Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere (regolamento CE n. 44/2001)

Riconoscimento automatico delle decisioni giudiziarie straniere (art. 33)

 

Le decisioni emesse in uno stato membro sono riconosciute negli altri stati membri senza che sia necessario instaurare alcun procedimento.

In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale, può far constatare che la decisione deve essere riconosciuta; se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno stato membro, tale giudice è competente al riguardo.

Questa disciplina riguarda tutte le decisioni emesse da giudici degli stati membri; perché ciò avvenga le decisioni devono possedere una certa forma (sentenza, ordinanza, decreto) e avere ad oggetto le materie che rientrano nel campo di applicazione del regolamento.

Le disposizioni sul riconoscimento delle decisioni contenute nel regolamento hanno carattere assoluto; ciò significa che operano indipendentemente dal diritto internazionale privato di un ordinamento giuridico.

 

Effetti del riconoscimento

 

Gli effetti che la decisione produce nello stato d’origine non possono prodursi nell’ordinamento richiesto qualora siano ulteriori o addirittura sconosciuti rispetto a quelli attribuiti dai giudici locali.

L’efficacia delle sentenze straniere riguarda tutti gli effetti che l’ordinamento d’origine riconnette alle stesse; ciò significa che non sono limitati all’autorità del giudicato.

La nozione di “cosa giudicata” non è definita dal regolamento e quindi va interpretata dal diritto dello stato richiesto: la nostra Corte di Cassazione sostiene che sia necessario che la sentenza sia esecutiva in via di principio nello stato d’origine e ritiene non fondamentale il passaggio in giudicato; in questo modo l’autorità di cosa giudicata opera in positivo nell’efficacia di quanto deciso all’estero, in negativo nel rappresentare un ostacolo ad un’eventuale riproposizione di una causa su cui il giudice si è già pronunciato.

Tuttavia il riconoscimento di sentenze non passate in giudicato può configurare il caso in cui la sentenza straniera già riconosciuta cessi di essere efficace nell’ordinamento d’origine in seguito all’emanazione di una sentenza successiva; in questa situazione essa cessa automaticamente di produrre effetti anche nello stato del riconoscimento.

Inoltre il riconoscimento può essere parziale, quando la decisione straniera riguarda materie non rientranti nel campo di applicazione del regolamento o non possieda i requisiti necessari.

 

Riconoscimento in via principale e in via incidentale

 

In caso di contestazione, e quindi di una controversia sul riconoscimento distinguiamo:

 

  • Riconoscimento in via principale: il regolamento dà alla parte interessata a riconoscere una decisione straniera la possibilità di servirsi di un procedimento semplificato; alla parte che contesta il riconoscimento e ad altri soggetti interessati, invece, resta soltanto la possibilità di utilizzare il procedimento ordinario del diritto locale.

 

  • Riconoscimento in via incidentale: la parte interessata alla decisione straniera può chiedere il riconoscimento in via incidentale, come eccezione nel corso di un altro procedimento, individuando un rapporto pregiudiziale utile per far valere la sua posizione; infatti il regolamento ammette che la regolarità della sentenza straniera sia verificata dal giudice della questione principale.

 

Il procedimento da seguire svolge una funzione meramente dichiarativa: infatti se l’efficacia della sentenza straniera è automatica, il giudice chiamato in causa dovrà solamente constatare e dichiarare che è efficace.

 

Il procedimento semplificato

 

Il regolamento disciplina, in modo uniforme, la procedura che consente l’esecuzione forzata in ogni stato membro delle decisioni emesse negli altri stati europei ed esecutive nello stato d’origine.

Tale procedura deve essere utilizzata da ogni parte interessata ad ottenere:

 

  • Il riconoscimento in caso di contestazione
  • La dichiarazione di esecutività della sentenza straniera

 

La parte che si rivolge al giudice per ottenere il riconoscimento o la dichiarazione di esecutività della decisione straniera deve presentare copia autentica della sentenza e nel secondo caso un attestato rilasciato dal giudice che l’ha emessa.

L’istanza deve essere presentata al giudice indicato, stato per stato, dall’allegato II: per l’Italia si tratta della Corte d’Appello la cui competenza per territorio è determinata dal domicilio della parte richiedente oppure in alternativa dal luogo di esecuzione.

 

I Fase: si svolge unilateralmente con l’esclusione della parte che subisce l’iniziativa.  Il giudice può soltanto verificare la regolarità formale della documentazione relativa alla decisione straniera; tuttavia ha sempre la possibilità di verificare la pertinenza della decisione alle materie del regolamento senza essere vincolato alle valutazioni del giudice a quo.

 

II Fase: si svolge in contraddittorio; infatti il provvedimento del primo giudice può essere impugnato (per l’Italia sempre davanti alla Corte d’Appello).   Termine per la presentazione dell’opposizione:

 

  • Se il ricorrente è la parte che contrasta la circolazione della decisione straniera, il ricorso deve essere presentato entro un mese dalla notifica della decisione sulla riconoscibilità, o entro due mesi se tale parte non è domiciliata nello stato richiesto.  Il ricorrente può far valere i motivi di diniego senza che il giudice possa d’ufficio rilevarne altri.

 

  • Se il ricorrente è la parte interessata alla circolazione della decisione, nessun termine è previsto per l’opposizione alla decisione che ha negato la riconoscibilità o esecutività.

 

La sospensione del procedimento di riconoscimento

 

Abbiamo già visto come possano essere riconosciute anche sentenze non passate in giudicato; per impedire che le stesse possano comportare degli inconvenienti vista la loro precarietà, il giudice dello stato richiesto può sospendere il procedimento fino al passaggio in giudicato.

