Quando è ammissibile il ricorso per Cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela.
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Indice
1. La questione
La Corte di Appello de L’Aquila, in parziale riforma di una sentenza di condanna per i reati di estorsione e truffa, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Avezzano all’esito di giudizio abbreviato, aveva riqualificato il fatto ascritto ad una persona imputata nel reato di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen., rideterminando la pena in mesi sei di reclusione ed eliminando la pena accessoria, concedendo altresì all’imputato i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente a remissione della querela.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato.
Difatti, tenuto conto che, dalla documentazione allegata al ricorso, risultava che, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, era intervenuta la remissione della querela da parte della persona offesa con contestuale accettazione da parte dell’imputato, il Supremo Consesso addiveniva alla conclusione appena enunciata alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è ammissibile il ricorso per Cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022).
Gli Ermellini, pertanto, alla luce delle considerazioni appena esposte, annullava senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per remissione della querela.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è ammissibile il ricorso per Cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che è ammissibile il ricorso per Cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione.
Dunque, ove si verifichino siffatte condizioni, ben si potrà ricorre innanzi alla Cassazione, adducendo una doglianza di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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