Introduzione
La Legge 23 giugno 2017 n. 103 contenente: “Modifiche al codice penale, di procedura penale ed all’ordinamento penitenziario (17G00116)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 154 del 04.07.2017, è entrata in vigore il 03.08.2017.
La c.d. riforma Orlando/D’Ascola/Ferranti è destinata, pertanto, ad essere applicata a breve (non nella sua interezza, essendovi alcune parti della legge la cui entrata in vigore è differita nel tempo o che dovranno essere oggetto della legislazione delegata).
In due precedenti contributi, pubblicati sulla Rivista Diritto.it (il primo, elaborato dagli autori Alessandro Paoletti e Riccardo Dainelli, in data 21.04.2017, il secondo, realizzato da questo stesso autore in forma individuale, il 31.07.2017), si sono analizzate le modifiche più significative (peggiorative perché comportano, e comporteranno, un’ulteriore compressione dei diritti dell’imputato ed un arretramento della garanzie difensive, condizionando – inevitabilmente e pesantemente – il concreto esercizio e la tutela dei diritti della persona accusata dal reato), come la prescrizione, il processo a distanza, l’avocazione delle indagini preliminari, le preclusioni in materia di accesso a riti alternativi, ed, infine, anche la motivazione della sentenza e la forma dell’appello.
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Riforma penale guida commentata alla Legge 103/2017
Con la Legge 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017), il legislatore ha apportatosignificative modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario. Attraverso un’analisi puntuale e tabelle di raffronto tra vecchia e nuova disciplina, questo nuovissimo Manuale fornisce un primo commento sistematico delle disposizioni contenute nella Riforma penale e approfondisce le numerose novità legislative introdotte sia dal punto di vista sostanziale che processuale, che hanno inciso su: • estinzione del reato per condotte riparatorie • modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico mafioso, furto, rapina ed estorsione • disciplina della prescrizione • incapacità dell’imputato a partecipare al processo, domicilio eletto, indagini preliminari, archiviazione • udienza preliminare, riti speciali, istruzione dibattimentale e struttura della sentenza di merito • semplificazione delle impugnazioni • organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero. Chiarisce inoltre i temi più significativi della Riforma contenuti nelle deleghe al Governo sulla riforma della procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per una revisione della disciplina del casellario giudiziale penale, per la riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario. Un’indispensabile Guida per il Professionista che deve orientarsi tra nuovi istituti e procedure.Nicola D’AngeloMagistrato, autore di testi di diritto, collabora su tematiche giuridiche con diverse riviste tra cui “Progetto sicurezza”, “Rivista Giuridica di Polizia” e “L’Ufficio Tecnico”, tutte pubblicate da Maggioli Editore.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato in Larino, autore di pubblicazioni cartacee e numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.
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Se queste sono le modifiche che maggiormente hanno acceso e stimolato il dibattito ed il confronto tra gli operatori del diritto (e giustamente, perché toccano diritti fondamentali dell’indagato/imputato e la stessa natura, essenza, del procedimento penale accusatorio che viene, così, inevitabilmente modificata – ma forse sarebbe meglio dire stravolta – in nome di esigenze efficientistiche e di razionalizzazione, inducendo ad una necessaria riflessione su quali saranno le concrete ed effettive possibilità di esercizio e di tutela dei diritti della persona accusata di un reato, nel nuovo contesto ed ambito processuale “riformato”, e, quindi, in buona sostanza su quale sarà il ruolo del difensore nella quotidiana prassi giudiziaria penale; quella cioè che gli americani chiamerebbero practice), non si può fare a meno di osservare che alcune parti della riforma non sono state ancora analizzate.
Si tratta, in particolare, della estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.), della definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell’imputato (art. 72-bis c.p.), e dell’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio dell’imputato (art. 162, comma 4-bis, c.p.p.).
