Riforma Cartabia in materia di indagini difensive

 La riforma Cartabia è intervenuta anche in materia di indagini difensive e segnatamente, a proposito dell’art. 391-ter cod. proc. pen. che, come è noto, regola la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni e dell’art. 391-octies cod. proc. pen. che, come è altrettanto risaputo, disciplina il fascicolo del difensore.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere in cosa consistono siffatti interventi.

Indice

1. Le modifiche introdotte all’art. 391-ter cod. proc. pen.


L’art. 20, co. 1, lett. a), d.lgs., 10/10/2022, n. 150 è intervenuto sull’art. 391-ter cod. proc. pen. nei seguenti termini: “all’articolo 391-ter, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. 3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto. 3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile.»;”.
Di conseguenza, per effetto di questi innesti legislativi, è prima di tutto stabilito che le informazioni di cui al comma 3 dell’art. 391-ter cod. proc. pen. possono essere documentate, oltre nei modi prevedute dal comma terzo (“Le informazioni di cui al comma 2 dell’articolo 391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili”), anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
Tuttavia, si è ritenuto di dovere ricorrere ai mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica nel caso in cui devono essere documentate le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente il che deve avvenire integralmente (cioè non è possibile ricorrere all’uso di tali mezzi in solo parte) e in caso di inosservanza, ciò determinata l’inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.
Ebbene, attraverso questa norma giuridica, il legislatore ha ritenuto necessario stabilire che, in “alcuni casi di particolare delicatezza (in particolare quando la persona esaminata è di età minore, è inferma di mente o versa in condizioni di particolare vulnerabilità), (…) la riproduzione audiovisiva o fonografica (la prima utile soprattutto nei casi in cui vi sia l’esigenza di documentare anche i tratti non verbali della comunicazione) sia eseguita a pena di inutilizzabilità dell’atto, salvo che all’indisponibilità dello strumento o del personale tecnico si uniscano particolari ragioni di urgenza” (così: la relazione illustrativa).
Difatti, come già visto prima, il comma in esame prevede una eccezione laddove concorrano congiuntamente queste circostanze (come si evince dall’uso della congiunzione “e”) e non basta quindi che ricorra solo una di esse.
Chiarito ciò, le previsioni di legge sin qui esaminate sono però di applicazione limitata atteso che, come appena visto, la trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile.
Sul modo in cui deve essere accertata codesta assoluta indispensabilità, la norma in esame nulla dice al riguardo.
Ad ogni modo, sebbene non sia richiesto, sarebbe opportuno, ad avviso dello scrivente, che il difensore, nel procedere alla documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni a norma dell’art. 391-ter cod. proc. pen., per non vanificare l’attività difensiva svolta, faccia riferimento a quali condizioni di assoluta indispensabilità l’hanno indotto a ricorre alla trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica secondo quanto preveduto nei commi 3-bis e 3-ter dell’articolo qui in commento.


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2. La modifica introdotta all’art. 391-octies cod. proc. pen.


L’art. 20, co. 1, lett. b), d.lgs., 10/10/2022, n. 150 stabilisce che “all’articolo 391-octies, comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La documentazione di cui ai commi 1 e 2 è inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore. I documenti redatti e depositati in forma di documento analogico sono conservati in originale o, se il difensore ne chiede la restituzione, in copia, presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari.»”.
Di conseguenza, con questo secondo intervento, è stato “esplicitamente previsto (in tal senso interpolando il comma 3 vigente) che la documentazione di cui ai commi 1 e 2 della citata norma è inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore e che i documenti redatti e depositati in forma di documento analogico siano comunque conservati presso l’ufficio delle indagini preliminari (fatto salvo, ovviamente, anche in questo caso l’applicabilità della regola generale che dispone, con le salvezze di cui si è detto, la conversione in forma di documento informatico) sino al successivo inserimento, dopo la chiusura delle indagini preliminari, nel fascicolo di cui all’art. 433 c.p.p.”  (così: la relazione illustrativa).
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Questi sono stati dunque gli interventi apportati dalla riforma Cartabia in materia di indagini difensive.
Non resta dunque che aspettare come siffatte modificazioni saranno interpretate in sede giudiziale.

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