Ricostruzione del sinistro del CTU diversa da quella allegata in citazione

Con la sentenza numero 13622 del 16.05.2024 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Frasca, relatore Rossello, chiarisce che l’attore, il quale prospetta una ricostruzione fattuale in citazione che poi muta in seguito alla ctu e sulla scorta della quale chiede la condanna, non viola il divieto di mutatio libelli rimanendo identico il petitum e il bene della vita.

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Indice

1. I fatti di causa e i giudizi di merito

Tizio, mentre procedeva su una strada statale alla guida della propria Harley Davidson, veniva coinvolto in un sinistro stradale, a suo dire, causato dalla condotta di guida di Caio, il quale, nell’uscire da luogo privato mancava di concedergli la precedenza, lo urtava e lo faceva finire contro la corsia di marcia avversa, e quindi contro l’auto di Sempronio che proveniva nel senso di marcia opposto.
Istruita la causa in primo grado a mezzo della CTU, il Tribunale rigetto la domanda, con pronuncia poi confermata in appello.
Propone ricorso per cassazione Tizio.
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La Riforma Cartabia della giustizia civile

Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati il 17 ottobre 2022, la presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile. Analizzando tutti i punti toccati dalla riforma, il volume tratta delle ricadute pratiche che si avranno con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di processo di cognizione e impugnazioni, con uno sguardo particolare al processo di famiglia, quale settore particolarmente inciso dalle novità. Un focus è riservato anche al processo del lavoro, quale rito speciale e alle nuove applicazioni della mediazione e della negoziazione assistita, che il Legislatore pare voler nuovamente caldeggiare. Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”.

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2. Ricostruzione del sinistro del CTU diversa da quella allegata in citazione: questione giunta in Cassazione

Il primo motivo di ricorso è quello di interesse per il tema trattato, e con lo stesso, proposto ai sensi dell’art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., si denunziava la errata rilevazione del giudice del merito di una mutatio libelli tra la domanda introduttiva e quanto riportato nella comparsa conclusionale in primo grado e quindi nell’appello, con relativa violazione dell’art. 183 c.p.c.
La Corte accoglie il ricorso sulla scorta della seguente argomentazione. Entrambi i giudici di merito non hanno considerato che i convenuti avevano prospettato la verificazione del sinistro secondo l’alternativa poi avallata dal CTU, e non hanno considerato che, in base al principio di acquisizione processuale, le risultanze della CTU potevano essere utilizzate per chiedere la tutela del diritto risarcitorio in base ad esse. Non si è pertanto trattato di modifica della domanda attraverso l’introduzione di fatti nuovi, ma di mera prospettazione delle risultanze dell’istruzione probatoria a sostegno dello stesso diritto risarcitorio fatto valere, i cui termini essenziali non mutano, trattandosi sempre dello stesso sinistro, accaduto nello stesso, luogo e alla stessa ora.
Secondo gli Ermellini, quindi, rivendicare la dinamica sulla base della CTu espletata nel giudizio di merito, non implica modificazione della originaria domanda, e quindi non si determina una violazione delle preclusioni istruttorie e allegatorie, ma vi è mera invocazione del principio di acquisizione processuale, non essendo invocato un diverso petitum o la tutela di un bene della vita diverso.
Secondo la Corte “La mera invocazione di modalità del sinistro temporalmente e localmente rimasto lo stesso e coinvolgente gli stessi soggetti implica una modificazione legittima della domanda. Quanto osservato non è contraddetto dalla giurisprudenza che si è occupata della modifica della domanda in appello, atteso che essa riguarda la modifica dei fatti costitutivi del sinistro sulla base di allegazioni della parte e non in forza di deduzioni emergenti dall’istruzione e che debbano considerarsi secondo il principio di acquisizione.”
In particolare si fa riferimento al precedente Cass. 13982/05 che afferma che Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente un mutamento della “causa petendi” in un caso in cui, con la citazione, l’attore aveva proposto domanda di risarcimento danni per la presenza di una profonda buca non segnalata, mentre in appello aveva introdotto nuovi elementi fattuali, quali la non visibilità della buca ed il fatto che essa fosse piena d’acqua al momento dell’incidente, che integravano la diversa figura dell’insidia stradale, rispetto all’assunta responsabilità dell’ente proprietario della strada per omessa segnalazione della presenza della buca)”.
Nel caso che occupa, quindi, non si può ravvisare una mutatio libelli, e la sentenza va cassata e rimessa alla Corte d’appello che dovrà deciderla nel merito sulla scorta di quanto delibato dalla Suprema Corte.

Michele Allamprese

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