Atti ricorso per Cassazione: devono essere trascritti o allegati

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Nel ricorso per Cassazione non è sufficiente richiamare gli atti, dovendo essi essere trascritti o allegati.
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Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 25543 del 26-04-2023

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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Torino parzialmente riformava una sentenza del Tribunale della medesima città che, a sua volta, aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per un delitto di furto pluriaggravato in abitazione (capo A) e di uno solo di essi, per altri due reati di furto pluriaggravato in abitazione (capi B e C) e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e, quanto sempre ad uno degli accusati, anche alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, la Corte di Appello proscioglieva uno di questi dall’imputazione a lui ascritta al capo A), confermando nel resto la sentenza impugnata.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa di uno dei coimputati che, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’omessa e l’illogica motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto inammissibile per difetto della autosufficienza.
Difatti, gli Ermellini, preso atto che il ricorrente non aveva indicato e non aveva allegato i verbali dai quali sarebbe dovuto risultare il travisamento, richiamavano quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è inammissibile il ricorso per Cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Sez, 2, n. 20677 del 11/04/2017; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013), atteso che siffatta interpretazione, per la Corte di legittimità, andava mantenuta ferma anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis, comma 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall’art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per Cassazione, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) del codice», è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione.
Difatti, sempre per il Supremo Consesso, sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l’onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l’interpretazione del ricorso (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019).

3. Conclusioni


Con la decisione in esame la Cassazione afferma che nel ricorso per Cassazione non è sufficiente richiamare gli atti, dovendo essi essere trascritti o allegati.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che è inammissibile il ricorso per Cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze.
Difatti, secondo i giudici di piazza Cavour, siffatta interpretazione va mantenuta ferma anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis, comma 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall’art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per Cassazione, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) del codice», è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione, tenuto conto di quell’indirizzo interpretativo secondo il quale, sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l’onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l’interpretazione del ricorso.
Ebbene, ad avviso di chi scrive, siffatta interpretazione desta qualche perplessità.
Gli orientamenti nomofilattici richiamati in questa occasione non sembrano infatti univoci sulla questione.
Se, invero, il primo approdo ermeneutico sostiene che gli atti debbano essere integralmente trascritti o allegati, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, il secondo filone interpretativo, invece, reputa sufficiente l’indicazione nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria.
Orbene, fermo restando che chi scrive predilige questa seconda opzione ermeneutica, in quanto più aderente al tenore testuale dell’art. 165-bis, comma 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, sarebbe opportuno che su tale questione intervengano le Sezioni unite al fine di chiarire, una volta per tutte, se gli atti debbano essere trascritti o allegato in toto nel ricorso per Cassazione, ovvero basti la loro mera indicazione.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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