Indice
1. La vicenda processuale
Una Ricercatrice III livello del ***, Ente pubblico di ricerca, ha depositato dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Roma un ricorso al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell’intera anzianità di servizio maturata nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro a tempo determinato, non essendole stata riconosciuta al momento dell’assunzione a tempo indeterminato. La ricorrente ha dedotto, in particolare, di aver svolto sempre le medesime mansioni e che l’Ente datore di lavoro avrebbe tenuto un comportamento discriminatorio tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, riconoscendo solo a questi ultimi le progressioni economiche e giuridiche orizzontali. Inoltre, la ricorrente ha chiesto, per l’effetto, la condanna dell’Amministrazione al pagamento della complessiva somma di euro 38.485,84 derivante dalle differenze economiche dovute per l’attribuzione della corrispondente fascia stipendiale maturata in ragione dell’intera anzianità spettantele.
Il ***, costituitosi in giudizio a mezzo dei propri dipendenti ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c., ha resistito alla domanda di parte ricorrente. Il Tribunale di Roma ha deciso il giudizio con la sentenza del 17 ottobre 2019 che ha dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell’anzianità giuridica maturata nel corso dei rapporti di lavoro a tempo determinato ai fini della progressione di carriera e ha rigettato ogni altra richiesta.
Parte ricorrente ha proposto appello avverso la sopra citata sentenza ed il ***, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha avanzato appello incidentale.
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2. La decisione della Corte di Appello di Roma
La Corte di Appello di Roma, sezione Lavoro, con la sentenza del 18 maggio 2022 rivoluziona l’orientamento seguito in via maggioritaria dal Tribunale di Roma e rigetta il primo motivo di appello con il quale la ricorrente ha reiterato la richiesta di condanna dell’Ente di ricerca al pagamento delle differenze retributive per il mancato inquadramento nelle fasce stipendiali superiori.
In particolare, i giudici di secondo grado rilevano che il passaggio alla posizione stipendiale superiore dei Ricercatori (n.d.r. e quindi dei Tecnologi) negli Enti di Ricerca non è automatico ma è subordinato ad una verifica positiva, eseguita da appositi organismi scientifici, sulla regolarità dell’attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati. Poiché, nella specie, tale verifica non è stata eseguita nessuna differenza retributiva può essere riconosciuta all’appellante.
Con riguardo all’appello incidentale proposto dall’Amministrazione i giudici di secondo grado hanno affermato che l’anzianità di servizio non è uno status del lavoratore subordinato ma un fatto giuridico che rappresenta il presupposto di specifici diritti. Poiché, nel caso di specie, il Tribunale ha negato il diritto alla progressione stipendiale della ricorrente in via automatica e quindi anche alle reclamate differenze retributive avrebbe dovuto rigettare anche la domanda di riconoscimento dell’anzianità.
Secondo la Corte, non può costituire oggetto di distinta statuizione un fatto per due ragioni: 1) perché in giudizio si possono far valere solo diritti e non fatti e 2) perché non è stato richiesto un accertamento con efficacia di giudicato.
3. Conclusioni
La decisione in esame è interessante in quanto con essa la Corte di Appello di Roma, discostandosi dal prevalente orientamento formatosi sul riconoscimento dell’anzianità pre ruolo dei Ricercatori degli enti di ricerca, applica il principio – già ampiamente affermato dalla giurisprudenza – secondo cui l’anzianità di servizio non è uno status del lavoratore subordinato né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all’indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità.
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