I relatori Finocchiaro e Calderoli hanno presentato 20 emendamenti su cui l’intesa c’è, per il resto si cerca l’accordo. Anci: “garantire autonomia e rappresentatività ai comuni. Cosa cambia
Tratto da www.lagazzettadeglientilocali.it
Comincia oggi una settimana cruciale per le riforme, con il primo voto sugli emendamenti in Commissione Affari costituzionali del Senato al disegno di legge n. 1429 che riformerà la Costituzione, cancellerà il bicameralismo perfetto e trasformerà il Senato in una camera di secondo livello rispetto a Montecitorio. Sono centinaia gli emendamenti e i subemedamenti presentati (> scarica tutti gli emendamenti), ma, se la maggioranza regge, dovrebbero essere bocciati quasi tutti in Commissione e al massimo rientrare nelle modifiche che approderanno in Aula. Le uniche modifiche che dovrebbero passare sono quelle contenute nei 20 emendamenti firmate dai relatori Anna Finocchiaro (Pd) e Roberto Calderoli (Lega).
Se la maggioranza regge, appunto. L’obiettivo, fanno notare fonti parlamentari della maggioranza, è quello di arrivare ad un primo voto in Aula a Palazzo Madama prima del verdetto di secondo grado sul caso Ruby che, salvo imprevisti, potrebbe arrivare già il 18 luglio. In caso di condanna di Berlusconi, infatti, la reazione di FI si preannuncia imprevedibile.
L’importante, perciò, è giungere con un primo sì del Senato prima della pausa estiva. Per affrontare, si osserva, con un parziale, ma solido traguardo le incognite che, in autunno, potrebbe riservare la legislatura.
L’accordo con Renzi, resta, infatti, il punto dal quale il Cavaliere per ora non intende allontanarsi. Troppo ampia è la partita che, attraverso un ruolo centrale nelle riforme, l’ex premier vuole giocare su una serie di temi chiave, da quello della giustizia all’elezione del futuro capo dello Stato.
Insomma, se è vero che il voto in Commissione Affari costituzionali comincerà oggi, è solo dopo la riunione di giovedì che verranno affrontati i punti più caldi, a partire dal tema immunità e dall’elezione diretta dei senatori. Punto, quest’ultimo, sostenuto da una fronda corposa e trasversale e sul quale, al momento del voto in Aula al Senato, potrebbe davvero concretizzarsi qualche defezione. Rischio che, peraltro, permane anche su altri punti del testo che si stanno cercando di “limare”, come l’approvazione della legge di bilancio o l’elezione del Capo dello Stato, in merito alle quali ci sono emendamenti che puntano a rivedere la soglia della maggioranza.
Giovedì scorso l’Anci ha incontrato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Delrio e successivamente la presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, Anna Finocchiaro. Nell’occasione l’Anci – che condivide l’urgenza di questa riforma e apprezza la determinazione con cui il Governo la persegue – ha espresso tuttavia riserve per la drastica riduzione – evocata dalle più recenti proposte avanzate in Parlamento – dei rappresentati di città e comuni nel nuovo Senato delle autonomie e chiede che sia invece assicurata una effettiva rappresentatività dei sindaci metropolitani e delle città capoluogo di Regione, nonché di una congrua rappresentanza di sindaci espressione del sistema dei comuni.
Ecco cosa cambia: le proposte di modifica
Dai poteri del nuovo Senato al numero dei senatori, dalle competenze esclusive dello Stato alle norme sull’elezione del presidente della Repubblica, ecco cosa cambia con le 20 proposte di modifica su cui c’è intesa (dal Corriere della Sera).
1) Articolo 55 della Costituzione / Emendamento 1.1000
È l’articolo centrale della riforma, che differenzia il ruolo della Camera e del Senato, mettendo la parola fine al tanto criticato bicameralismo perfetto. Solo Montecitorio dà la fiducia, mentre Palazzo Madama ha funzioni più limitate e funge da ‘raccordo’ tra Stato e Regioni. Ma il nome forse non cambierà: per il testo del governo è “Senato delle Autonomie”, secondo i relatori rimarrà “Senato della Repubblica”.
