Riforma Cartabia: nuova formulazione art. 493, co. 1, c.p.p.

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2. Le conseguenze

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La Riforma Cartabia della giustizia penale

Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2022

  1. [1]

    Il riferimento ai i fatti che si riferiscono all’imputazione, come parametro da non doversi prendere in considerazione, in relazione all’innesto legislativo operato sull’art. 493, co. 1, cod. proc. pen., dovrebbe valere solo per le prove tipiche atteso che, invece, per quelle non previste dalla legge, il richiamo operato all’art. 189 cod. proc. pen., come appena visto, dal “nuovo” art. 493 cod. proc. pen., renderebbe rilevante anche questa parte dell’art. 187 cod. proc. pen. nel caso di specie.

  2. [2]

    Ufficio del Massimario, Servizio penale, Corte suprema di Cassazione, Rel. n. 2/2023, 5 gennaio 2023, RELAZIONE SU NOVITÀ NORMATIVA LA “RIFORMA CARTABIA”, p. 127.

  3. [3]

    In tal senso, P. BRONZO, LA “RIFORMA CARTABIA” E LA RAZIONALIZZAZIONE DEI TEMPI PROCESSUALI NELLA FASE DIBATTIMENTALE, in Cassazione Penale, fasc. 4, 1 aprile 2022, pag. 1308.

  4. [4]

    Trib. Torino, 20/12/1990, in Difesa pen., 1991, fasc. 31, 89.

  5. [5]

    Ibidem.

  6. [6]

    Ufficio del Massimario, Servizio penale, Corte suprema di Cassazione, Rel. n. 2/2023, 5 gennaio 2023, RELAZIONE SU NOVITÀ NORMATIVA LA “RIFORMA CARTABIA”, p. 127.

  7. [7]

    Ibidem, p. 127.

  8. [8]

    In tal senso, Ufficio del Massimario, Servizio penale, Corte suprema di Cassazione, Rel. n. 2/2023, 5 gennaio 2023, RELAZIONE SU NOVITÀ NORMATIVA LA “RIFORMA CARTABIA”, p. 127.

  9. [9]

    In tal senso, P. BRONZO, LA “RIFORMA CARTABIA” E LA RAZIONALIZZAZIONE DEI TEMPI PROCESSUALI NELLA FASE DIBATTIMENTALE, in Cassazione Penale, fasc. 4, 1 aprile 2022, pag. 1308.

  10. [10]

    Ai sensi del quale: “Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate”.

  11. [11]

    Secondo cui: “L’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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