effettuato un cambio di direzione rispetto al passato, abrogando l’art. 492, comma 7, c.p.c. Ed infatti, mentre il comma 7 dell’art. 492 c.p.c. aveva come presupposto il preventivo espletamento di un pignoramento negativo o anche solo incapiente, la ricerca telematica dei beni, come delineata dall’art. 492-bis c.p.c. si colloca in un momento precedente rispetto all’avvio dell’esecuzione forzata.
Il presente contributo è tratto da: La ricerca telematica dei beni da pignorare dopo la riforma Cartabia

Indice

1. La natura della ricerca telematica dei beni


Benché fosse pacifico che, con l’introduzione dell’art. 492-bis c.p.c., l’intentio legis fosse quella di semplificare il procedimento di ricerca dei beni superando le criticità del modello processuale contemplato dal settimo comma dell’art. 492 c.p.c., non è stato facile procedere all’inquadramento sistematico del nuovo istituto. Una prima tesi riteneva che la ricerca telematica sarebbe dovuta rientrare tra i procedimenti di volontaria giurisdizione in quanto dotata della esclusiva funzione di permettere al creditore di ottenere dal presidente del tribunale un provvedimento che autorizzasse l’ufficiale giudiziario ad eseguire nel suo interesse la ricerca dei beni del debitore.
In tale ottica, pertanto, l’art. 492-bis c.p.c. non costituirebbe un procedimento unico, ma un istituto ben più complesso modulato in una successione di segmenti processuali funzionalmente autonomi.
Partendo da questo impianto, la logica conseguenza era che il ricorso in oggetto non conteneva una domanda di tutela esecutiva giacché l’istanza di pignoramento avrebbe dovuto essere formulata in un momento successivo rispetto al positivo esito della ricerca, e dopo aver compiuto gli atti prodromici all’avvio dell’esecuzione forzata.
In effetti sussistevano diversi indici normativi che inducevano a sostenere l’opposta tesi, in base alla quale il ricorso previsto dall’art. 492-bis c.p.c. rappresentava piuttosto una domanda giudiziale di tutela esecutiva a contenuto indeterminato e costitutiva il primo atto di un procedimento complesso che poteva sfociare nel compimento di un pignoramento, nel caso in cui la ricerca avesse consentito l’individuazione di beni o crediti da sottoporre ad esecuzione.
In particolare, i seguaci della soluzione interpretativa su esposta, ritenevano che a tale soluzione fosse supportata dai seguenti argomenti:

  • l’art. 492-bis c.p.c. non prevedeva che, nel caso in cui la ricerca dei beni avesse avuto esito favorevole, il creditore avrebbe dovuto formulare richiesta di pignoramento all’ufficiale giudiziario;
  • il ricorso al presidente del tribunale avrebbe dovuto contenere alcune informazioni, come l’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore e anche, ai fini dell’art. 547 c.p.c., dell’indirizzo di posta elettronica certificata, che sarebbero state superflue se il creditore avesse avuto l’onere di formulare in un momento successivo la richiesta di pignoramento.

Potrebbero interessarti anche:

2. Applicazione della ricerca telematica


Il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132 che ha parzialmente novellato l’art. 492-bis, comma 1, c.p.c., ha normativizzato la soluzione interpretativa che affermava che il creditore può proporre istanza ex art. 492-bis c.p.c. solo dopo aver notificato il titolo in forma esecutiva e il precetto.
L’art. 492-bis c.p.c., nella formulazione introdotta nel 2015, prevedeva che l’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’art. 482 c.p.c. mettendo chiaramente in evidenza che il ricorso de quo doveva essere preceduto dal compimento degli atti prodromici all’avvio dell’esecuzione forzata, ovvero la notificazione del titolo spedito in forma esecutiva e del precetto, in tal modo convalidando la tesi in base alla quale l’istanza al residente del tribunale non costituisce l’atto introduttivo di un procedimento estraneo alla domanda esecutiva, del tutto avulso dalla richiesta di pignoramento, ma rappresenta l’atto iniziale di una sequenza procedimentale che porta, senza la necessità di ulteriori iniziative da parte del creditore, all’inizio dell’esecuzione.

Volume di fonte dell’articolo


Pratico Fascicolo, che, attraverso consigli operativi, itinerari giurisprudenziali, riferimenti normativi e formule, vuole offrire un’utile guida per le procedure da seguire nella ricerca telematica dei beni.

FORMATO CARTACEO

La ricerca telematica dei beni da pignorare dopo la riforma Cartabia

Come si accede alla ricerca telematica dei beni da pignorare? Come si deposita l’istanza ex art. 492 bis c.p.c.? Come si redige e si comunica il processo verbale? Può il creditore procedente partecipare alla ricerca dei beni? In quali casi è necessario il ricorso al Presidente del Tribunale? Quali sono le nuove forme di pignoramento mobiliare o presso terzi?A questi e ad altri quesiti risponde questo pratico Fascicolo, che, attraverso consigli operativi, itinerari giurisprudenziali, riferimenti normativi e formule, vuole offrire un’utile guida per le procedure da seguire nella ricerca telematica dei beni, alla luce delle significative novità apportate dalla Riforma Cartabia.Maria Teresa De LucaAvvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali on line.

Maria Teresa De Luca | Maggioli Editore 2023

Lorena Papini

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento