Riforma Cartabia: modifiche dirette espropriazione presso terzi

Redazione 29/05/24

Il presente articolo “Riforma Cartabia: modifiche dirette espropriazione presso terzi” è un estratto dal volume “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”

Modifiche dirette all’espropriazione presso terzi


L’art. 1, comma 380, lett. a) della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), è intervenuto sulle disposizioni dell’art. 35 del d.lgs. 149/2022, rubricato “Disciplina transitoria”, prevedendo in anticipazione l’efficacia delle stesse e precisamente che: “1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
La predetta disposizione della Legge di bilancio per l’anno 2023 ha avuto effetto non solo sulla disciplina transitoria della riforma del processo civile, ma anche su quella delle ADR disposta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia, modificandone gli artt. 35, 36 e 41 e incidendo, dunque, sia sull’impianto normativo del codice di procedura civile e relative disposizioni di attuazione (art. 35), che sul d.lgs. 28/2010 e sulla legge 162/2014 in tema di negoziazione assistita.
La regola generale introdotta in Legge di bilancio è stata quella dell’applicabilità delle norme riformate ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, rispetto all’originaria data del 30 giugno 2023.
Per quanto riguarda, poi, le modifiche apportate al giudizio ordinario di primo grado e al procedimento sommario di cognizione, ridenominato “procedimento semplificato di cognizione”, le nuove norme sono entrate in vigore parimenti al 28 febbraio 2023 piuttosto che al 30 giugno 2023.
È stata anticipata al 1° gennaio 2023, poi, l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di giustizia digitale, ma non per tutti gli uffici giudiziari, mentre parte della disciplina riformata del processo in cassazione è stata applicabile dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti, altra soltanto a quelli di nuova introduzione dal 1° marzo 2023.
L’art. 1, comma 12, della legge 206/2021, relativa all’adozione di misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata, aveva previsto:
– la sostituzione dell’iter di rilascio della formula esecutiva con la mera attestazione di conformità della copia al titolo originale;
– con riguardo al pignoramento, la sospensione dei termini di efficacia dell’atto di precetto che consenta al creditore, munito di titolo esecutivo e di atto di precetto, di predisporre un’istanza, rivolta al presidente del tribunale, per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare nonché la riduzione dei termini previsti per la sostituzione del custode nominato in sede di pignoramento;
– la riduzione del termine per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale;
– l’accelerazione nella procedura di liberazione dell’immobile quando è occupato sine titulo o da soggetti diversi dal debitore;
– la riforma dell’istituto della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato, al fine di individuare gli adempimenti che il professionista deve espletare e i tempi in cui gli stessi devono essere compiuti e di fornire al giudice dell’esecuzione la possibilità di svolgere l’attività di controllo;
– l’introduzione di specifiche regole riguardanti la vendita privata nel procedimento di espropriazione immobiliare, prevedendo che il debitore possa essere autorizzato dal giudice dell’esecuzione a vendere direttamente il bene pignorato, per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato;
– l’individuazione dei criteri per la determinazione dell’ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta;
– l’estensione degli obblighi antiriciclaggio anche agli aggiudicatari e l’introduzione dell’obbligo per il giudice di verificare l’avvenuto rispetto di tali obblighi ai fini dell’emissione del decreto di trasferimento;
– l’istituzione presso il Ministero della giustizia della “Banca dati per le aste giudiziali.”
Nella materia della espropriazione di crediti la nuova normativa ha inciso su due fronti particolari:
– sul foro dell’espropriazione di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
– sull’inefficacia del pignoramento prezzo terzi per mancata o tardiva iscrizione a ruolo.
Il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022, s.o. n. 38, (d’ora in avanti “d.lgs. 149/2022”), ha profondamente innovato la disciplina della custodia.
Le novità per l’attività dei custodi dei beni sono contenute negli artt. 559 e 560 c.p.c. modificati dall’art. 3, comma 38, lett. a) e lett. b), d.lgs. 149/2022. Sotto un profilo generale, unitamente al consulente tecnico e agli altri ausiliari del giudice, se ne occupano gli artt. 65-67 c.p.c.; sotto un profilo squisitamente correlato all’espropriazione immobiliare se ne occupano gli artt. 559 e 560 c.p.c., nonché l’art. 171 disp. att. c.p.c. (179-ter disp. att. c.p.c., 593 c.p.c., 574 c.p.c.).
Il d.lgs. 149/2022, ricordiamolo ancora una volta, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022, s.o. n. 38, ed è vigente dal 18 ottobre 2022. In forza delle previsioni di cui all’art. 35 (Disciplina transitoria) le disposizioni del decreto, fatta salva differente disposizione, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data; ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.

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