Sono modifiche limitate (nel disegno complessivo dell’intervento riformatore, che rimane – e non può essere diversamente – peggiorativo per l’imputato/indagato, che si trova a subire l’ennesima compressione dei propri diritti e delle proprie facoltà), ma che devono essere comunque esaminate.
Non solo, e non tanto, per essere “giusti” verso la riforma (ci si limita a parlare soltanto di alcuni temi della riforma, che riteniamo ed invero sono negativi, ignorando, invece, gli aspetti positivi, in bonam partem, ancorchè limitati e marginali) – uno spirito di “equità’” che peraltro il Legislatore riformatore, sia detto per inciso, non meriterebbe affatto – quanto, piuttosto, per cercare di coglierne l’effettiva e reale valenza e determinare la portata applicativa delle modifiche in melius.
Dopo aver determinato l’ambito e le finalità dell’analisi, occorre adesso iniziare la trattazione con la nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.).
L’estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-terp.)
AMBITO DI APPLICAZIONE E LIMITI DELLA NUOVA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO – I RAPPORTI CON LE ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO PREVIGENTI (ART. 168-BIS C.P., E ART. 35 D.LGS N° 274/2000).
L’art. 162-ter c.p. introduce una nuova causa di estinzione del reato, improntata ad una chiara logica e finalità deflattiva, nell’ottica di privilegiare una definizione alternativa del procedimento penale (che prevede l’integrale risarcimento del danno e l’eliminazione ove possibile delle conseguenze dannose o pericolose del reato – subordinato ad un giudizio di congruità, rimesso alla discrezionalità del giudice, che non può essere condizionato negativamente dalla volontà della p.o. – secondo la logica dell’offrire “al nemico che fugge ponti d’oro”, rappresentato, nel caso di specie, dal commodus discessus dell’imputato dal procedimento penale).
Sulla natura di causa estintiva del reato non può in alcun modo dubitarsi.
Oltre all’inequivoco significato letterale – che la definisce e qualifica “estinzione del reato per condotte riparatorie” – depone in tal senso la collocazione sistematica della norma all’interno del codice penale, nel Libro I, titolo VI, rubricato della estinzione del reato e della pena.
Inoltre, essa è inserita immediatamente dopo la oblazione (art. 162 e 162 bis c.p.) e prima della messa alla prova (art. 168 bis c.p.), che sono notoriamente cause di estinzione del reato in quanto determinano, con la realizzazione dei presupposti e requisiti richiesti, la sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale che sia stata validamente esercitata.
L’estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p. è, inoltre, norma di diritto sostanziale, le cui disposizioni sono improntate ad un maggior favore per il reo (determinando, ricorrendo i presupposti per la declaratoria di NDP da parte del giudice, l’estinzione del reato contestato all’imputato, con la definizione del procedimento penale in senso a lui favorevole) e, quindi, sono applicabili anche ai processi in corso, ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p.
L’applicabilità dell’istituto ai processi in corso è un fatto pacifico, riconosciuto espressamente anche dal disposto dell’art. 162-ter comma 2 c.p., che si “premura” di chiarire che la disposizione potrà trovare applicazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge e che l’effetto estintivo potrà operare, dunque, anche quando le condotte riparatorie siano state compiute dopo il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento (che costituisce il termine ultimo, normalmente, per la proposizione della richiesta, determinando la formazione della relativa preclusione).
Tuttavia, non deve ritenersi che l’art. 162 ter c.p. possa applicarsi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (e cioè al 03.08.2017) in qualunque momento, senza alcuna limitazione temporale e, tantomeno, senza alcun riguardo alla fase e allo stato in cui versa il procedimento penale.
L’imputato cioè non può invocare l’applicazione della nuova causa di estinzione del reato, sopravvenuta (non vigente al momento dell’inizio del processo o alla data dell’apertura del dibattimento) ad libitum e ad usum suum, scegliendo, ad esempio, di avanzare l’istanza al termine dell’istruttoria (per ritardare l’emissione della sentenza) oppure poco dopo il suo inizio (per impedire o ritardare l’assunzione delle prove).
