Ricovero ospedaliero e gestione dei dati relativi al credo religioso alla luce del Provvedimento n.515/2014 dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali

INDICE:

  1. Provvedimento Garante Privacy n. 515 del 12 novembre 2014

  2. Diritto di assistenza e di cura del paziente nel nostro ordinamento giuridico

  3. La posizione della Giurisprudenza

  4. Conclusioni.

Con il Provvedimento n. 515 del 12 novembre 2014 il Garante Privacy, in virtù delle competenze attribuite dall’art. 154, comma 1, lett. c) del D.lgs. 196/2003, ha prescritto alle strutture del Servizio Sanitario nazionale di adeguare la raccolta delle informazioni relative alla religione di appartenenza dei pazienti nel rispetto alla libertà di preghiera, assistenza religiosa e spirituale degli stessi alle direttive del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Nel caso de quo erano pervenute all’Autorità Garante segnalazioni da parte di utenti che indicavano una violazione in materia di trattamento dei dati personali per la prassi, utilizzata in molti ospedali, di somministrare ai pazienti al momento del ricovero un questionario in cui, fra le varie domande, veniva loro chiesto di specificare la religione di appartenenza.

Ebbene, il Garante ha osservato che le strutture sanitarie possono raccogliere i dati relativi alle convinzioni religiose dell’interessato, qualora ciò sia finalizzato a garantire ai ricoverati l’assistenza religiosa tramite i ministri di culto delle diverse confessioni.

In tali circostanze, le suddette informazioni possono però essere comunicate solo “verbalmente al personale di reparto dall’interessato stesso o da un suo familiare” che provvederà a trasmettere alla direzione ospedaliera le opportune richieste di assistenza religiosa (Cfr. art. 35, comma 4, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 “ Ordinamento interno dei servizi ospedalieri”).

I medesimi dati possono essere acquisiti ( ma non trascritti) in modo lecito ad opera dalla struttura sanitaria con riferimento ai trattamenti effettuati in ambito necroscopico, ma soltanto ai fini della preparazione della salma (Cfr. Parere Garante Privacy del 26 luglio 2012; cfr. allegato 1, punto 1.3 del D.P.C.M. 29 novembre 2001 “ Definizione dei livelli essenziali di assistenza”).

Dunque, le strutture sanitarie possono legittimamente trattare le informazioni idonee a rilevare le convinzioni religiose dell’interessato per i fini sopra enunciati, ossia per rispettare specifiche volontà espresse dall’interessato di assistenza religiosa e/o per l’esecuzione dei servizi necroscopici.

Il Garante sottolinea, però, che tale raccolta non deve avvenire in modo sistematico e preventivo, ma “solo su richiesta dell’interessato o, qualora lo stesso sia impossibilitato, di un terzo legittimato, quale, ad esempio, un familiare, un parente, un convivente”.

2- La posizione assunta dal Garante Privacy su un argomento così delicato come il credo religioso parte dall’evidenza che il nostro ordinamento attribuisce al paziente il diritto di “essere assistito e curato con premura e attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose” (Cfr. art. 1, all. n. 7, d.P.C.M. 19 maggio 1995 “Schema generale per la Carta dei servizi pubblici sanitari.)

Tale diritto attribuisce all’interessato anche la facoltà di esprimere il rifiuto per l’assunzione di determinate sostanze alimentari o di essere sottoposto a talune prestazioni terapeutiche e il frequente dibattito su tale ultimo tema ha portato la Giurisprudenza ad assumere una posizione in merito.

In effetti, come è ben noto all’intera comunità giuridica, problematiche sulla questione sono sorte soprattutto in relazione al rifiuto del trattamento trasfusionale di pazienti aderenti al credo dei Testimoni di Geova, come espressione del diritto ad un’autodeterminazione terapeutica quale manifestazione della libertà di coscienza in conflitto col diritto alla salute, entrambi beni costituzionalmente tutelati.

