In materia di ricettazione, come si individua il giudice competente? Per un approfondimento sull’individuazione del giudice consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: determinazione della competenza territoriale (caso di ricettazione)
Il Tribunale di Roma trasmetteva gli atti in Cassazione ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. per la determinazione della competenza territoriale. Per un approfondimento sull’individuazione del giudice consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso – dopo avere fatto presente che il reato di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa (Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017) – denotava che, ai fini della determinazione della competenza territoriale in relazione al reato di ricettazione, atteso il carattere istantaneo del delitto, che si consuma all’atto della ricezione, da parte dell’agente, della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuito al luogo in cui è accertata la detenzione della res; per individuare il giudice competente, pertanto, è necessario accertare in quale luogo il bene sia stato ricevuto: tale indagine, tuttavia, va condotta sulla base di elementi oggettivi, sicché nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazioni dell’imputato, allorché non siano sorrette da sicuri riscontri; ed ove il predetto accertamento non sia stato possibile, a causa della mancanza o dell’equivocità degli elementi di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all’art. 9 cod. proc. pen., fermo restando che deve escludersi la possibilità di considerare “parte dell’azione” la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo, e quindi di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui la detenzione della “res” è stata accertata (tra le altre: Sez. 2, n. 1312 del 23/01/1997).
Orbene, terminato questo excursus giurisprudenziale, per la Corte di legittimità, nel caso in esame, nel rispetto di tali coordinate ermeneutiche, non essendo noto il luogo della ricezione dell’assegno, la competenza doveva essere determinata ai sensi dell’art. 9, comma 2, cod. proc. pen. nel distretto giudiziario competente in relazione al domicilio dell’imputato.
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come si determina la competenza (territoriale) del giudice allorché si proceda per il delitto di ricettazione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che per determinare la competenza territoriale nel reato di ricettazione, dato il suo carattere istantaneo consumato al momento della ricezione della cosa da parte dell’agente, non è rilevante il luogo in cui è detenuta la merce, essendo per contro cruciale accertare il luogo in cui la cosa è stata ricevuta, basandosi su elementi oggettivi, fermo restando, da un lato, che le dichiarazioni dell’imputato non sono decisive se non supportate da riscontri certi, dall’altro, se non è possibile stabilire questo luogo a causa di mancanza o equivocità di elementi, si applicano le regole suppletive dell’art. 9 codice di procedura penale.
Pur tuttavia, non è possibile estendere la competenza giurisdizionale al luogo in cui la cosa è detenuta come una sorta di prolungamento degli effetti permanenti del reato istantaneo.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare chi è il giudice competente allorché si proceda per questo illecito penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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