Riflessioni sul nuovo orientamento sulla impugnazione delle delibere e delle comunicazioni del consiglio degli ordini degli avvocati dopo che, a pochi mesi dalla ss.uu. n. 6530/08, la cassazione ha mutato nuovamente orientamento

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Le Sezioni Unite della Cassazione con le due sentenze “gemelle” nn. 29293 e 29294, emesse entrambe il 11/11/08 e depositate il 15/12/08 (consultabili qui in allegato), aventi i medesimi presupposti, motivazioni, ma conclusioni diametralmente opposte,  muta, dopo soli 9 mesi, nuovamente il suo orientamento sull’attribuzione della competenza a trattare le impugnazioni dei provvedimenti del CDO riassegnandola al giudice amministrativo.
Invero nel primo caso concorda con la precedente corrente giurisprudenziale introdotta, per la prima volta in assoluto, dalla SS.UU. sentenza n. 6530 e dall’ordinanza n. 6534/08 (v. ,mi si consenta, **************, “Chiarimenti (da piazza Cavour) sul codice deontologico forense. E giurisdizione amministrativa per le cause sui pareri dei Consigli ” nota ai provvedimenti Cass. SS. UU. set. n. 6530 e ord. n. 6534 del 12/03/08 e , “ Impossibilità della riassunzione d’ufficio presso il Cnf delle sentenze cassate con rinvio da piazza Cavour ” nota a sentenza della Cass. SS.UU n. 17938 depositata il 01/07/08, in www.dirittoegiustizia.it, “DirittoeGiustizia, il quotidiano di informazione giuridica”, ed. Giuffrè, rispettivamente negli arretrati del 01/05/08 e del 22/07/08 ) ed enuncia questo principio di diritto: “Le delibere dei Consigli degli ordini degli avvocati che dispongono di dare corso alle comunicazioni previste dall’art. 46, r.d.l. n. 1578/33, non costituiscono pronunce rese in materia disciplinare nei confronti degli avvocati e la loro impugnazione, al pari di quella delle comunicazioni che ne seguono, rientrano conseguentemente nella giurisdizione del giudice amministrativo e non del Consiglio Nazionale Forense”.
Nel secondo, invece, smentendo se stessa e la sentenza emessa lo stesso giorno delle citate sezioni in identica composizione, afferma che: “A norma dell’art. 50, r.d.l. n. 1578/33, è ammissibile il ricorso al CNF contro la deliberazione con la quale il Consiglio dell’ordine stabilisce di iniziare un procedimento disciplinare contro un avvocato”.
Per meglio capire le ragioni che hanno portato a questa forte discrasia si proceda con ordine analizzando le singole vicende.
Le due annotate sentenze, come detto, sono sostanzialmente identiche e sovrapponibili in quanto analizzano il medesimo problema. Nella prima fattispecie un avvocato, cui era stata inflitta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per un anno, impugnava la comunicazione con la quale il suo CDO di appartenenza, ex art. 46 rdl 1578/33, dava contezza di questa sanzione alle Autorità giudiziarie del distretto della CDA territorialmente competente ed agli analoghi ordini nazionali. Il legale appellava questo atto presso il CNF sostenendo la nullità sia della nota che della delibera con la quale era stata decisa tale comunicazione, perché diffusa ai terzi, sopra descritti, prima ancora di comunicarla al CNF e nonostante fosse pendente un giudizio di opposizione proposto dal sanzionato.
Nella seconda, un professionista si opponeva all’avviso di apertura di un procedimento disciplinare a suo carico per vari motivi esplicati in sentenza, cui si rimanda integralmente. Inoltre proponeva, in secondo grado – ripresentato anche nel successivo gravame- ricorso per ricusazione del componente del Consiglio Nazionale Forense della sua regione di appartenenza. Sosteneva che lo stesso si trovava in una situazione di conflitto d’interesse, perché non soltanto apparteneva ai due organi giudicanti, ma aveva partecipato al procedimento disciplinare, esprimendo, asseritamente, parere favorevole all’invio del contestato avviso.
