Massima |
Nel settore della sanità, ai fini del riconoscimento del trattamento economico per lo svolgimento di funzioni superiori sono necessari i seguenti requisiti: 1) effettiva prestazione di tali mansioni; 2) vacanza, in pianta organica, del posto di qualifica; 3) presenza del necessario previo formale atto di incarico allo svolgimento delle funzioni dai competenti organi dell’ente. |
Una dipendente della ASL, con la qualifica di infermiera professionale, aveva proposto ricorso innanzi ai giudici del TAR Puglia, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento giuridico ed economico nel superiore settimo livello funzionale.
Il TAR aveva ritenuto inammissibile il ricorso relativamente alla parte in cui era volto all’ottenimento del riconoscimento del diritto a conseguire l’inquadramento in ragione delle mansioni svolte, superiori a quelle della qualifica funzionale di appartenenza.
L’infermiera (1) appella la sentenza, ritenendola erronea sotto differenti profili, insistendo per il riconoscimento del diritto alla percezione delle differenze retributive per le espletate mansioni superiori.
Con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato però respinto l’appello ritenendolo non accoglibile.
Per costante giurisprudenza in materia (2), infatti, ricorda il Consiglio di Stati, nel settore della sanità, il riconoscimento del trattamento economico per lo svolgimento di funzioni superiori è condizionato, oltre che dalla effettiva prestazione di tali mansioni, anche:
– dalla vacanza, in pianta organica, del posto di qualifica superiore cui si riferiscono le funzioni svolte;
– dalla presenza del necessario previo formale atto di incarico allo svolgimento delle predette funzioni adottato dagli organi competenti dell’ente (3).
Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti; già Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”
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(1) Inquadrata successivamente nella richiesta qualifica superiore.
(2) Cfr. Cons. St., sez. III, 20 marzo 2012, n. 1591.
(3) Ovvero quelli competenti alla emanazione degli atti relative allo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, che abbiano la capacità di disporre degli inerenti impegni di spesa.
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