Riconoscimento continuazione e fungibilità: quale rapporto?

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Il riconoscimento della continuazione può influire sulla fungibilità? Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 20539 del 30-01-2024

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1. La questione: rapporto tra continuazione e fungibilità


La Corte di Appello di Napoli – quale giudice della esecuzione – respingeva una domanda introdotta in tema di computo della pena eseguibile.
In particolare, secondo la Corte territoriale partenopea, l’avvenuto riconoscimento della continuazione (tra più segmenti temporali di condotta associativa) non può comportare deroga alcuna al principio espresso nel testo dell’art. 657 comma 4 cod. proc. pen. in tema di fungibilità (per cui la commissione del reato deve precedere la privazione di libertà da calcolare come fungibile).
Ciò posto, avverso questa decisione la difesa ricorreva per Cassazione, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendosi che, essendo stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra le decisioni relative alla condotta di partecipazione alla associazione mafiosa iva ritenuto consumato un ‘unico reato permanente’ (sia pure frazionato in più imputazioni) a partire dal 2010, l’intera custodia sofferta (in rapporto alla unicità del reato) sarebbe stata fungibile. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale

FORMATO CARTACEO

Formulario Annotato del Processo Penale

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Cassazione riteneva il ricorso suesposto inammissibile alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la natura tendenzialmente unitaria del reato continuato non comporta l’effetto auspicato dal ricorrente in rapporto alla regola generale di cui all’art. 657 comma 4 cod. proc. pen.: il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate “sine titulo” dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (così da ultimo Sez. I n.17531 del 22.2.2023), tenuto conto altresì del fatto che, in caso di reato permanente, ad essere rilevante è il momento della «cessazione della permanenza (v. tra le molte Sez. I n. 17829 del 10.4.2008), lì dove, secondo il ricorrente, andrebbe computato solo il momento iniziale e non anche quello finale.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito se la continuazione può influire sulla fungibilità.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in fase esecutiva non implica automaticamente l’imputazione della differenza residua alla pena da eseguire, atteso che la disposizione dell’art. 657, comma 4, codice di procedura penale stabilisce che solo la custodia cautelare o le pene espiate “sine titulo” dopo la commissione del reato devono essere considerate a tale fine.
Pertanto, è necessario separare il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di questo approdo ermeneutico, considerare il reato continuato, unitariamente considerato, allorché si richieda la fungibilità a norma dell’art. 657 cod. proc. pen..
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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