In realtà aveva preso parte solo a questa fase preliminare del processo disciplinare e non anche a quelle successive, perciò gli interessi del legale non erano stati lesi. Tale delibera è prodromica a questa procedura, ma autonoma dalla medesima. Entrambe le vicende erano portate all’attenzione della Suprema Corte per motivi sostanzialmente coincidenti, id est si contestava la giurisdizione del CNF a decidere su queste fattispecie, nonché la possibilità di impugnare tali atti presso questo organo, contestualmente si chiedeva, in estrema sintesi, alla Corte di pronunciarsi circa la natura delle stesse, fornendo un’interpretazione esplicativa degli artt. 46 e 50 L.P.
Queste sentenze, dunque, offrono interessanti spunti di riflessione su alcuni temi “caldi” della nostra deontologia, come quelli sopra descritti. Per poter meglio comprendere queste problematiche occorre fare alcune considerazioni preliminari sulla natura dei consigli degli ordini degli avvocati e, di conseguenza, del CNF, nonché sulla tipologia delle funzioni ad essi delegate dalla legge.
In primis si noti come questi siano enti pubblici non economici, autonomi ed originari, rectius precostituzionali. Infatti, come si evince dalla denominazione e dalle date delle leggi che regolano la nostra professione, sono tutte antecedenti all’emanazione della Costituzione. E’ questa una delle critiche più frequentemente mosse a questa disciplina, non sempre capace, malgrado gli ultimi sforzi per l’ammodernamento del codice deontologico e delle norme che la regolano, di stare al passo con i tempi e con gli altri analoghi ordinamenti (v. common law).
Perciò sono istituzioni dotate di autoregolazione, perchè munite della facoltà di emettere disposizioni di legge, regolamenti ed atti con cui disciplinare ogni loro aspetto “vitale”. Tali norme sono secondarie rispetto a quelle previste dalla costituzione e dalle altre leggi nazionali (primarie) ex art. 1 ss dip. att. c.c.
In breve sono organi autonomi e sovrani all’interno dell’ordinamento italiano, con i limiti già esplicati e previsti dal nostro diritto. Il consiglio dell’ordine, inoltre, svolge varie funzioni (tenuta degli albi, azione disciplinare, vigilanza sulla condotta degli iscritti e similia) tra cui anche quelle amministrative "[…] mediante attività procedimentale […]" (v. Cass. nn. 560/05, 17548/02, 8748/01 e 7939/90) nell’interesse dei propri iscritti e, più in generale, dello Stato. Ergo ogni volta che il CDO svolge la sua funzione amministrativa, ogni questione relativa all’impugnazione degli atti e/o tutte le controversie insorte tra iscritti e clienti saranno vagliate dal competente tribunale amministrativo e non da quello civile, indipendentemente dal loro oggetto e dalla domanda avanzata (v. Cass. ord. nn. 13659/06 e 13911/06).
Infatti, ai sensi dell’art. 14 rdl 1578/33, ogni volta che esso esercita i suoi poteri svolge un’attività istituzionale per la tutela della dignità della categoria, degli interessi dei suoi membri e dei clienti, cioè  “un’attività esterna che si conclude con la formazione di un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo autoritativo […]che modifica la situazione giuridica precedente avendo effetti costitutivi per il richiedente […]” (Cass.n. 6534/08 pagg. 6 ss). In forza del combinato disposto degli art. artt. 7 L. 205/00 e 7, comma 3, L. 1034/71, dunque, si evince che il giudice amministrativo, in quanto tutela gli interessi legittimi delle parti in causa, quando dispone la revoca di tali provvedimenti, dovrà anche decidere su tutte le altre domande ad essa connesse ( es. eventuale indennizzo per i danni subiti) sebbene pertinenti al G.O. (principio di specialità).
Si ricordi che questa tesi è quella espressa, per la prima volta, dalle citate sentenze delle SS.UU. del marzo scorso, la quale è stata derogata dalla seconda pronuncia qui annotata (Cass. 29294/08 e relativa nota “Avvocati, si cambia: lecito il ricorso al Cnf contro l’apertura del procedimento disciplinare” in www.dirittoegiustizia.it, “DirittoeGiustizia, il quotidiano di informazione giuridica”, ed. Giuffrè, rispettivamente negli arretrati del 22/07/08edizione del 18/12/08.).
Fatte queste necessarie e propedeutiche premesse, si analizzino le peculiarità delle due decisioni qui commentate. Nella prima, come sopra richiamato, l’avvocato sospeso lamentava la nullità della comunicazione, meglio descritta in epigrafe e formulava un quesito di diritto sulla impugnabilità e sulla possibilità di appellare le comunicazioni con le quali il consiglio dell’ordine informava le competenti autorità giudiziarie e gli altri analoghi enti della sanzione elevata al legale. La Corte, rigettando il ricorso per inammissibilità, esplicava che unici legittimati a stare in giudizio erano il destinatario della sanzione, il consiglio dell’ordine che l’aveva emessa ed il PM presso la Corte di Cassazione. La difesa del legale sosteneva che le comunicazioni ex art. 46 L.P. avevano una funzione meramente informativa alle competenti autorità ed ad ai consigli dislocati sul territorio nazionale dell’avvenuta sospensione, rientrando, così, nella casistica dell’art. 54 L.P. disciplinante i casi di competenza esclusiva del CNF, sottratti al giudicato del giudice amministrativo. Esse non si potevano comprendere tra i provvedimenti resi in materia disciplinare (immediatamente esecutivi e di natura amministrativa, anche se impugnabili presso il Consiglio Nazionale Forense), ma erano mere informazioni volte a rendere organiche le varie fasi in cui si articola il procedimento disciplinare stesso.
Quindi, in questi casi, l’ente non svolgeva alcuna funzione meramente amministrativa, ma, per così dire, solo attività di segreteria e cancelleria, rientrante nella giurisdizione civile, quindi impugnabile presso l’organo direttamente superiore: il CNF, indicato anche come giudice di secondo grado per queste procedure.
La Cassazione, però, ha confutato questa difesa evidenziando, per tutti i motivi finora esplicati, come anche tutte le comunicazioni, volte a rendere più organico l’iter del procedimento disciplinare, rientrassero nello svolgimento dell’attività amministrativa dell’ordine, seppur la sentenza di condanna sia impugnabile presso il CNF. Per brevità narrativa si rinvia alla lettura della sentenza per ogni ulteriore approfondimento.
L’altra sentenza qui annotata, invece, si conforma solo parzialmente a questa corrente di pensiero e non necessita di alcuna altra spiegazione in tal senso. Infatti le premesse ed alcune motivazioni addotte a sostegno di questa decisione sono identiche a quelle della sua “gemella”, ma le conclusioni sono antitetiche, tanto è vero che hanno originato un nuovo contrasto giurisprudenziale relativo all’interpretazione da dare all’art. 50 L.P. ed alla ripartizione delle competenze in materia tra G.O. e G.A. Ciò che ci interessa di più sono gli aspetti processuali e di diritto sostanziale in essa affrontati.
E’ indubbio, infatti, che anche la comunicazione con cui si avvisava il professionista dell’inizio del procedimento disciplinare a suo carico rientrasse nella funzione amministrativa del consiglio, come si è or ora visto.
Però, secondo la S.C. solo la prima fase del procedimento avrebbe natura amministrativa, mentre le altre no; ricondurre, dunque, anche questi altri passaggi del procedimento disciplinare sotto la giurisdizione del giudice amministrativo, così come l’attribuzione al CDO del potere di decidere se istruire una procedura disciplinare o meno, senza aver sentito preventivamente l’incolpato, violerebbe sia il principio del contraddittorio che quello del diritto di difesa. Soprattutto, però, sarebbe in contrasto con l’art. 111 Cost. che garantisce a tutti il diritto ad un equo processo, interesse universale a fondamento anche della c.d. Legge Pinto e della stessa CEDU. Infatti queste norme chiariscono che ogni processo, indipendentemente dalla sua tipologia (civile, tributario, penale etc.) è fonte di pregiudizio per “chi lo vive”, perché quando non gli provoca danni patrimoniali, comporta sofferenze e turbamenti nella sua vita.
Per questi motivi la S.C., discostandosi dagli orientamenti sinora esposti, preferisce aderire a questa ultima interpretazione esplicativa e letterale di questa norma e ribadisce la competenza del giudice ordinario e del CNF a decidere su casi come quello in esame, sì da garantire un maggiore controllo e una maggiore uniformità nell’esegesi di tali disposizioni di legge. Paradossalmente si ammette che questa nuova opinione comporterà un aggravio di lavoro per le varie sezioni della Cassazione, già gravate da numerosi processi pendenti (v. ipotesi poi accantonata di immettere un filtro preventivo ai casi da discutere in questa sede di gravame per alleggerire “la macchina” della giustizia), anziché diminuirne il carico come nelle intenzioni dell’altra corrente di pensiero. Si rinvia in toto alla Cass. SS. UU. n. 29294/08 per l’approfondimento dell’iter logico che ha portato all’elaborazione delle massime sopra descritte e qui riassunte.
