Il D. Lgs. n. 152 del 2006 regola in termini parzialmente innovativi, all’art. 212, la materia dell’iscrizione delle imprese esercenti attività di gestione dei rifiuti nell’apposito Albo (il quale assume ora la denominazione di «Albo nazionale gestori ambientali»); in particolare, il comma 8 del cit. art. 212 obbliga all’iscrizione all’Albo – con il presidio della sanzione penale comminata dall’art. 256, comma 1 (che sostituisce l’art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 22 del 1997) – anche le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come «attività ordinaria e regolare» e le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti i limiti già previsti, ai fini dell’esonero dall’iscrizione, dall’art. 30, comma 4, del D. Lgs. n. 22 del 1997 (trenta chilogrammi o trenta litri al giorno): sia pur prefigurando, per dette imprese, un regime sensibilmente agevolato (esse non sono infatti tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie normalmente imposte dal comma 7 dell’art. 212 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e la loro iscrizione all’Albo ha luogo in base a semplice richiesta scritta, senza che la stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e all’idoneità tecnica del richiedente e senza che occorra la nomina di un responsabile tecnico); l’articolo 30, comma 4, del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, come modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1, comma 19, imponeva l’obbligo dell’iscrizione solo per “le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi” (escluse per queste ultime i trasporti inferiori a una determinata soglia quantitativa giornaliera).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 31 del 2007, proposto da:
************** & *********, rappresentata e difesa dall’avv. ***********ì, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aosta, via Lucat, 2/A;
contro
Comune di Aosta, rappresentato e difeso dall’avv. ************, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Aosta, piazza E. Chanoux n. 1;
nei confronti di
Ditta Grosso La Valle Tonino, rappresentata e difesa dall’avv. ******************, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aosta, via Losanna, 17;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione del dirigente del Servizio Economato del Comune di Aosta n. 1886 del 6 dicembre 2006, con la quale è stato affidato alla ditta Grosso La Valle, con sede in Aosta, Via Binel n. 15, il servizio di traslochi di arredi e di materiale vario di proprietà comunale, per l’anno 2007;
– di ogni altro atto o provvedimento presupposto o conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Aosta;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Ditta Grosso La Valle Tonino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2007, relatore il Cons. ****************, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente impugna la determinazione del Dirigente del servizio Economato del Comune di Aosta 6 dicembre 2006 n. 1886, con cui si è affidato, per l’anno 2007, alla Ditta Grosso La Valle, il servizio di traslochi di arredi e di materiale vario di proprietà comunale.
A sostegno del gravame deduce con l’unico motivo l’eccesso di potere per carenza di motivazione e istruttoria e la violazione delle prescrizioni della lex specialis che disciplinano la gara ammettendo una ditta che non era in possesso dell’autorizzazione al trasporto dei rifiuti non pericolosi prescritta nella lettera d’invito.
Si è costituito in giudizio il Comune di Aosta chiedendo la reiezione del ricorso.
La ditta controinteressata costituendosi in giudizio ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, ha contestato le censure del ricorrente e chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 10 ottobre 2007, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso dedotta dalla controinteressata che lamenta da un lato di aver ricevuto la notifica del ricorso in data 8 marzo 2007, quando era ormai decorso il termine di 60 giorni previsto dall’articolo 21 della legge 1034 del 1971; dall’altro che il deposito del ricorso sarebbe avvenuto tardivamente oltre il termine previsto.
L’eccezione è infondata.
Va in proposito premesso che la ricorrente aveva tempestivamente (il 21.2.2007) provveduto alla notifica del ricorso presso la sede della ditta Grosso La Valle indicata nella determina del Dirigente del Servizio Economato 6 dicembre 2006 n. 1886 (atto impugnato), ma la notifica non andava a buon fine perché la ditta risultava trasferita. A seguito di ciò il ricorso veniva rinotificato, oltre il termine di decadenza, presso la nuova sede della ditta controinteressata.
Ciò posto osserva il Collegio che nella specie va riconosciuto alla ricorrente l’errore scusabile e conseguentemente va esclusa la tardività del ricorso.
Il Collegio, invero, condivide quell’indirizzo giurisprudenziale che, proprio valorizzando la particolarità del caso discendente dalla “ufficialità” della fonte dalla quale è stato evinto il domicilio, ha ritenuto scusabile l’errore in cui è incorsa la parte ricorrente ( cfr. Consiglio Stato, IV, 15 novembre 2004, n. 7400; Tar Campania, Napoli, II, 23 giugno 2006 n. 7164) e quindi escluso la tardività della notifica.
In merito all’irricevibilità dedotta in relazione al deposito del ricorso, avvenuto oltre il termine di legge (nella specie 15 giorni) il Collegio deve infine rilevare che, secondo i principi generali, il ricorso deve essere depositato nel termine previsto decorrente, in caso di pluralità di destinatari, dal giorno in cui si è perfezionata l’ultima notificazione (cfr. per tutte Consiglio Stato , V, 20 marzo 2007, n. 1328).
