Accesso agli atti in corso di giudizio, natura autonoma dell’istanza

Il ricorso per l’accesso agli atti proposto in corso di giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., presentando la peculiarità di inserirsi nel contesto di un giudizio già pendente, impone di analizzare la natura istruttoria o autonoma dell’istanza.

Nel primo caso si devolve al Giudice una indagine penetrante circa la necessità e la rilevanza dell’atto da acquisire ai fini della decisione del ricorso principale al quale la domanda di accesso è connessa, con ogni profilo di dipendenza rispetto al ricorso principale, in ordine, ad esempio alla sussistenza della giurisdizione. Viceversa, nel secondo (natura autonoma), assume carattere prevalente la meritevolezza degli interessi da tutelare ai sensi dell’art. 22 co. 1 lett. b) L. 241/1990.

Deve propendersi, come da recente giurisprudenza, per la natura autonoma dell’istanza di accesso agli atti in discorso e del carattere decisorio del provvedimento che conclude il relativo procedimento giurisdizionale, poiché il fatto che un’istanza di accesso agli atti possa essere proposta in pendenza di un giudizio, come risulta dall’art. 116, comma 2, c.p.a., non implica che detta istanza perda la sua autonomia di actio ad exhibendum per trasformarsi in richiesta di carattere meramente istruttorio, rivolta al Giudice del c.d. ricorso principale, tanto più che si tratta di istanza da notificare all’Amministrazione e agli eventuali controinteressati, conformemente al regime tipico della instaurazione del rapporto giuridico processuale in seguito a proposizione di ricorso e non di atto di citazione.

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Avv. Biamonte Alessandro

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