Decisione: Sentenza n. 9097/2018 Cassazione Civile – sezione x Civile
Massima: Il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all’intento pratico di riconoscere l’esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell’effetto ricognitivo.
L‘atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. n. 15353 del 30/10/2002).
Osservazioni
Il caso era relativo a un ex amministratore di condominio, il quale aveva richiesto il rimborso di somme da lui asseritamente anticipate, anche sulla base di una situazione contabile nella quale era evidenziato il debito nei suoi confronti, documento poi sottoscritto dal nuovo amministratore.
La Suprema Corte, richiamando una precedente decisione, ha ribadito che il riconoscimento di debito è un atto non recettizio che non richiede formule particolari, e può risultare anche da atti compiuti dal debitore per finalità diverse.
Giurisprudenza rilevante
Cass. 15353/2002
Disposizioni rilevanti
Codice civile
Vigente al: 21-04-2018
Art. 1309 – Riconoscimento del debito
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
Art. 1988 – Promessa di pagamento e ricognizione di debito
La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Art. 2944 – Interruzione per effetto di riconoscimento
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
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