La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18179 dell’8 maggio 2024, ha chiarito che l’istanza di ricusazione del giudice deve essere presentata nei termini previsti dalla legge e allegando la documentazione necessaria per la valutazione.
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Indice
1. I fatti
La Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione, presentata dall’imputato ai sensi dell’art. 37, lett. a) e b) cod. proc. pen., nei confronti del giudice monocratico del Tribunale di Catania.
Secondo l’istante, il giudice, avendo interesse nel procedimento, aveva manifestato inimicizia grave nei suoi confronti e, nell’esercizio delle sue funzioni e prima della pronuncia della sentenza, aveva manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto di imputazione.
La Corte d’appello riteneva l’istanza inammissibile sotto plurimi profili: mancanza di procura speciale del difensore; assenza di documentazione necessaria per valutarne la tempestività e la fondatezza; tardività.
Avverso tale ordinanza, è stato proposto ricorso per Cassazione affidato a svariati motivi: mancata assunzione di prova decisiva; violazione di legge in riferimento alla erronea declaratoria di tardività; vizio di motivazione per non aver affrontato la questione del rispetto della imparzialità e terzietà del giudice con effettività; nullità del processo per abnorme iscrizione della denuncia querela a modello 45, violando gli artt. 405, 406 e 407 cod. proc. pen., per poi accusare illecitamente l’imputato di fatti costituenti reato; esercizio da parte del giudice di una potestà non consentita ai pubblici poteri.
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Formulario Annotato del Processo Penale
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2. Ricusazione del giudice: l’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, lo dichiara fin da subito inammissibile in quanto articola motivi non pertinenti sia con l’oggetto della impugnazione, sia anche con le ragioni che hanno portato a dichiarare inammissibile la dichiarazione di ricusazione.
La Corte osserva, infatti, che molte delle censure proposte attengono a presunti vizi del procedimento penale nel quale si sarebbe verificata la causa di ricusazione, che trovano rimedio in altri strumenti approntati dal sistema processuale.
Riprendendo consolidata giurisprudenza, è stato sottolineato come “la condotta endoprocessuale può assumere rilievo ai fini della inimicizia grave – motivo di ricusazione – solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire sintomatico momento dimostrativo di una inimicizia maturata all’esterno“.
Inoltre, per ciò che concerne la tardività della istanza, se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima della conclusione della stessa e l’osservanza di tale disposizione va condizionata alla “obiettiva possibilità di osservarla“.
Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che non vi fossero oggettivi impedimenti all’osservanza del termine, non ritenendo tale la giustificazione addotta dal difensore di “non aver immediatamente percepito le confessioni del giudice“.
Infine, per ciò che riguarda la necessaria documentazione, la Suprema Corte osserva che “è inammissibile la dichiarazione di ricusazione alla quale non sia allegata la documentazione a sostegno dei motivi addotti o, nel caso in cui assumano rilievo atti del medesimo procedimento penale, degli atti fondanti la causa di ricusazione“.
3. La decisione della Cassazione
Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso non potesse essere ammissibile in quanto non si correla con le ragioni della inammissibilità della istanza di ricusazione o avanza rispetto ad esse censure meramente oppositive.
Inoltre, viene sottolineato che la sanzione dell’inammissibilità, che l’art. 41 cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto delle forme previste dall’art. 38, comma 3, cod. proc. pen., comprende anche la mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l’esistenza di una causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l’esercizio di tale strumento processuale, come quelli necessari a verificarne la tempestiva proposizione.
Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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