Ricorribilità per Cassazione in materia di prevenzione

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Quando è ammesso il ricorso per Cassazione nel procedimento di prevenzione? Per approfondimenti consigliamo il volume: Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia -Con commento e tabelle riepilogative

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 21653 del 28-02-2024

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Indice

1. La questione: ricorribilità per Cassazione in materia di prevenzione


La Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava un ricorso, e confermato al contempo un decreto emesso dal Tribunale della medesima città, con il quale era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni quattro, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.
Ciò posto, avverso questa decisione il prevenuto ricorreva per Cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, anche processuale, in relazione all’art. 4 del d.lgs. n. 159/2011. Per approfondimenti consigliamo il volume: Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia -Con commento e tabelle riepilogative

FORMATO CARTACEO

Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia

Nel presente volume viene esaminata una delle fasi salienti del processo penale, il dibattimento, alla luce delle rilevanti novità introdotte dalla Riforma Cartabia con l’intento di razionalizzare i tempi del processo di primo grado e di restituire ad esso standards più elevati di efficienza, come la calendarizzazione delle udienze, la ridefinizione della richiesta di prova e la nuova disciplina della rinnovazione della istruzione dibattimentale.L’opera, che contempla anche richiami alla nuovissima disciplina relativa al Portale deposito atti penali (PDP), è stata concepita come uno strumento di rapida e agile consultazione a supporto dell’attività dell’avvocato.Oltre a quelle previste dal codice di rito penale, la trattazione passa in rassegna tutte le ipotesi in cui si svolge il dibattimento, come il procedimento innanzi al giudice di pace, il processo penale minorile e  quello previsto in materia di responsabilità degli enti.Il testo è corredato da tabelle riepilogative e richiami giurisprudenziali e da un’area online in cui verranno pubblicati contenuti aggiuntivi legati a eventuali novità dei mesi successivi alla pubblicazione.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB) e giornalista pubblicista. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Cassazione riteneva il ricorso suesposto infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione è ammesso — con scelta ritenuta non irragionevole da Corte cost. n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015 — soltanto per violazione di legge, giusta il disposto degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, facendosene conseguire da ciò che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dall’art. 10, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, che ricorre anche «quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016), mentre il travisamento della prova rileva solo qualora abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo totalmente erroneo (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020).
Orbene, tenuto conto di questo approdo ermeneutico, unitamente ad altre valutazioni giuridiche (a cui si rinvia quanto enunciato nel provvedimento qui in commento), per la Corte di legittimità, la motivazione espressa nel decreto impugnato appariva essere immune da vizi di ordine logico-giuridico, come tale incensurabile in sede di legittimità.

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è ammesso il ricorso per Cassazione nel procedimento di prevenzione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il ricorso per Cassazione in materia di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, mentre le carenze motivazionali rilevano solo se la motivazione è inesistente o apparente, mentre il travisamento della prova è considerato ai fini del giudizio de quo solo se esso coinvolge molteplici circostanze decisive completamente ignorate o ricostruite in modo totalmente errato dai giudici di merito.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere in che termini ricorrere correttamente per Cassazione nel procedimento di prevenzione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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