Indice
- Il fatto
- I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
- Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
- Conclusioni
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 129)
1. Il fatto
Il giudice di prime cure applicava la pena su richiesta delle parti.
2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso tale pronuncia ricorrevano per Cassazione gli imputati, tramite i loro difensori, deducendo, in particolare, l’omessa motivazione delle ragioni che avevano indotto il giudice ad escludere l’applicazione di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
I ricorsi erano dichiarati tutti inammissibili, ritenendosi le doglianze summenzionate non consentite in sede di legittimità posto che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019).
Oltre a ciò, per quanto concerne un ricorso proposto tra questi imputati, gli Ermellini osservavano altresì come il vizio della violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 81 cod. pen. ivi enunciato, a loro avviso, non fosse parimenti consentito dalla legge in sede di legittimità e doveva quindi essere dichiarato anch’esso inammissibile con procedura de plano dal momento che pure tali censure, peraltro (stimate) aspecifiche, esulano da quelle che possono essere proposte ai sensi del suddetto art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..
4. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse nella parte in cui è ivi postulato, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.
E’ quindi sconsigliabile, perlomeno alla stregua di questo approdo ermeneutico, proporre un ricorso per Cassazione di questo genere.
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