In sede di opposizione all’esecuzione, invece, il giudice si pronuncia su istanza di parte; la sospensione cessa nel momento in cui all’estero si giunga alla pronuncia sull’impugnazione.

 

I motivi di rifiuto del riconoscimento (artt. 34-35)

 

Le decisioni non sono riconosciute:

 

  1. Se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello stato membro richiesto.
  2. Se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto il caso in cui, pur avendone la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione.
  3. Se sono in contrasto con una decisione emessa tra le stesse parti nello stato membro richiesto.
  4. Se sono in contrasto con una decisione emessa in precedenza tra le stesse parti in un altro stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e titolo.

 

a)La contrarietà all’ordine pubblico dello stato richiesto

 

Si tratta di una condizione di “regolarità internazionale” della decisione straniera; a livello comunitario il limite dell’ordine pubblico svolge un ruolo secondario, poiché basato soprattutto sui principi dei singoli ordinamenti; per questo la Corte di Giustizia UE evidenzia l’importanza di limitare tale strumento per prevenirne abusi.

Il limite dell’ordine pubblico non può essere invocato:

 

  • Per sanzionare la divergenza tra la legge straniera applicata all’estero e la legge locale.
  • Per contestare la legge applicata dal giudice straniero per emettere la decisione, diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata dal giudice dello stato richiesto se fosse stato adito al suo posto.
  • Per un errore del giudice dello stato d’orgine nell’interpretare e applicare il suo diritto.
  • Per incompetenza del giudice straniero secondo la disciplina del regolamento.

 

Il limite dell’ordine pubblico può invece essere invocato per negare il riconoscimento della sentenza emessa dal giudice straniero che, dopo aver adito in via pregiudiziale la Corte di Giustizia UE, non si sia attenuto alla decisione di quest’ultima.

La nozione di ordine pubblico sembra in questa sede riguardare anche il c.d. ordine pubblico processuale; è possibile invocare tale limite per bloccare il riconoscimento di una sentenza straniera a seguito di un procedimento che non rispetti alcune fondamentali garanzie.

Infatti la Corte ha stabilito che l’utilizzo di tale strumento deve essere considerato possibile nei casi eccezionali in cui le garanzie previste dall’ordinamento dello stato d’origine e dal regolamento stesso non sono bastate a proteggere il convenuto da una violazione di un suo diritto a difendersi davanti al giudice di quello stato.

 

b)La violazione dei diritti di difesa

 

Si tratta di una tutela nei confronti del convenuto contumace; essa è fondata su un ritardo della notifica della domanda giudiziale, che comporta una violazione dei diritti di difesa che stanno alla base del giusto processo.

La Corte di Giustizia UE estende la nozione di contumacia anche ad una situazione processuale particolare: il convenuto che ignora il procedimento instaurato nei suoi confronti e per il quale compaia davanti al giudice dello stato d’origine un avvocato cui non ha conferito mandato, si trova nell’impossibilità assoluta di difendersi, e deve essere considerato di fatto contumace.

 

Il divieto di controllare la competenza del giudice d’origine

 

La doppia natura del regolamento fa in modo che vi sia una certa fiducia sul rispetto delle sue disposizioni da parte del giudice d’origine (applicazione d’ufficio dello stesso ecc.).

Questa fiducia reciproca riguarda anche l’osservanza di norme sulla competenza contenute in una convenzione internazionale; in questo modo si configura un divieto per il giudice dello stato richiesto di controllare la competenza del giudice dello stato d’origine.

 

Le eccezioni al divieto di controllare la competenza del giudice d’origine

 

Tuttavia quando al giudice di uno stato membro sia richiesto di riconoscere una sentenza straniera avente ad oggetto le materie per le quali il regolamento stabilisce delle competenze esclusive, la competenza del giudice straniero può essere soggetta a verifica; anche qui il giudice dello stato richiesto può pronunciarsi solo su istanza di parte e in fase di opposizione.

Lo stesso avviene se le sentenze sono state emesse da stati che non fanno parte dell’Unione Europea.

 

Vincolatività degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice d’origine

 

Durante il controllo della competenza del giudice a quo, il giudice dello stato richiesto dovrà attenersi agli accertamenti di fatto compiuti all’estero limitandosi a verificare l’applicazione delle disposizioni del regolamento; questo per impedire un riesame del merito.

 

Il divieto di riesame del merito

 

Il giudice dello stato richiesto non può in nessun modo entrare nel merito della causa decisa dal giudice d’origine; irrilevante è anche la difformità tra le norme di conflitto dello stato d’origine e quelle dello stato richiesto, che abbiano portato il giudice straniero ad applicare un diritto materiale diverso.

 

Gli atti pubblici stranieri

 

Anche gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie sono ammessi a godere dello stesso sistema agevolato di circolazione previsto per le decisioni giudiziarie.

Gli atti pubblici stranieri sono dichiarati esecutivi secondo la procedura studiata, se sono esecutivi nello stato d’origine e presentano le condizioni di autenticità previste.

L’autenticità deve essere attestata da un’autorità pubblica autorizzata dallo stato in cui si è formato l’atto, e riguarda non solo la firma ma anche il contenuto.

La dichiarazione di esecutività può essere rifiutata solo se l’esecuzione dell’atto pubblico è manifestatamente contraria all’ordine pubblico dello stato membro richiesto.

Dott. La Marchesina Dario

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