Ricettazione: necessaria individuazione del reato presupposto per sequestro probatorio

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27808 dell’11 luglio 2024, ha chiarito che, per potersi applicare sequestro probatorio in caso di ricettazione, è necessario quantomeno individuare il reato presupposto.

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Corte di Cassazione – Sez. II Pen. – Sent. n. 27808 del 11/07/2024

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Indice

1. I fatti

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto di convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria ed il successivo decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero nei confronti dell’indagato.
Avverso tale provvedimento, è stato proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo, secondo cui l’atto in questione cercava di colmare le evidenti lacune del decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero, che, ad avviso della difesa, non dava contezza del rapporto di pertinenzialità tra i beni sottoposti a sequestro per il reato per il quale si procede (ricettazione) ed il reato presupposto, che non viene neppure ipotizzato.
Sempre nel ricorso si legge che il mero possesso di una somma di denaro, non può giustificare, in assenza di qualsiasi altro riscontro investigativo circa l’esistenza del reato presupposto, l’elevazione di una contestazione per ricettazione o per riciclaggio.
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2. Ricettazione e sequestro probatorio: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel dichiarare fondato il ricorso, osserva che, secondo un consolidato orientamento, “ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato, è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali“. Questo servirebbe proprio ad evitare che si proceda al sequestro di somme di denaro contante, elevando imputazioni ai sensi degli artt. 648 o 648-bis o ancora 648-ter cod. pen., in assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l’esistenza di un delitto presupposto, in tal modo legittimandosi la generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante.
Inoltre, la Suprema Corte rileva che, nel caso di specie, la motivazione del decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero sia del tutto carente, atteso che non fornisce elementi sufficienti per individuare l’ipotizzata provenienza delittuosa del denaro e degli apparati telefonici sottoposti a sequestro.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione chiarisce che “l’estensione generalizzata della possibilità di contestare fattispecie di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio, ritenendo in via incidentale e sulla base della prova logica l’esistenza di un reato presupposto, rischierebbe di legittimare prassi di generalizzata ablazione di somme di denaro prive di giustificazione e comporterebbe un eccessivo ampliamento della operatività di dette fattispecie (specie in relazione al sequestro probatorio), che non garantirebbe il cittadino da una applicazione indiscriminata ed illegittima del provvedimento ablativo“.
È stato, dunque, scartato l’orientamento secondo cui il semplice possesso di somme significative di denaro, senza giustificazione, è sufficiente ad indicare la sua provenienza illecita, almeno nei procedimenti incidentali che si collocano nella prima fase delle indagini.
Inoltre, la Suprema Corte sottolinea che il Tribunale del riesame non può integrare la carenza di motivazione, individuando di propria iniziativa le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del Pubblico Ministero.
Per questi motivi, la Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di convalida del sequestro emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano, con conseguente restituzione della somma di denaro sequestrata.

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