L’occasione viene offerta dal tema riguardante il provvedimento sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato nei procedimenti giurisdizionali nelle ipotesi di Inammissibilità o rigetto dell’impugnazione (art. 13 punto 1-quater D.P.R. n. 115/02 introdotto dall’articolo 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228 a decorrere dal 31 gennaio 2013) laddove, in particolare, sia parte una Pubblica Amministrazione o una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ovvero in procedure esenti dal contributo unificato.
L’articolo “Inammissibilità o rigetto dell’impugnazione: raddoppio del contributo unificato nei procedimenti giurisdizionali con parte una Pubblica Amministrazione o parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e procedure esenti dal contributo unificato” si trova sul sito dell’ANVAG www.anvag.it.
L’art. 13 comma 1-quater introdotto con la legge n. 228/2012 recita: quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
Restando limitata la nostra osservazione alla seconda delle dette ipotesi, si sottolinea il fatto che viene posto, sull’altro piatto della bilancia che pesa gli interessi del non abbiente, in contrappeso appunto all’enorme vantaggio di vedersi indenne da provvedimenti sanzionatori, lo strumento potente (affidato alla equilibrata saggezza del giudicante) costituito dal potere, oltre che di revoca del beneficio in sede di accertamento reddituale (unica indagine che occupa nella materia penale), anche, nella materia civile, quello di revoca dell’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 136 t.u.s.g.).
L’illustre autore, per quel che interessa il patrocinio a spese dello Stato, dall’angolo di visuale degli obblighi di cancelleria, in ragione del principio secondo cui “gli uffici giudiziari dovranno dare sempre esecuzione al provvedimento del magistrato” come disposto dal Ministero della Giustizia (nota 8 luglio 2015), afferma che, qualora nel provvedimento con il quale si rigetta o si dichiara inammissibile l’impugnazione, il magistrato contestualmente revochi, espressamente, anche l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non sorge alcuna questione circa l’applicabilità della sanzione per il non abbiente, ovverossia la cancelleria provvederà a recuperare il contributo unificato ex articolo 13 1quater sopra citato, contestualmente al recupero delle altre spese anticipate e/o prenotate.
Ergo, nella materia civile, è necessario un provvedimento del magistrato omnicomprensivo e cioè non solo volto alla conferma dell’ammissione provvisoria disposta dall’ordine forense in termini di accertamento del reddito ma altresì al modus operandi del soggetto interessato in termini di perizia, diligenza e prudenza nelle ragioni di difesa. Riesce agevole ritenere, allora, che le conseguenze sanzionatorie debbano riguardare anche l’azione relativa al risarcimento del danno da reato.
Ora, se si rivolge l’attenzione all’istituto della costituzione di parte civile nel processo penale, v’è da dire che esso può svolgersi in via diretta, laddove l’esercizio dell’azione civile viene compreso nel processo (in questo caso non e’ soggetto al pagamento del contributo unificato, se e’ chiesta solo la condanna generica del responsabile, mentre se e’ chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo e’ dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell’importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all’articolo 13 – art. 12 t.u.s.g.), ovvero in via mediata, laddove l’azione civile proposta davanti al giudice civile viene trasferita nel processo penale e fino a quando in sede civile non siastata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato (art. 75 c.p.p.).
Nella seconda delle suddette ipotesi, la domanda del non abbiente ha già subito il vaglio dell’ordine forense competente laddove questi ha concesso il beneficio in via anticipata e provvisoria. Ebbene, nel testo unico delle spese di giustizia, l’istituto in esame è compreso nella parte delle disposizioni riguardanti il processo penale e, in ragione dell’ammissione al patrocinio relativa all’azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all’articolo 107 (gratuità di alcune spese e anticipazione per altre) ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito il contributo unificato, le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio, l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria e catastale (art. 108 t.u.s.g.) , potendo essere revocata d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario competente
presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt 76 e 92 (art. 112 t.u.s.g.).
Non è ravvisabile nella fattispecie la conseguenza grave di cui si è fatto cenno sopra laddove si è messo in evidenza che la sanzione comminata dall’art. 13 comma 1quater succitato consegue soltanto alla revoca dell’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, ove risulti l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 136 t.u.s.g.) e ciò in tanto in quanto la effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all’ammissione, verificata su richiesta dell’autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell’ufficio finanziario o della Guardia di finanza (art. 127 t.u.s.g.).
Sembrano ravvisarsi, quindi, profili di disparità di trattamento nei due modi di esercizio dell’azione civile nel processo penale in termini di provvedimento sanzionatorio previsto dall’art. 13 comma 1quater del t.u.s.g., per la qual cosa la questione rimane aperta a probabili interventi dell’autorità giudiziaria e/o del legislatore.
Nel frattempo la prudenza del difensore sembra costituire l’antidoto più efficace.
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