Nella ricettazione di cui all’art. 648 del codice penale, la responsabilità non richiede un accertamento giudiziale del delitto sottostante, dei suoi autori o della sua precisa tipologia. Per una panoramica aggiornata sugli ultimi interventi in materia penale consigliamo il volume: Le Riforme della Giustizia penale -Dal decreto antirave alla legge per il contrasto alla violenza sulle donne
Indice
1. La questione: responsabilità nella ricettazione
La Corte di Appello di Palermo confermava una sentenza del Tribunale della medesima città con la quale gli imputati erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili, il primo, del reato di ricettazione (art. 648, secondo comma, cod. pen.) e, il secondo, di simulazione di reato (art. 367 cod. pen.).
Orbene, in riferimento all’accusato condannato per il delitto di ricettazione, costui, per il tramite del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, tra i motivi ivi addotti, erronea applicazione della legge penale (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione, posto che la provenienza illecita dei beni oggetto della ricettazione, a suo avviso, non era stata provata, presumendosi la sussistenza del reato presupposto da argomentazioni che non costituivano prova logica. Per una panoramica aggiornata sugli ultimi interventi in materia penale consigliamo il volume: Le Riforme della Giustizia penale -Dal decreto antirave alla legge per il contrasto alla violenza sulle donne
Le Riforme della Giustizia penale
In questa stagione breve ma normativamente intensa sono state adottate diverse novità in materia di diritto e procedura penale. Non si è trattato di una riforma organica, come è stata, ad esempio, la riforma Cartabia, ma di un insieme di interventi che hanno interessato vari ambiti della disciplina penalistica, sia sostanziale, che procedurale.Obiettivo del presente volume è pertanto raccogliere e analizzare in un quadro unitario le diverse novità normative, dal decreto c.d. antirave alla legge per il contrasto della violenza sulle donne, passando in rassegna anche le prime valutazioni formulate dalla dottrina al fine di offrire una guida utile ai professionisti che si trovano ad affrontare le diverse problematiche in un quadro profondamente modificato.Completano la trattazione utili tabelle riepilogative per una più rapida consultazione delle novità.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB), giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in materia di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen, per l’affermazione della responsabilità non è necessario l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice della ricettazione affermarne l’esistenza attraverso prove logiche; alla stregua, cioè, di elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica (ex multis, sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, in conformità con quanto affermato dalla Cassazione in precedenza, che, in materia di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen, per l’affermazione della responsabilità non è necessario l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, ne’ dei suoi autori, ne’ dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice della ricettazione affermarne l’esistenza attraverso prove logiche; alla stregua, cioè, di elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, sostenere l’insussistenza di questo illecito penale solo perché non sia stato accertato il reato presupposto, sia per la sussistenza, che per la sua tipologia, o, ancora, perché non sono stati identificati i suoi autori.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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