Sul tema, in particolar modo, si è espressa la Cassazione civile, Sez. III, sent. n. 23676 del 15 settembre 2008, che ha sottolineato come il consenso del paziente al trattamento terapeutico deve “esprimere una volontà non astrattamente ipotetica ma concretamente accertata; un’intenzione non meramente programmatica ma specifica; una cognizione dei fatti non soltanto “ideologica”, ma frutto di informazioni specifiche in ordine alla propria situazione sanitaria; un giudizio e non una precomprensione.”

Perciò, ha proseguito la Corte, laddove il paziente espliciti un dissenso ad un trattamento terapeutico esso deve seguire e non precedere “l’informazione avente ad oggetto la rappresentazione di un pericolo di vita imminente e non altrimenti evitabile, un dissenso che suoni attuale e non preventivo, un rifiuto ex post e non ex ante, in mancanza di qualsivoglia consapevolezza della gravità attuale delle proprie condizioni di salute”.

Pertanto, la Corte ha posto l’attenzione sull’importanza che assume in ambito sanitario il consenso informato gravante sul medico prima di un trattamento terapeutico necessario.

Infatti, la violazione dell’obbligo del consenso informato può far sorgere conseguenze pregiudizievoli sia perché lesive del diritto del paziente all’autodeterminazione sulla tutela della propria salute, sia perché la mancanza di un consenso adeguatamente formato impedisce al paziente stesso di opporsi coscientemente a pratiche sanitarie contrarie al suo credo religioso o alle quali desidera semplicemente opporsi.

Anche il Tribunale di Torino, sent. 18 ottobre 2010 e il Tribunale di Bari, sez. II, sent. 22 luglio 2010 hanno sostenuto che il “medico inadempiente all’obbligo contrattuale di fornire al paziente un’informazione adeguata sulle modalità dell’intervento, sui rischi connessi e sulle alternative terapeutiche, impedisce al malato di prestare consapevolmente il consenso al trattamento e lede il diritto dello stesso all’autodeterminazione terapeutica”.

3– Ebbene, è certo che sulla base della legislazione emanata in ambito sanitario (ex art. 33 della Legge Istitutiva del SSN n. 883/78, che qualifica i trattamenti sanitari come di norma volontari) e delle innumerevoli pronunce giurisdizionali, il nostro sistema giuridico si caratterizza per l’autodeterminazione consapevole del paziente, che deve quindi acconsentire ai trattamenti sanitari

Si impone, cioè, al medico di non attribuire alle sue valutazioni e decisioni una forza di giustificazione dell’intervento terapeutico poiché il diritto alla salute, tutelato in Costituzione dall’art. 32, deve rapportarsi con un altro diritto di pari rango, ossia il diritto alla libertà personale che l’art. 13 della Costituzione qualifica come inviolabile.

Pertanto, secondo il più recente orientamento della Cassazione (Cass. civile sent. n. 21748 del 16.10.2007 e Cass. Civ. sent. n. 23676 del 15.09.2008) i trattamenti sanitari anche di sostegno vitale non possono essere imposti contro la volontà di un soggetto coscientemente dissenziente; cioè a dirsi che“di fronte al rifiuto di cure c’è sì il dovere del medico di verificare le ragioni profonde del rifiuto e la possibilità di superarle, ma non c’è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi e di vivere come principio di ordine pubblico.”(Cfr. Tribunale di Milano, sez. V, 16 dicembre 2008).

Alla luce di ciò, appare evidente emergere anche il diritto del paziente di perdere la salute, di non curarsi, di lasciarsi morire e questo perché “il conflitto tra due beni entrambi costituzionalmente tutelati, (1)salute e libertà di coscienza, deve essere risolto lasciando a ogni individuo il diritto di scegliere, non potendo alcuna autorità statuale legislativa, amministrativa, giudiziaria, imporre trattamenti sanitari individuali al di fuori dei casi consentiti dalla legge” (Trib. Milano, cit.)

