Riforma Cartabia: il “nuovo” comma 2-bis dell’art. 122 c.p.

L’art. 6, co. 1, lett. e), d.lgs, 10/10/2022, n. 150 è intervenuto sull’art. 122 cod. pen., inserendo, dopo il comma 2, il comma 2-bis, così formulato: “La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall’articolo 111-bis, salvo l’obbligo di conservare l’originale analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria”.
Per approfondire i cambiamenti della Riforma Cartabia: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia

Indice

Il comma 2-bis

Come appena accennato, è adesso stabilita, per effetto di questo nuovo comma, una nuova modalità di deposito della procura speciale.
Infatti, se prima era previsto un deposito “cartaceo”, adesso, invece, è richiesto che ciò avvenga “con il nuovo sistema dei depositi telematici” (così: la relazione illustrativa) “conformemente all’art. 111-bis c.p.p.” (M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali, 2/11/2022, in sistemapenale.it, p. 12) il quale a sua volta, come abbiamo già avuto di vedere in un precedente scritto, sempre edito su diritto.it, (A. DI TULLIO D’ELISIIS, Riforma Cartabia: “nuovi” articoli 111-bis e 111-ter c.p.p., 23/02/2023), prevede il modo, attraverso il quale procedere al deposito telematico, nei seguenti termini: “1. Salvo quanto previsto dall’articolo 175-bis[1], in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. 4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche”.
“Si è così previsto che la procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità (per l’appunto ndr.) previste dall’art. 111bis c.p.p., salvo l’obbligo di conservare l’originale analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria” (così: la relazione illustrativa).
Ciò posto, per quanto concerne siffatto obbligo, nel silenzio della norma, si pone il problema di capire chi debba provvedere a codesta conservazione.
Orbene, ad avviso di chi scrive, tale compito spetta a colui a favore del quale è rilasciata questa procura speciale, essendo questi, proprio perché il destinatario della procura, colui che è tenuto a conservare tale originale.
Inoltre, non essendo prevista alcuna conseguenza nel caso in cui codesto originale analogico non venga esibito, perlomeno alla stregua di quanto previsto dalla norma giuridica qui in commento, va da sé che, sempre secondo lo scrivente, tale omissione non dovrebbe inficiare la validità della procura in questione.

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  1. [1]

    [1]Ai sensi del quale: “1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità. 2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l’indicazione della data e, ove risulti, dell’orario dell’inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall’inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell’orario dell’inizio e della fine del malfunzionamento. 5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell’impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l’atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell’articolo 175” cod. proc. pen..

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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