Cosa è tenuto ad indicare il ricorrente per Cassazione che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza.
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 311)
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1. La questione
Il Tribunale di Catanzaro, investito della richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava una misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme, nei confronti di una persona coimputata di omicidio.
Ciò posto, avverso siffatta ordinanza proponeva ricorso per Cassazione la difesa di questo accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in punto di carenza assoluta, illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente alla sussistenza di indizi di reità della condotta concorsuale omicidiaria.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato.
In particolare, gli Ermellini consideravano come la censura di mancanza di autonoma valutazione del quadro indiziario, da parte del Giudice per le indagini preliminari, si appalesasse essere aspecifica, a fronte delle sintetiche, ma puntuali, deduzioni con cui il Tribunale del riesame aveva escluso la ricorrenza del vizio, così come siffatta censura difensiva, sempre per la Corte di legittimità, non era in grado di adempiere all’onere di esporre le ragioni in base alle quali il preteso deficit di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, che avrebbe avuto effettiva incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove compiuta, il risultato sarebbe stato concretamente diverso.
Difatti, secondo la Suprema Corte, in “tema d’impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018) e, dunque, la sanzione, che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine, non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione del provvedimento, che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono, esse stesse, ragioni del vizio.
Oltre a ciò, era altresì fatto presente, a conferma della reiezione della doglianza di cui sopra, che ricorre l’autonoma valutazione anche quando venga richiamato, in maniera più o meno estesa, l’atto di riferimento con la tecnica di redazione “per incorporazione“, con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire edizione originale, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017), come dal ricorrente, per il Supremo Consesso, non efficacemente contestato.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa è tenuto ad indicare il ricorrente per Cassazione che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza.
Si afferma difatti in tale pronuncia, lungo il solco di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in tema d’impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per Cassazione, che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate.
È dunque consigliabile, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, soddisfare siffatto onere laddove si debba ricorre per Cassazione a norma dell’art. 311 c.p.p., e si voglia censurare l’ordinanza cautelare impugnata, assumendola come nulla, per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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