Per ribadire quanto sopraesposto, la Cass. Civile, sez. III, sent. n. 2847/2010 ha affermato che il diritto all’autodeterminazione è una forma di rispetto della libertà dell’individuo ed un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi che si caratterizza non solo nella possibilità di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico, “ma altresì di rifiutare la terapia e decidere consapevolmente di interromperla, atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive.”

Perciò, a titolo esemplificativo, non potrebbe a priori negarsi tutela risarcitoria a chi abbia consapevolmente rifiutato di sottoporsi ad una trasfusione di sangue perché tale pratica terapeutica appare in contrasto con la propria fede religiosa (Caso dei Testimoni di Geova), quand’anche gli sia salvata la vita praticandogliela, giacché egli potrebbe aver preferito non vivere, piuttosto che vivere nello stato determinatosi.

Così ancora non potrebbe escludersi la risarcibilità del danno non patrimoniale da acuto o cronico dolore fisico (Cfr. Cass. Civ., sent. n. 23846/2007) nel caso in cui la scelta del medico di privilegiare la tutela dell’integrità fisica del paziente o della sua stessa vita abbia comportato sofferenze fisiche che il paziente avrebbe potuto scegliere di non sopportare.

4- Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che il provvedimento del Garante Privacy n. 515 del 2014 si colloca in una posizione di continuità con la Giurisprudenza più autorevole, sostenendo che se da un lato il paziente deve poter esprimere il suo consenso o meno in modo libero e cosciente a determinati trattamenti terapeutici, dall’altro, non c’è la necessità che gli venga chiesto preventivamente quale sia la sua fede religiosa e tale informazione venga trascritta.

Infatti, per quanto la struttura sanitaria ed i medici adempiano al loro compito di raccogliere legittimamente il consenso o l’eventuale diniego dei pazienti, non si ravvede l’esigenza di acquisire le informazioni relative al proprio credo o comunque sottese a tale scelta.

Con il suo Provvedimento il Garante ha voluto in tutta chiarezza sottolineare, per il rispetto della legittima sfera personale del paziente ricoverato, che le strutture sanitarie non possono discostarsi dai principi di pertinenza, necessità e non eccedenza cui deve tendere la struttura pubblica anche nella raccolta del consenso informato, perché sono tali principi a orientare ogni atto della pubblica amministrazione.

Pertanto, è vero che l’ordinamento giuridico2 riconosce al paziente il diritto di essere assistito nel rispetto delle proprie convinzioni filosofiche e religiose, ma ciò non autorizza una raccolta indiscriminata di informazioni in merito da parte delle strutture sanitarie, dal momento che ogni paziente può esprimere l’esigenza ad un’assistenza religiosa in qualsiasi momento del ricovero nel modo più libero possibile.

In definitiva l’Autorità prescrive alle strutture ospedaliere di adeguare le procedure organizzative del ricovero al principio di necessità di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo n.196/03, non potendo considerarsi necessaria ai fini dell’erogazione delle cure la rilevazione sistematica delle informazioni sul credo religioso e la loro successiva conservazione.

1 Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana

Art. 8- Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge

2 Il nostro ordinamento ha stipulato una serie di accordi bilaterali, c.d. intese, secondo la terminologia dell’articolo 8 della Costituzione, con i quali anche alle confessioni religiose diverse da quella cattolica è stato applicato lo specifico regime dei diritti e delle libertà disegnato dalla Costituzione.

Lo Stato Italiano ha tutt’oggi regolato i rapporti con numerose fedi religiose diverse da quella cattolica e in ognuna di esse vi sono contenuti analoghi sia nel preambolo – che riguarda dichiarazioni di carattere generale volte a manifestare la posizione della confessione religiosa su questioni di particolare importanza – sia nel testo dell’Intesa che disciplina specifiche materie. Tra queste si ricordano proprio le regolamentazioni per l’assistenza spirituale nelle c.d. istituzioni, come appunto i luoghi di cura e gli istituti di pena.

Polito Filomena

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento