Indice
1. Il d.l. di differimento della riforma penale Cartabia
Nel giudizio a quo si è evidenziato che il d.l. n. 162/2022 fa slittare al 30 dicembre 2022, con l’effetto che per taluni reati contro la persona e contro il patrimonio, il più sfavorevole regime di procedibilità d’ufficio, impedisce di fatto l’estinzione del reato per intervenuta remissione della querela, ovvero la declaratoria di improcedibilità per mancanza della querela.
Potrebbero interessarti anche
- Rinvio riforma Cartabia e norme anti-rave: commento al d.l. n. 162/2022 in materia penale
- Riforma giustizia Cartabia: rimandata l’entrata in vigore del ramo penale
- Riforma Cartabia del processo penale rimandata al 30 dicembre
2. La questione emersa
La questione si attesta su tre livelli:
- i primi due afferiscono alla legittimità costituzionale del ricorso, operato dal Governo, al decreto-legge, per realizzare il differimento dell’entrata in vigore della riforma penale Cartabia che, per l’effetto, risulta suscettibile di interessare ogni parte di detta riforma, inclusi gli interventi relativi al processo penale;
- il terzo afferisce alla disciplina del sistema sanzionatorio penale contemplata dalla riforma, passibile di espansione alle previsioni più favorevoli all’indagato o all’imputato, ulteriori rispetto a quelle relative al regime di procedibilità.
3. La rimessione
Pertanto, il Tribunale di Siena, mediante Ordinanza 11 novembre 2022, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), in riferimento:
- agli articoli 73, terzo comma, e 77, secondo comma,
- al coordinato disposto degli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 7, primo paragrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all’articolo 15, primo comma, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881.
Il Tribunale ha quindi sospeso il giudizio sino alla decisione sulla proposta questione di legittimità costituzionale, ordinando la trasmissione alla Corte costituzionale dell’ordinanza, unitamente agli atti del giudizio.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento