Riforma Cartabia: modifiche all’art. 501 cod. proc. pen.

La riforma Cartabia è intervenuta anche per quanto riguarda le norme del codice di procedura penale che regolano la fase dibattimentale.
Ebbene, tra codeste disposizioni legislative, è stato soggetto a modifiche pure l’art. 501 cod. proc. pen. che, come è noto, regola l’esame dei periti e dei consulenti tecnici.
Scopo del presente scritto è quindi quello di vedere in cosa consistono siffatte modificazioni.

Indice

1. I “nuovi” commi 1-bis e 1-ter


L’art. 30, co. 1, lett. h), n. 1, d.lgs., 10/10/2022, n. 150 dispone che, dopo “dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell’articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l’eventuale relazione scritta del consulente. 1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l’esame di un consulente tecnico deposita l’eventuale relazione almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per quell’esame.»;”.
Di conseguenza, per effetto di questi innesti legislativi, è stato introdotto “il deposito preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche per consentire di realizzare un contraddittorio adeguatamente informato, e dunque, consapevole ed efficace, sulla prova scientifica” (così: la relazione illustrativa) nel senso che “almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per l’esame del perito, quest’ultimo depositi in cancelleria la propria relazione scritta e che, allo stesso modo, provveda la parte che ha nominato un consulente tecnico (art. 501, comma 1-bis, c.p.p.), nonché quella che ne ha chiesto l’esame (art. 501, comma 1-ter, c.p.p.)” (M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali, 2/11/2022, p. 63).
Pur tuttavia, siffatto termine, così stabilito poiché, in “assenza di indicazioni specifiche sulla congruità del termine, si è ritenuto che il termine di sette giorni potesse rappresentare una soluzione adeguata al fine di bilanciare ragionevolmente gli interessi delle parti e l’efficienza processuale” (così: la relazione illustrativa),  “ha natura ordinatoria, non essendo correlate alla sua inosservanza – sia in forma di omesso, che di tardivo deposito – conseguenze sanzionatorie” (Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, Rel. n. 2/2023 del 5/01/2023, p. 126) avendo il legislatore ritenuto di dovere provvedere in tal senso, ritenendosi che il tardivo od omesso deposito della relazione tecnica “non possa pregiudicare la validità dell’esame orale del perito o del consulente tecnico” (così: la relazione illustrativa).
Chiarito ciò, va infine rilevato che siffatta modifica “riflette il principio per cui, in tema di prova tecnico – scientifica, il contraddittorio va garantito in tutte le fasi della sua formazione ed assume una configurazione più complessa di quella del semplice diritto al controesame che connota la prova dichiarativa, inverandosi nel costante confronto tra tecnico d’ufficio e consulenti di parte, che deve essere tutelato a cominciare dalla fase del conferimento dell’incarico, durante lo svolgimento delle operazioni peritali, fino alla esposizione in contradditorio dibattimentale dei pareri” (Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, op. cit., p. 126).


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2. La modifica apportata al comma secondo


L’art. 30, co. 1, lett. h), n. 2, d.lgs., 10/10/2022, n. 150, invece, interviene sull’art. 501 cod. proc. pen. nei seguenti termini: “al comma 2, dopo le parole: «e pubblicazioni,», sono inserite le seguenti: «nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter,» e la parola: «acquisite» è sostituita dalla parola: «acquisiti»;”.
Quindi, se prima questo comma secondo prevedeva che il perito e il consulente tecnico avevano in ogni caso la facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che potevano essere acquisite anche di ufficio, è adesso stabilito che siffatta facoltà sia estesa anche per le relazioni depositate ai sensi dei nuovi commi introdotti sempre dalla riforma Cartabia (e già esaminate in precedenza).
Orbene, si è provveduto in questo modo volendosi coordinare “la fase, meramente informativa, del deposito, con quella acquisitiva e fermo, per il resto, quanto previsto dall’art. 511 c.p.p.” (così: la relazione illustrativa), dandosi così “vita (..) ad una più efficace cross examination, e soprattutto, così da evitare differimenti (per consentire l’esame degli altrui elaborati e la formulazione di controdeduzioni)” (Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, op. cit., p. 126).

Queste sono dunque le novità che interessano siffatta norma procedurale.
Non resta dunque che aspettare come l’art. 501 cod. proc. pen., così riformulato, verrà interpretato in sede giudiziale.

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