Ricettazione: calcolo della prescrizione in mancanza della data di acquisizione del bene

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Come si calcola la prescrizione per la ricettazione ove manchi la prova certa della data dell’acquisizione del bene da parte dell’imputato?

Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

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Corte di Cassazione – Sez. II Pen. – Sentenza n. 39512 del 28/09/2023

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1. La questione

La Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Forlì: dichiarava non doversi procedere nei confronti di una persona accusata di avere commesso il reato di tentata truffa in concorso di cui al capo b) dell’imputazione perché estinto per prescrizione, mentre confermava la condanna dello stesso per il reato di ricettazione aggravata in concorso di cui al capo a) dell’imputazione, rideterminando in due anni di reclusione ed E. 900,00 di multa la pena irrogata all’imputato per quest’ultimo reato.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 157, 158, 160, 161 e 648 cod. pen. e all’art. 531 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale bolognese pronunciato sentenza di non doversi procedere per l’intervenuta prescrizione del reato di ricettazione.

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2. Data della ricettazione e prescrizione: analisi della Cassazione

Il primo motivo era reputato fondato perché, secondo la Corte di legittimità, il reato di ricettazione, per il quale era intervenuta la condanna, era estinto per prescrizione, come sostenuto dal ricorrente con tale motivo.
In particolare, gli Ermellini – dopo avere rammentato che il reato di ricettazione è un reato istantaneo che si consuma allorché l’agente riceve le cose di provenienza delittuosa, sicché nessun rilievo può essere attribuito al momento in cui le stesse cose vengano rinvenute in suo possesso (Sez. 2, n. 26106 del 21/03/2019; Sez. 2, n. 42423 del 22/10/2009; Sez. 2, n. 1312 del 23/01/1997) e che, in tema di prescrizione, l’onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull’imputato ma sull’accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014) – addivenivano a siffatto esito decisorio sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell’ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, relativa anche alla ricettazione di un assegno; Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016; Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010).
Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, i giudici di piazza Cavour notavano come, essendo per l’appunto in prossimità della data di commissione di detto reato presupposto che, in ossequio al principio del favor rei, doveva essere collocato il momento consumativo della ricettazione, in assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione, il termine decennale (stante l’esistenza di atti interruttivi) di prescrizione del reato risultasse essere maturato prima della pronuncia dell’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Bologna.
Per tali ragioni, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata era quindi annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come si calcola la prescrizione per la ricettazione ove manchi la prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato.
Si afferma difatti in tale pronuncia, lungo il solco di un pregresso indirizzo ermeneutico, che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell’ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto.
Siffatto provvedimento, dunque, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare il maturare di questa causa di estinzione del reato laddove si verifichi una situazione analoga a quella trattata nella fattispecie in esame.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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