La giurisprudenza di legittimità esprime una decisa presa di posizione in merito all’incidenza del principio del favor impugnationis in ambito di misure cautelari reali, a differenza di quanto avviene per le misure cautelari personali.
Secondo la decisione in commento, invero, la limitazione della libertà personale per finalità cautelari patisce predeterminati limiti temporali ai sensi dell’articolo 13 Cost., non previsti invece per le misure cautelari reali, pertanto, pur essendo libertà e patrimonio “entrambi beni elastici, quindi passibili di compressione e, poi, di riespansione, la compressione della libertà personale (e la sua durata) non ha, per il titolare del bene, la stessa incidenza della compressione del patrimonio”.
Da tale corollario, discende pertanto una giustificata diversità di trattamento e di “adattamento” dei principi che regolano le modalità di presentazione della richiesta di riesame di provvedimenti che incidono sul patrimonio, piuttosto che sulla libertà personale.
La vicenda
Il Tribunale del Riesame di F. emetteva ordinanza di inammissibilità di una richiesta di riesame reale, proposta avverso un decreto di sequestro d’urgenza di alcuni beni informatici convalidato dal Pubblico Ministero, in quanto depositata presso il Tribunale di R. piuttosto che nella cancelleria del Tribunale di F., competente a norma dell’articolo 324 Cpp.
Avverso detto provvedimento veniva proposto ricorso per Cassazione, denunciando l’erronea applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 324 e 582 Cpp, secondo cui – atteso l’espresso richiamo all’articolo 582 operato dall’articolo 324, così come dall’articolo 309, comma 4 in materia di misure cautelari personali – anche la richiesta di riesame di misure cautelari reali poteva essere presentata nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui si trovavano le parti, anche se differente da quello in cui era stato emesso il provvedimento impugnato.
La decisione
La Suprema Corte, nel ritenere infondato il ricorso, ha inteso seguire l’orientamento di massima secondo cui, in ambito di misure cautelari reali, la relativa richiesta di riesame deve necessariamente essere presentata nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, così come espressamente previsto dall’articolo 324, commi 1 e 5, Cpp.
La presentazione del gravame cautelare reale presso la cancelleria di altro Tribunale deve pertanto ritenersi inammissibile, atteso il tenore letterale rivelato dall’art.324, commi 1 e 5, secondo cui: “la richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del Tribunale indicato dal comma 5…”; “Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti”.
Non può quindi ritenersi ammissibile per la materia cautelare reale – sempre secondo la Corte – un’interpretazione estensiva delle regole previste dall’articolo 582 Cpp, laddove si prevede la possibilità di presentare l’atto di gravame anche nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui si trovano le parti private, qualora sia differente da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato; e ciò nonostante il rinvio operato dall’articolo 324, comma 2, alle forme previste dall’articolo 582 Cpp.
Secondo la Corte militano a favore di tale interpretazione argomentazioni di ordine sistematico e letterale, considerato che lo stesso articolo 324 prevede espressamente che la richiesta di riesame venga depositata nella cancelleria indicata al comma 5, cioè quella del capoluogo di provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, per cui l’unico ufficio in cui l’istanza potrà essere depositata è quello indicato dal comma 5; e considerato, altresì, che l’operatività dell’articolo 582 Cpp è comunque previamente subordinata alla previsione di una differente disciplina (“salvo che la legge disponga altrimenti”), così come deve ritenersi quella indicata al comma 5 dell’articolo 324, con riferimento alle modalità di presentazione della richiesta di riesame reale.
Il richiamo operato dall’articolo 324 all’articolo 582 Cpp, quale norma “generale”, deve pertanto ritenersi limitato, come espressamente indicato, alle sole forme della richiesta e non anche alle modalità di deposito, che restano disciplinate esclusivamente dalla previsione “speciale” di cui all’articolo 324, commi 1 e 5 Cpp.
Consegue a ciò che una volta avvenuta la presentazione della richiesta presso il diverso ufficio individuato ai sensi dell’articolo 582, resta del tutto irrilevante, ai fini della tempestività e regolarità del gravame, che l’atto pervenga comunque entro i termini al Tribunale del riesame effettivamente competente per la decisione, dovendosi ritenere la relativa richiesta in ogni caso inammissibile.
La Corte ha affermato in conclusione il seguente principio di diritto: “In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve pervenire nella cancelleria del Tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, con conseguente inammissibilità del gravame presentato nella cancelleria di altro Tribunale”.
Occorre dunque estrema attenzione per l’individuazione del Tribunale competente a ricevere la richiesta di riesame delle misure cautelari reali.
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