Infine è interessante notare gli aspetti di diritto processuale legati al procedimento di ricusazione, messo a disposizione della parti per evitare che una causa possa essere istituita e/o decisa da un giudice non imparziale. Nel nostro caso un consigliere, membro anche del CNF per la regione di appartenenza dell’avvocato incolpato, partecipava alla fase preliminare dell’istituzione del processo disciplinare, ma non assisteva, poi, allo stesso, rectius alle fasi successive all’invio dell’avviso de qua e della decisione. Di conseguenza il legale non aveva subito alcun pregiudizio e non poteva avvalersi di questa procedura come sottolineato nel principio di diritto riportato nelle massime in epigrafe.
Per concludere si invita il lettore a riflettere su come il nostro diritto sia in continua evoluzione e su come, talvolta, sia in contraddizione con se stesso: non solo si è evidenziato un contrasto tra i descritti orientamenti, ma addirittura tra le decisioni prese nel medesimo giorno dalle stesse Sezioni Unite e tra il fine che le stesse si prefiggono di tutelare. Infatti da un lato si afferma che il consiglio svolge una funzione istituzionale, tipicamente amministrativa, nell’interesse dei propri iscritti e, più in generale, dello Stato, tutelando i diritti di entrambi (v. ad es. controversie tra avvocato e cliente relative all’importo delle parcelle), sì che tutte le controversie, anche quelle giudicabili in secondo grado dal CNF, sono devolute al giudice amministrativo.
Dall’altro, invece, per i medesimi fini di garanzia dei valori della categoria e di quelli pubblici, si offre una nuova interpretazione dell’art. 50 L.P. non solo contrastante col precedente orientamento, “vecchio” di soli 9 mesi e ribadito nella Cass. n. 29293/08, ma anche con i diritti che asseritamente essa vorrebbe tutelare. Invero non si possono salvaguardare gli interessi dei singoli cittadini alla giusta difesa legale ed ad avere un equo processo e contestualmente, elaborare un principio di diritto, antitetico alla Cass. SS.UU n. 6534/08, che vada contro questi valori.
Come testualmente dichiarato dalla Corte, esso non deflazionerà il carico, già fin troppo eccessivo, della giustizia, ma, quasi sicuramente, è destinato ad aumentare il numero di ricorsi trattati dalle varie sezioni della Cassazione. Tutto ciò trova ulteriore conferma nelle motivazioni della compensazione tra le parti delle spese di giudizio : “stante il contrar(i)o indirizzo precedentemente seguito da questa Corte.”
 
 
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foro di Grosseto
 
 
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Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 11 novembre – 15 dicembre 2008, n. 29294
Presidente ******* – ****************
 
Con atto notificato il 26/2/2008, l’avv. *************** ha proposto ricorso contro la decisione in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni conseguenziale statuizione.
Nessuno degli intimati ha resistito con controricorso e la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza dell’11/11/2008.

Motivi della decisione
Dalla lettura della decisione impugnata emerge in fatto che in data 24/4/2007, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli ha deliberato l’apertura di procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. ******, che ha proposto ricorso al Consiglio nazionale forense, depositando successivamente istanza di ricusazione dell’avv. ***************, che in qualità di componente del Consiglio dell’ordine di Napoli aveva partecipato all’adozione della delibera impugnata.
Con decisione depositata il 10/12/2007 e notificata il successivo 24/1/2008, il Consiglio nazionale ha innanzitutto escluso la necessità di prendere in esame la dichiarazione di ricusazione perché l’avv. ******* non aveva fatto parte del Collegio giudicante.
Passando, poi, all’esame del ricorso, lo ha dichiarato inammissibile in quanto rivolto contro un atto endoprocedimentale che non contenendo nessuna sanzione e non essendo idoneo ad incidere sulla situazione giuridica dell’interessato, esulava dall’ambito dei provvedimenti impugnabili davanti al Consiglio nazionale.