2) Articolo 57 della Costituzione / Emendamento 2.1000
Cambia sostanzialmente la composizione di Palazzo Madama: non più un Senato con elezione diretta (almeno finora, viste le polemiche anche all’interno della maggioranza), ma con elezione di secondo livello. Sarà una camera di sindaci e governatori, con 147 membri secondo il governo, 100 secondo i relatori.
Per la riforma Boschi, i senatori sono i presidenti di Regione e di Trento e Bolzano, più i sindaci dei comuni capoluogo di Regione più due consiglieri regionali e due sindaci per ogni regione. Con gli emendamenti dei relatori, cala il peso dei sindaci, che saranno solo un quinto del totale. I senatori scelti dal presidente sono 21 secondo il governo e non sono a vita, 5 secondo i relatori.
3) Articolo 59 della Costituzione / Emendamento 2.0.1000
Solo gli ex presidenti della Repubblica saranno senatori a vita, una volta terminato il mandato. Ma il presidente potrà nominare dei senatori a termine (21 secondo il governo, 5 secondo i relatori) come previsto anche dall’articolo precedente.
4) Articolo 63 della Costituzione / Emendamento 3.0.1000
Questo articolo, non toccato dal governo e quindi d’iniziativa dei relatori, indica che è il Senato a stabilire, nel suo regolamento, i casi di incompatibilità.
5) Articolo 64 della Costituzione / Emendamento 3.0.1001
Nell’ultima versione, su cui c’è l’accordo della maggioranza, la Costituzione non sarà quasi toccata, se non aggiungendo che la Camera garantisce, nel suo regolamento, i diritti delle minoranze. L’articolo attualmente in vigore stabilisce una serie di diritti e di regole per le due Camere, che il ddl del governo invece assegnava solo a Montecitorio, togliendo autonomia e peso politico a Palazzo Madama.
6) Articolo 66 della Costituzione / Emendamento 4.1000
Anche l’articolo 66, nella formulazione del governo sostanzialmente confermata dai relatori, toglie autonomia e poteri al Senato, privandolo del diritto di giudicare su ineleggibilità e incompatibilità dei senatori. L’emendamento dei relatori reintroduce solo la parola “giudica” invece di “verifica”, ma solo relativamente ai titoli di ammissione.
7) Articolo 68 della Costituzione / Emendamento 6.1000
Questo è uno degli articoli chiave, quello che parla di immunità. Nel ddl del governo, solo ai deputati veniva garantita protezione da perquisizioni, arresti e intercettazioni. L’emendamento dei relatori cancella questa distinzione, e di fatto lascia anche ai senatori l’immunità attuale.
8) Articolo 70 della Costituzione / Emendamento 8.1000
Qui si stabiliscono i poteri legislativi di Camera e Senato. Come si è detto, è la fine del bicameralismo perfetto. Il Senato mantiene gli stessi diritti della Camera nell’approvazione di leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale. Solo la Camera vota le leggi ordinarie, su cui il Senato può proporre modifiche che Montecitorio non è obbligato ad accettare. Se le leggi riguardano i temi previsti dal Titolo V della Costituzione (semplificando, sono quelle materie che oggi sono di legislazione concorrente tra Stato e Regioni), il Senato ha più voce in capitolo visto che le sue modifiche possono essere ‘ignorate’ dalla Camera solo con un voto a maggioranza assoluta. I relatori riassegnano alcune prerogative al Senato, ma l’articolo rimane sostanzialmente come disegnato dal governo.
9) Articolo 71 della Costituzione / Emendamento 9.1000
Il disegno di legge del governo prevede che il Senato possa, a maggioranza assoluta, chiedere che la Camera proceda all’esame di un disegno di legge entro sei mesi. Un modo per garantire un peso anche a Palazzo Madama. Nell’emendamento dei relatori, le firme necessarie per presentare una legge d’iniziativa popolare scende a 30mila, contro le 50mila attuali che il governo non modificava.
