Indice
1. Considerazioni generali
2. L’attuazione attiva del riconoscimento
Compendio di Diritto dell’Unione europea
Il volume risponde all’esigenza di disporre di un testo di rapida consultazione in cui reperire le principali fonti del diritto dell’Unione europea. In particolare, l’opera esamina le disposizioni espresse dai Trattati e affronta il ruolo delle singole istituzioni dell’Unione. Ampio spazio è dedicato ai profili evolutivi dell’integrazione europea, alla natura dell’Unione europea e ai rapporti tra il diritto dell’Unione e il diritto nazionale, ripercorrendo il percorso interpretativo offerto dalla Corte di giustizia. Viene trattata anche la materia della tutela dei diritti umani in ambito europeo e vengono affrontate le principali politiche dell’Unione. Sono analizzati vari aspetti operativi che consentono di ottenere informazioni pratiche sulle diverse tipologie di procedure che si svolgono dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione. È presente un glossario utile per disporre di una rapida panoramica della materia. Andrea Sirotti GaudenziÈ avvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui «I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo», «Il nuovo diritto d’autore», «Manuale pratico dei marchi e brevetti», «Trattato pratico del risarcimento del danno», «Codice della proprietà industriale». Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate. Collabora stabilmente con «Guida al Diritto» del Sole 24 Ore.
Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore 2021
17.60 €
3. L’attuazione passiva del riconoscimento
4. Note conclusive
Compendio di Diritto dell’Unione europea
Il volume risponde all’esigenza di disporre di un testo di rapida consultazione in cui reperire le principali fonti del diritto dell’Unione europea. In particolare, l’opera esamina le disposizioni espresse dai Trattati e affronta il ruolo delle singole istituzioni dell’Unione. Ampio spazio è dedicato ai profili evolutivi dell’integrazione europea, alla natura dell’Unione europea e ai rapporti tra il diritto dell’Unione e il diritto nazionale, ripercorrendo il percorso interpretativo offerto dalla Corte di giustizia. Viene trattata anche la materia della tutela dei diritti umani in ambito europeo e vengono affrontate le principali politiche dell’Unione. Sono analizzati vari aspetti operativi che consentono di ottenere informazioni pratiche sulle diverse tipologie di procedure che si svolgono dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione. È presente un glossario utile per disporre di una rapida panoramica della materia. Andrea Sirotti GaudenziÈ avvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui «I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo», «Il nuovo diritto d’autore», «Manuale pratico dei marchi e brevetti», «Trattato pratico del risarcimento del danno», «Codice della proprietà industriale». Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate. Collabora stabilmente con «Guida al Diritto» del Sole 24 Ore.
Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore 2021
17.60 €
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Con questo fondamentale provvedimento legislativo – 161/2010 – si completa il quadro dei principali provvedimenti europeistici in materia di cooperazione penale. Lo avevamo anticipato – vedi S. Ricchitelli, L’euro protezione della vita, dell’integrità fisiopsichica, della dignità, della libertà personale e dell’integrità sessuale dei cittadini comunitari. Lo stato dell’arte sull’attuazione della direttiva UE del 2011 nel nostro Paese, www.diritto.it del 25/11/2022, Maggioli, in particolare la nota nr.20 recante: <<Schema generale che è riproposto anche per quanto concerne la fase esecutiva della pena sulla quale ci sia consentito di far rinvio al nostro scritto in materia di prossima pubblicazione>>.
[2] Il dicastero della giustizia cura altresì la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell’art.20 del d. lgs. nr.161 in rassegna.
[3] Seguendo, come già da chi scrive più volte sottolineato, le scansioni dell’attività attiva e dell’attività passiva nell’ambito dei rapporti internazionali ed europeistici. Su tale connotazione della transnazionalità legislativa vedi, quali scritti recenti, per tutti S. Ricchitelli, L’eurodiritto investigativo. Lo stato dell’arte sugli strumenti di indagine esperibili dai Paesi membri dell’Unione Europea, www.diritto.it del 14/11/2022, Maggioli; S. Ricchitelli, L’euro protezione della vita, dell’integrità fisiopsichica, della dignità, della libertà personale e dell’integrità sessuale dei cittadini comunitari. Lo stato dell’arte sull’attuazione della direttiva UE del 2011 nel nostro Paese, www.diritto.it del 25/11/2022, Maggioli,
[4] C.p.p. Art. 665. Giudice competente: 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato. 2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello. 3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell’art.569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l’annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio. 4. Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari o giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario. 4-bis. Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l’esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio.
[5] C.p.p. Art. 658. Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza: 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art.665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall’art.679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l’applicazione provvisoria a norma dell’art. 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell’art. 659 co. 2.
[6] È sempre richiesto il consenso della persona condannata per la trasmissione verso uno degli Stati membri UE che acconsentono alla trasmissione salvo che si tratti dello Stato dove la persona condannata è fuggita o è altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale o a seguito della sentenza di condanna. Il consenso alla trasmissione deve esser espresso dalla persona condannata personalmente e per iscritto.
[7] Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione l’atto indicato nel testo è trasmesso, anche tramite, il ministero della giustizia all’autorità competente dello Stato di esecuzione perché provveda alla notifica.
[8] In caso di mancanza di riconoscimento della sentenza di condanna il ministero della giustizia all’A.G. che ha emesso il provvedimento di trasmissione all’estero.
[9] Si tratta della legge sul MAE sulla quale ci sia consentito di rinviare al nostro lavoro: S. Ricchitelli, La collaborazione interstatuale nella lotta contro il crimine nel quadro della cooperazione europea in materia penale nel primo ventennio del XXI° secolo, Gazzetta Forense nr.6, Giapeto, Napoli, 2020.
[10] Se la competenza non può essere determinata nei modi indicati nel testo è competente la Corte di appello di Roma.
[11] La durata e la natura della pena, come anche la misura di sicurezza, adattate non possono essere inferiore alla pena o alla misura di sicurezza previste dalla legge italiana per reati simili né più gravi di quelle applicate dallo Stato di emissione con la sentenza di condanna. La pena detentiva e la misura di sicurezza restrittiva della libertà personale non possono essere convertite in pena pecuniaria.
[12] C.p.p. Art. 702. Intervento dello Stato richiedente: 1. A condizione di reciprocità, lo Stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla Corte di appello e alla Corte di Cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all’autorità giudiziaria italiana.
[13] Si applicano in materia per espressa previsione legislativa le disposizioni della legge 69 del 2005 sul MAE. Su di essa vedi amplius S. Ricchitelli citato in nota nr.9.
[14] Su tale particolare aspetto ci sia consentito rinviare al nostro studio sul diritto internazionale penale S. Ricchitelli, Fondamenti di diritto internazionale penale (D.I.Pe). Definizione, oggetto, partizione della materia, La Nuova Mezzina, Molfetta, 2016.
[15] La Corte di appello decide con ordinanza motivata a pena di nullità. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative al riconoscimento. Entro 5 giorni dall’esecuzione delle misure si deve procedere da parte del presidente o del magistrato delegato a sentire la persona sottoposta alla misura custodiale. Informandola in una lingua alla stessa conosciuta della richiesta di trasmissione della sentenza di condanna ai fini della sua esecuzione in Italia.
[16] Quanto detto nel testo non toglie efficacia all’assunto in virtù del quale il quadrifoglio – MAE, OEI, OPE, riconoscimento esecutivo – resta la piattaforma normativa più pregnante dell’intero sistema europeo elaborato in materia di cooperazione penale transnazionale.
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