L’****** ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione degli artt. 4, 24, 31, 37, 38 e 50 del RDL 27/11/1933, n. 1578, 10 e 47 del RD 22/1/1934, n. 37, 1 e ss della L. 9/2/1982 n. 31, 7 della L. 21/1/1994, n. 53, 7 e 10 della Direttiva 98/5/CE, perché contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, l’apertura del procedimento disciplinare non andava riguardata come un atto meramente interno, ma come un provvedimento capace d’incidere sensibilmente sulla posizione soggettiva dell’incolpato, cui doveva di conseguenza riconoscersi la possibilità d’impugnarlo come, d’altra parte, discendeva inequivocabilmente dalla stessa legge professionale che, diversamente da quanto sostenuto dal Consiglio nazionale, consentiva di ricorrere contro qualsiasi decisione e non soltanto avverso quelle applicative di sanzioni.
Con il secondo motivo, l’****** ha invece dedotto la violazione degli artt. 52 cpc, 53, 54 e 55 del RD 22/1/1934, n. 37 e 2 del D. Lgs CPS 28/5/1947, n. 597, perché malgrado la presentazione del ricorso per ricusazione, il Consiglio nazionale non si era preoccupato di sospendere il procedimento né aveva dato corso agli ulteriori incombenti a suo carico e nonostante che l’avv. ******* non si fosse astenuto, non aveva nemmeno proceduto all’esame del ricorso, ponendosi così al di fuori della legge, che non consentiva in alcun modo di rinviarne la delibazione al momento della seduta.
Così riassunte le doglianze dell’******, va in primo luogo dato atto della tempestività della notificazione del ricorso, che come risulta dai timbri su di esso apposti, è stato passato all’ufficiale giudiziario nella giornata di lunedì 25/2/2008 e, quindi, nel primo giorno utile successivo al compimento del termine, scaduto nella giornata di sabato 23/2/2008.
Tanto puntualizzato e cominciando dall’esame del secondo motivo, che va scrutinato per primo in ragione della sua priorità logico – giuridica, osserva il Collegio che il ricorso per ricusazione rappresenta lo strumento messo a disposizione delle parti per impedire che una controversia possa essere istruita e/o decisa da un giudice non imparziale.
Questa, e solo questa, essendo la finalità dell’istituto (C. Cass. 2001/12345), ne deriva che qualora per astensione od altra causa il predetto giudice non partecipi al processo, il ricorrente realizza per ciò solo l’intero suo interesse, per cui non può continuare ad insistere nella ricusazione né successivamente dolersi della sua mancata trattazione e decisione, posto che anche ove accolta, la stessa non avrebbe potuto arrecargli alcun altro vantaggio oltre quello già conseguito.
Il secondo motivo va dichiarato pertanto inammissibile, pronunciandosi al riguardo il seguente principio di diritto: “la parte che abbia ricusato un giudice che per qualunque causa non abbia poi partecipato al processo ed alla deliberazione della decisione, non ha interesse ad impugnare quest’ultima per omessa o irregolare trattazione del ricorso per ricusazione perché, anche ove accolto, lo stesso non avrebbe potuto assicurargli alcuna utilità maggiore di quella già derivatagli dalla mancata partecipazione del ricusato al giudizio”.
Tornando adesso al primo motivo, va premesso che la questione dal medesimo prospettata è già stata affrontata da C. Cass. 1976/3897 e 1979/5573, che pronunciando all’interno di una stessa vicenda disciplinare, l’hanno risolta nel senso che il provvedimento con il quale il Consiglio dell’ordine dispone l’apertura del procedimento disciplinare non implica, neppure per implicito, alcuna statuizione sulla colpevolezza del professionista, ma costituisce mero atto preliminare insuscettibile di gravame al Consiglio nazionale forense che, in difetto di contrarie disposizioni, può essere adito soltanto con ricorso avverso le statuizioni che chiudono la fase di prime cure.
Trattandosi, però, di pronunce assai risalenti, occorre verificare se le stesse, pur essendo pienamente giustificate al momento della loro emanazione, continuino ad esserlo anche oggi alla luce dei profondi mutamenti giuridici e culturali medio tempore intervenuti.
A questo proposito non sembra inutile ricordare che in materia disciplinare, la legge professionale non esclude affatto, ma tutt’al contrario espressamente prevede l’intervento del Consiglio nazionale anche prima della definizione del procedimento davanti al Consiglio locale.