Nella fattispecie pertanto, dovendosi considerare perfezionata l’ultima notifica il 8 marzo 2007, non può che ritenersi tempestivo il deposito del ricorso avvenuto il 15 marzo 2007.
Tanto basta a escludere l’irricevibilità del ricorso.
2. Nel merito, con l’unico motivo, la ******à ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per carenza di motivazione e istruttoria e la violazione delle prescrizioni della lex specialis che disciplinano la gara ammettendo una ditta che non era in possesso dell’autorizzazione al trasporto dei rifiuti non pericolosi prescritta nella lettera d’invito.
La doglianza è fondata.
2.1 Va preliminarmente precisato:
a) in base alla lettera di invito, il concorrente, oltre all’iscrizione al Registro delle Imprese, deve possedere l’iscrizione all’Albo delle imprese autorizzate al trasporto dei rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. n. 406 del 1998;
b) la ditta Grosso La Valle è iscritta al Registro delle Imprese di Aosta come impresa artigiana esercente l’attività di autotrasporto merci per conto terzi, montaggio e smontaggio mobili e vendita mobili presso il domicilio del consumatore;
c) la medesima ditta risulta iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente i trenta kg o litri giornalieri.
d) secondo la ricorrente tale iscrizione non soddisfa lo specifico requisito richiesto nella lex specialis (lettera di invito), in quanto la ditta controinteressata non è in possesso dell’iscrizione all’Albo delle imprese di cui al D.M. 28 aprile 1998 n. 406, espressamente richiesta nella lettera di invito.
2.2. A tale proposito si sottolinea:
– il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), emanato in attuazione della delega conferita dall’art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), reca, nella parte quarta, una nuova disciplina della gestione dei rifiuti, integralmente sostitutiva di quella già contenuta nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che viene quindi abrogato (art. 264, comma 1, lettera i, del d.lgs. n. 152 del 2006);
– per quanto in questa sede più interessa, il citato d.lgs. n. 152 del 2006 regola in termini parzialmente innovativi, all’art. 212, anche la materia dell’iscrizione delle imprese esercenti attività di gestione dei rifiuti nell’apposito Albo (il quale assume ora la denominazione di «Albo nazionale gestori ambientali»);
– in particolare, il comma 8 dell’art. 212 obbliga all’iscrizione all’Albo – con il presidio della sanzione penale comminata dall’art. 256, comma 1 (che sostituisce l’art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997) – anche le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come «attività ordinaria e regolare» e le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti i limiti già previsti, ai fini dell’esonero dall’iscrizione, dall’art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 1997 (trenta chilogrammi o trenta litri al giorno): sia pur prefigurando, per dette imprese, un regime sensibilmente agevolato (esse non sono infatti tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie normalmente imposte dal comma 7 dell’art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 e la loro iscrizione all’Albo ha luogo in base a semplice richiesta scritta, senza che la stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e all’idoneità tecnica del richiedente e senza che occorra la nomina di un responsabile tecnico);
– l’articolo 30, comma 4, del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, come modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1, comma 19, imponeva l’obbligo dell’iscrizione solo per “le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi” (escluse per queste ultime i trasporti inferiori a una determinata soglia quantitativa giornaliera).
2.3. Ciò premesso, osserva il Collegio che la lettera di invito richiede specificamente l’iscrizione all’albo delle imprese ai sensi del D.M. 406 del 1998, e non già l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152.
L’iscrizione all’albo delle imprese autorizzate al trasporto dei rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. 406 del 1998 (emanato ai sensi del citato articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , in forza del quale “ le attribuzioni e le modalità organizzative dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché i requisiti, i termini, le modalità ed i diritti di iscrizione sono definiti con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro”) si riferisce a imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi.
Dalla documentazione in atti risulta che la ditta Grosso La Valle ha presentato, ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del citato D.Lgs n. 152, richiesta di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare.
La controinteressata, quindi, non risulta neppure iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali per l’esercizio delle attività di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi di cui al d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Devo perciò concludersi che la ditta Grosso La Valle non era in possesso del requisito di iscrizione all’Albo delle imprese di cui al D.M. 406 del 1998, prescritto a pena di esclusione nella lettera di invito.
Tanto basta a ritenere che l’impugnato provvedimento incorre nelle censure dedotte con il motivo all’esame.
3. Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto, l’impugnato provvedimento deve essere annullato.
Tuttavia ricorrono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Compensa interamente fra le parti le spese e competenze del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2007 con l’intervento dei signori:
***********, Presidente
*****************, Consigliere
****************,***********e, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Depositata in Segreteria il 14 novembre 2007
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