Dal 6 gennaio 2024 è in vigore il Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 203, che reca “Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca”.
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Indice
1. Il decreto n. 203/23 per il riconoscimento di congelamento e confisca in UE
Il testo interviene in tre ambiti principali:
- detta le regole concernenti il riconoscimento, l’esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro (articolo 2) e di confisca (articolo 3), nel cui ambito vengono designate le autorità nazionali competenti;
- reca modifiche al codice di procedura penale in materia di assenza (articolo 4);
- prevede alcune modifiche ai decreti legislativi n. 137/2015 e n. 35/2016 di implementazione rispettivamente della Decisione quadro 2006/783/GAI in materia di confisca e della Decisione quadro 2003/577/GAI, relativa all’esecuzione nell’UE dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, finalizzate ad uniformare alle nuove disposizioni quelle già contenute nei suddetti decreti (articoli 5 e 6).
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2. Ambito di operatività del decreto
Nei rapporti con gli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, la trasmissione, il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca sono disciplinati dalle disposizioni del decreto in disamina. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del c.p.p. e delle leggi complementari in quanto compatibili.
Il riconoscimento e l’esecuzione sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all’adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell’ordinamento giuridico dello Stato di emissione.
3. La disciplina dei documenti
Ai certificati di sequestro o di confisca trasmessi all’Italia per il riconoscimento e l’esecuzione è sempre allegata una copia autentica del provvedimento di sequestro o di confisca. L’autorità di esecuzione può comunque richiedere la trasmissione dell’originale, ove necessario ai fini della decisione.
4. Ruolo del Ministero della Giustizia
Ferma la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione, il Ministero della giustizia è autorità centrale ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento. Nei casi di trasmissione diretta, l’autorità giudiziaria nazionale informa, a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l’esecuzione. Quando riceve un certificato di sequestro da un’autorità appartenente a uno Stato membro che non partecipa alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, l’autorità giudiziaria nazionale ne trasmette copia alla Procura europea, se il certificato si riferisce a un reato in relazione al quale la Procura europea potrebbe esercitare la competenza ai sensi degli artt. 22 e 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. In ogni caso, l’autorità giudiziaria nazionale trasmette copia dei certificati al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, c. 3-bis e 3-quater, c.p.p., e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all’art. 407, c. 2, lettera a), c.p.p.
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