In base all’art. 53 del RD n. 37/1934 sono infatti impugnabili anche le decisioni in materia di ricusazione od astensione dei componenti del Consiglio dell’ordine, mentre ai sensi dell’art. 49 del RDL n. 1578/1933 il Consiglio nazionale può essere subito investito della risoluzione dei conflitti di competenza insorti fra i Consigli locali.
Dal canto suo, l’art. 50 del RDL n. 1578/1933 si limita a prevedere che le “decisioni” dei Consigli dell’ordine debbono essere notificate all’interessato ed al pubblico ministero, i quali “possono ricorrere al Consiglio nazionale forense”.
Le sentenze sopra citate l’hanno interpretato in senso restrittivo, valorizzando a tal fine sia il tenore letterale della norma che la sua collocazione dopo quella relativa all’istruttoria, ma il rilievo non è decisivo perché la genericità della disposizione consente di leggerla pure in senso più ampio e, cioè, come concessiva della facoltà di ricorrere anche avverso le deliberazioni di apertura del procedimento, che determinando in ogni caso l’avvio del giudizio, son pur esse delle “decisioni” di carattere non meramente interno e strumentale quali, ad esempio, quelle in materia istruttoria o procedimentale.
Per accertarne l’impugnabilità, non è perciò sufficiente fare riferimento al solo art. 50 del RDL n. 1578/1933, ma bisogna guardare all’intero complesso del sistema che, com’è noto, si articola in più fasi, delle quali la prima davanti al Consiglio dell’Ordine e le successive dinanzi al Consiglio nazionale ed alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
A differenza di queste ultime, la prima fase ha natura amministrativa (C. Cass. 2002/10638, 2004/6406, 2005/6213, 2006/138 e 2007/20843) ed è dominata dall’iniziativa del Consiglio dell’ordine, che valuta gli elementi a carico, delibera se aprire o meno il procedimento e, in caso positivo, lo istruisce e, all’esito, lo decide.
Simile concentrazione di poteri ha destato non poche perplessità in dottrina e, soprattutto, è stata vissuta come una profonda ingiustizia dagli incolpati, che in gran parte dei ricorsi alle Sezioni Unite hanno speso pagine e pagine per lamentare il grave squilibrio e la conseguente illegittimità costituzionale del meccanismo.
Pur comprendendo le ragioni del disagio, questa Corte ha però concluso per la manifesta infondatezza delle questioni, richiamandosi o facendo comunque applicazione di argomenti e pronunce anteriori alle più significative riforme degli ultimi tempi, prima fra tutte quella dell’art. 111 Cost., che pur dettando una serie di principi specificamente attinenti al processo, fissa comunque dei parametri che debbono essere tenuti necessariamente presenti anche al di fuori del particolare settore d’elezione.
Per l’esattezza, stabilisce ormai l’art. 111 che “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”.
Alla luce di tali principi, di cui la Cassazione ha fatto, anche a Sezioni semplici, una sempre più accentuata e pervasiva applicazione, non è più consentito insistere a dire, come per il passato, che l’attribuzione allo stesso Consiglio dell’Ordine del potere insindacabile di decidere se aprire o meno il procedimento disciplinare non comporta nessuna disarmonia perché non arreca, in definitiva, nessun serio pregiudizio all’incolpato cui resta, prima ancora che l’appello, la possibilità di far valere subito la propria innocenza, esponendone le ragioni nel corso del grado, oltre che nella successiva fase di gravame.
La Corte europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza nazionale in tema di cd “legge Pinto” hanno infatti chiarito che ogni processo, sia esso civile che penale o amministrativo, costituisce di per sé fonte di pregiudizio in quanto anche nei casi in cui non provoca danni patrimoniali, comporta comunque dei turbamenti e delle sofferenze capaci di peggiorare la situazione di chi lo vive.
Valendo quanto sopra anche per il procedimento disciplinare, che per il solo fatto di essere stato aperto impedisce, fra l’altro, agli avvocati di chiedere la cancellazione dall’albo (con ogni relativa conseguenza: art. 37, comma 7 del RDL n. 1578/1933), ne deriva che fra le due possibili interpretazioni dell’art. 50 sopra ricordato, deve essere preferita quella, più costituzionalmente orientata, che riconoscendo l’impugnabilità della delibera di apertura del procedimento, consente di riallineare il sistema mediante un più veloce intervento di un giudice terzo ed imparziale che possa controllare la legittimità dell’avvio del procedimento ed arrestarne subito la prosecuzione in caso di mancanza dei necessari presupposti.
