Nessun ricorso in Cassazione per la mancata assunzione dell’esame imputato

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La mancata assunzione dell’esame dell’imputato non costituisce motivo di ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. d), c.p.p. (mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2).

Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

Indice

Corte di Cassazione – Sez. V Pen. – Sentenza n. 37020 dell’08/09/2023

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1. La questione: la proposta del ricorso

La Corte di Appello di Roma riformava una sentenza del Tribunale di Frosinone, limitatamente alla riduzione della durata delle pene accessorie fallimentari, confermando la responsabilità penale degli imputati in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione dei beni sociali della società fallita (Omissis) s.r.l. (L. Fall., art. 223, comma 1, art. 216, comma 1, n. 1).
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponevano ricorsi per Cassazione ambedue gli imputati, proposti con un unico atto, deducendo, tra i motivi ivi addotti, per quello che rileva in questa sede, vizio di motivazione in ordine alla omessa assunzione di prova decisiva consistente nell’esame degli imputati.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva la doglianza summenzionato infondata alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’esame dell’imputato, risolvendosi in una diversa prospettazione valutativa nell’ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali, non è un mezzo di prova che può assumere valore decisivo ai fini del giudizio, con la conseguenza che la sua mancata assunzione non costituisce motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (Cass. Sez. 5, n. 17916 del 10/01/2019; mass. conf. N. 44945 del 2013, N. 17844 del 2003).

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che la mancata assunzione dell’esame dell’imputato non costituisce motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., co. 1, lett. d), c.p.p..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che l’esame dell’imputato, risolvendosi in una diversa prospettazione valutativa nell’ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali, non è un mezzo di prova che può assumere valore decisivo ai fini del giudizio, con la conseguenza che la sua mancata assunzione non costituisce motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., co. 1, lett. d), c.p.p..
E’ dunque sconsigliabile, alla luce di tale approdo ermeneutico, proporre un ricorso per Cassazione, ai sensi di questa norma procedurale, adducendo una violazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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