Riconosciuto in Italia un “bambino con due padri”

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Secondo le leggi naturali un bambino deve essere figlio di un uomo e di una donna.

Secondo le leggi dello Stato non è lo stesso.

Le moderne tecniche di maternità surrogata permettono che il concepimento abbia luogo in diversi modi, come ad esempio l’utero in affitto.

La madre biologica viene presa in prestito e spesso non conosce le persone che le ha commissionato l’incarico e non viene a conoscenza neanche del neonato ha partorito, restando estranea alle successive vicende.

In questo modo, il bambino dopo la nascita, per non restare orfano, potrebbe essere riconosciuto come figlio da due genitori dello stesso sesso, magari coloro che ne hanno “richiesto” il concepimento, oppure da uno dei due e dal suo compagno, o compagna.

A questo proposito ci si chiede se in Italia un bambino con due padri possa essere riconosciuto.

Una recente pronuncia del Tribunale di Milano ( Trib. Milano, decreto del 23/09/2021) ha ritenuto che sia possibile, accogliendo il ricorso di una coppia omosessuale straniera residente in Italia.

Il bambino era nato all’estero, negli Usa, dove la maternità surrogata è legittima.

I giudici milanesi, nel disporre la trascrizione all’Anagrafe comunale dell’atto di nascita straniero del minore, che riportava l’indicazione dei suoi due genitori maschi, hanno richiamato alcune recenti e importanti pronunce sull’argomento della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione.

Indice:

  1. Narrazione della vicenda
  2. La trascrizione di un figlio nato all’estero con due padri
  3. La trascrizione dell’atto di nascita per maternità surrogata all’estero

1. Narrazione della vicenda

Il bambino è nato lo scorso anno 2020 negli Stati Uniti d’America e nell’atto di nascita compilato dalle autorità del luogo era stato indicato come figlio dei due uomini, coniugati tra loro in conformità alle leggi vigenti negli Usa.

Una donna, diversa dalla donatrice dell’ovulo fecondato, era stata incaricata da loro di portare avanti la gravidanza.

In America, al contrario che in Italia, è ammessa la tecnica della fecondazione assistita con gestazione per conto altrui.

In tempi successivi, uno dei due padri era venuto in Italia per motivi di lavoro e l’altro era rimasto in Florida con il bambino.

Quando ha deciso di volerlo portare con in Italia, il consolato gli ha negato il passaporto, perché il bambino non era cittadino italiano.

A quel punto uno dei genitori ha chiesto al Comune la trascrizione dell’atto di nascita, dove lui e il coniuge figuravano come genitori, però l’ufficio Anagrafe l’ha respinta.

I due uomini si sono rivolti al Tribunale, che ha dato loro ragione, disponendo, con decreto, il riconoscimento del bambino in Italia e la trascrizione nei registri anagrafici dello stato civile come figlio della coppia.

Il giudizio era stato sospeso in attesa di una pronuncia della Corte Costituzionale.

La pronuncia è arrivata nella primavera del 2021 e si è espressa a favore della tutela dei figli nati da maternità surrogata, chiedendo al legislatore di in materia.

Si legga anche:

2. La trascrizione di un figlio nato all’estero con due padri

La Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia emessa a Sezioni Unite nel 2019, ha negato la possibilità di trascrivere nei registri dello stato civile italiano il provvedimento emesso da un giudice estero che aveva accertato il rapporto di filiazione tra un genitore omosessuale, che non era il padre biologico, e un bambino nato con maternità surrogata, vale a dire con il fenomeno conosciuto con il nome di “utero in affitto“.

In Italia questo aspirante genitore, che in realtà è privo di legame biologico con il neonato, e per questo viene definito in linguaggio tecnico nelle sentenze come “genitore d’intenzione”, non ha diritto, neanche se munito di cittadinanza italiana, al riconoscimento di paternità, perché una nostra legge (art. 12, co. 6, L. n.40/2004) vieta il ricorso alla maternità surrogata.

La Suprema Corte, aveva lasciato la possibilità di ricorrere, in simili situazioni, all’istituto giuridico dell’ “adozione in casi particolari” la cosiddetta stepchild adoption (art. 44, co.1, lett. c) L. n. 184/1983).

Nel frattempo anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) si è espressa in diverse occasioni a favore del diritto del bambino nato da maternità surrogata di avere un rapporto con i suoi genitori, vale a dire coloro che sono stati riconosciuti come tali all’estero.

Anche l’articolo 147 del codice civile riconosce il dovere di assistenza materiale e morale dei genitori, e il relativo diritto del figlio ad essere “mantenuto, istruito, educato e assistito moralmente”.

Il Tribunale di Milano, ha dato valore a questi principi, ritenendoli applicabili al caso del bambino con due persone dello stesso sesso, in questo caso due padri, per evitare discriminazioni sull’orientamento sessuale, aprendo la strada alla legittimazione del riconoscimento del figlio nato all’estero, attribuendo a questo atto straniero validità in Italia, e anche alla possibilità di adozione del “figlio del partner”, in assenza di altre alternative.

3. La trascrizione dell’atto di nascita per maternità surrogata all’estero

La Corte Costituzionale (C. Cost. sent. n. 33/2021) ha dichiarato inammissibile la questione del mancato riconoscimento in Italia del provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento negli atti dello stato civile di un figlio minore nato da maternità surrogata, ritenendo necessaria, per tutelare i diritti del bambino, una modifica legislativa sul punto, e ha inviato il legislatore a pronunciarsi in merito.

La procedura di adozione in casi particolari non è molto rapida e questo potrebbe nuocere al diritto del bambino alla genitorialità.

La Consulta ha ritenuto “indifferibile l’individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore”.

Siccome il legislatore non si è ancora pronunciato, il Tribunale di Milano, per colmare la lacuna normativa, ha ritenuto che i due uomini fossero idonei a potersi occupare del bambino.

I giudici milanesi hanno anche rilevato che nello Stato di nascita del bambino la maternità surrogata era legale e non era ricorrere all’adozione, “perché il rapporto parentale si costituisce direttamente con il genitore intenzionale”.

Da qui il diniego al riconoscimento in Italia con rifiuto alla trascrizione dell’atto di nascita è stato ritenuto illegittimo e il Tribunale ha ordinato all’Ufficiale dello stato civile del Comune di Milano di procedere.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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