Non varrebbe in contrario replicare che l’eventuale scorrettezza dell’avvocato non si esaurisce all’interno del rapporto con il cliente, ma si ripercuote pure all’esterno perché offende anche il prestigio della classe forense mortificando, nel contempo, la pubblica esigenza di un regolare svolgimento del mandato difensivo. Poiché, quindi, accanto (e sopra) all’interesse del professionista, vi è anche quello del Consiglio dell’ordine e dell’intera comunità di celebrare rapidamente il processo disciplinare per riaffermare, attraverso esso, i valori in tesi compromessi dalla condotta riprovevole dell’incolpato, attribuire a quest’ultimo la facoltà di ricorrere avverso la deliberazione di apertura del procedimento e ritardarne così il corso, finirebbe perciò con il mettere a repentaglio il soddisfacimento dei predetti superiori interessi per tutelare quello individuale dell’iscritto che, di fronte ai primi, dovrebbe essere invece destinato a cedere secondo uno schema tipico anche del (parallelo) procedimento disciplinare a carico dei magistrati e, ancor prima, di quello penale, dove l’accusato non ha modo di ricorrere contro il decreto di rinvio a giudizio che, mutatis mutandis, costituisce in essi l’atto omologo della deliberazione di apertura del procedimento.
Seppur suggestiva, l’obiezione non potrebbe essere infatti condivisa perché tenuto anche conto della limitatezza delle questioni deducibili in sede d’impugnazione della delibera di apertura, il giudizio ad essa conseguente dovrebbe potersi concludere in tempi assai rapidi e con un ridotto dispendio di energie.
Quanto, poi, al richiamo della disciplina vigente per il processo penale e per quello disciplinare a carico dei magistrati, sembra al Collegio che anziché dimostrare l’insostenibilità della interpretazione qui prescelta, lo stesso valga semmai a ribadirne la fondatezza perché pur essendo indubbio che tutti e due i procedimenti non consentono l’impugnazione del decreto di rinvio a giudizio, è altrettanto indubbio che in entrambi è comunque garantito l’immediato intervento di un giudice terzo ed imparziale, atteso che diversamente da quel che avviene nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, in quello nei confronti dei magistrati il rinvio a giudizio consegue, sì, automaticamente alla decisione del procuratore ********, ma non comporta la prosecuzione del processo dinanzi al medesimo organo che in qualità di titolare dell’azione ha condotto le indagini, bensì davanti alla Sezione Disciplinare che, com’è ormai pacifico, ha natura giurisdizionale a tutti gli effetti.
Considerato che la differenza è ancora più marcata ed evidente nel settore penale dove oltre a comportare l’immediata devoluzione del processo ad un giudice, il rinvio a giudizio non può neppure essere deciso dal PM, che deve di regola richiederlo al GUP, dev’essere enunciato il seguente principio di diritto: “a norma dell’art. 50 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578, è ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense contro la deliberazione con la quale il Consiglio dell’ordine stabilisce d’iniziare il procedimento disciplinare contro un avvocato”.
Certamente, non ignora il Collegio che a fronte di oltre 160 Consigli locali dell’Ordine vi è un solo Consiglio nazionale e che, di conseguenza, l’affermazione del predetto principio di diritto determinerà per quest’ultimo (e per le Sezioni Unite in prospettiva) un sensibile aggravio di lavoro in quanto comporterà la necessità di fare fronte ad un maggior numero di ricorsi, ma questo è il prezzo della legalità che, d’altronde, se per un verso costituisce un onere, per l’altro rappresenta un avanzamento delle funzioni e dell’autorità del Consiglio nazionale, cui viene in tal modo garantita la possibilità di vigilare meglio ed intervenire in maniera più sollecita ed efficace per assicurare l’esatta interpretazione delle norme deontologiche e la loro uniforme interpretazione su tutto il territorio.
In accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va pertanto cassata con rinvio degli atti al Consiglio nazionale forense.
Spese compensate, stante il contrario indirizzo precedentemente seguito da questa Corte.

P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia davanti al Consiglio nazionale forense, compensando integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.

Dott.ssa Milizia Giulia

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