10) Articolo 72 della Costituzione / Emendamento 10.1000
Questo articolo stabilisce le regole di approvazione di una legge da parte della Camera. È un articolo che fino ad oggi mette sullo stesso piano Camera e Senato, ma nella formulazione del governo sancisce la preponderanza di Montecitorio su Palazzo Madama. Anche in questo caso la formulazione dei relatori riequilibra parzialmente i diritti del Senato, ma senza stravolgere il disegno del governo.
11) Articolo 73 Costituzione / Emendamento 10.0.1000
L’emendamento dei relatori introduce una nuova funzione della Corte Costituzionale, che sarà chiamata – su richiesta di due quinti dei membri di una delle due Camere – a un giudizio di legittimità costituzionale preventivo sulle leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Questa possibilità non era prevista dal testo del governo.
12) Articolo 74 / Emendamento 11.1000
La riforma introduce una proroga di 30 giorni dei decreti legge nel caso in cui il presidente della Repubblica rinvii alle Camere un dl del governo. Ma la vera novità è l’emendamento dei relatori, che aggiunge che il nuovo voto chiesto dal Presidente può essere limitato anche a specifiche disposizioni, semplificando così il meccanismo di approvazione.
13) Articolo 77 della Costituzione / Emendamento 12.1000
Quest’articolo, che parla di decreti legge e decreti legislativi, ristruttura il rapporto tra governo e Camere, retrocedendo il Senato. Quindi, coerentemente con l’impianto del governo, le leggi delega possono essere approvati solo da Montecitorio e i decreti legge vengono convertiti di norma solo da Montecitorio. La norma aggiunta dall’emendamento dei relatori, che vieta di inserire disposizioni estranee all’oggetto o alla finalità del decreto, dovrebbe servire a limitare l’uso di decreti omnibus o decreti inzeppati delle norme più disparate, che poi passano sotto la minaccia dell’urgenza delle disposizioni da cui quel decreto nasce.
14) Articolo 82 Costituzione / Emendamento 16.1000
Il ddl del governo toglie al Senato la possibilità di creare commissioni di inchiesta, riservando a Montecitorio questo potere. I relatori reintroducono questa possibilità a Palazzo Madama, ma solo “su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali”.
15) Articolo 83 Costituzione / Emendamento 17.1000
Il disegno di legge del governo cancellerebbe i delegati regionali nell’elezione del presidente della Repubblica. I relatori li reintroducono, ma specificano – rispetto alla Costituzione attuale – che nella scelta dei delegati devono essere assicurate non solo la rappresentanza delle minoranze, ma anche “l’equilibrio di genere”.
16) Articolo 116 della Costituzione / Emendamento 25.1000
Il testo del governo eliminava la possibilità di approvare con legge e d’accordo con le Regioni interessante, l’attribuzione di alcune competenze da una regione all’altra. Questa possibilità, seppur con alcuni limiti, rimarrà grazie all’emendamento dei relatori.
17) Articolo 117 della Costituzione / Emendamento 26.1000
Questo è l’articolo principe del Titolo V, come modificato dalla riforma del 2000. Elenca le materie in cui lo Stato ha competenze esclusive. Nella formulazione del governo – sostanzialmente rispettato dagli ementamenti dei relatori che aggiungo pochi particolari, come l’impegno per le leggi regionali di garantire la parità di genere – nuove materie vengono tolte alla competenza regionale e avocate dallo Stato, come il “coordinamento della finanza pubblica” e il “commercio con l’estero”.
18) Articolo 119 della Costituzione / Emendamento 28.1000
Si parla di autonomia finanziaria degli enti locali, da cui ovviamente sono escluse le province che vengono abolite.
19) Articolo 120 Costituzione / Emendamento 28.0.1000
In quest’articolo si prevede che se il governo vuole agire al posto di un ente locale, possibilità garantita per motivi che non cambieranno con la riforma, deve prima chiede il parere del Senato.
20) Articolo 126 della Costituzione / Emendamento 30.1000
Questa nuova formulazione, lasciata intatta dai relatori se non per un aspetto formale, prevede che il Senato dia un parere sui decreti di scioglimento dei Consigli regionali o di rimozione dei governatori che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.
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