Il superamento incolpevole della fase predibattimentale – termine ultimo per avanzare la richiesta – non giustifica, dunque, una “remissione in termini” dell’imputato senza limiti per poter invocare la causa di estinzione, che non sarebbe equa e contrasterebbe apertamente con la ragionevole durata finendo così per frustare quell’intento deflattivo che il nuovo istituto si propone (cioè di “decongestionare” il contenzioso penale).
In quest’ottica, è stato, pertanto, prevista una precisa limitazione temporale all’applicazione del beneficio.
Non potendosi fare riferimento all’apertura del dibattimento (fase superata, per causa non imputabile al prevenuto), l’art. 162-ter comma 3 c.p. prevede che l’imputato possa avanzare la richiesta nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
Si tratta dunque della prima udienza utile, cioè la prima udienza fissata dopo l’entrata in vigore della legge di riforma.
Le istanze avanzate oltre tale termine saranno, dunque, da considerarsi tardive e da respingere.
Quanto all’applicazione dell’art. 162 ter c.p. ai procedimenti penali in corso, sorgono alcune perplessità sia sulla legittimazione che sulle modalità di formulazione della relativa richiesta.
Il comma 3 dell’articolo stabilisce che l’imputato può chiedere di poter provvedere alle condotte riparatorie.
Legittimato ad avanzare l’istanza è, dunque, soltanto l’imputato, in quanto titolare del diritto in contesa.
Deve, pertanto, escludersi che la richiesta possa essere proposta dal difensore dell’imputato, che non sia munito di procura speciale (analogamente a quanto avviene per la richiesta di oblazione ex art. 162 e/o 162 bis c.p., o di messa alla prova ex art. 168 bis c.p.).
Potrebbe, però, ammettersi che la richiesta venga avanzata dal difensore alla presenza dell’imputato personalmente, che non dissenta e che non manifesti la sua contrarietà, potendosi interpretare la sua mancata opposizione come adesione tacita alla richiesta formulata dal suo difensore (di fiducia o di ufficio) e come accettazione dello stato dei fatti.
Quanto alle modalità con cui può essere avanzata la richiesta, sorgono invece maggiori perplessità.
Nulla quaestio per l’istanza di fissazione di un termine, non superiore a 60 giorni, per provvedere al risarcimento del danno e all’eliminazione delle conseguenze del reato (all’esito della quale il giudice potrà procedere alla declaratoria di estinzione).
I problemi nascono quando l’imputato – pur avanzando la richiesta – dichiari di non essere in grado di adempiere nel termine di 60 giorni, chiedendo un termine maggiore (anche per pagare ratealmente).
In questo caso il Legislatore – con una formulazione senz’altro infelice – ha stabilito che l’imputato, per poter godere del beneficio, debba dimostrare di non poter adempiere, per fatto a lui non imputabile.
Secondo il tenore letterale della norma il giudice, dunque, dovrebbe respingere la richiesta quando l’imputato non abbia adempiuto a quello che viene definito come un onere probatorio su di lui gravante (con tecnica legislativa assai singolare), cioè di non riuscire ad adempiere entro il termine di 60 gg. e della non imputabilità a lui dell’inadempimento.
Si andrebbe, dunque, ad esigere dall’imputato (per la sua ammissione al beneficio richiesto, anche oltre il termine di 60 gg.) la prova di un doppio fatto negativo; di non riuscire ad adempiere entro il termine e che tale inadempimento non dipende sostanzialmente da lui (da un suo comportamento volontario o colposo).
Se questa fosse l’interpretazione da dover dare (anche se purtroppo è aderente al dato testuale), la finalità deflattiva dell’istituto e la sua applicazione incontrerebbe notevoli, ed irragionevoli, limitazioni.
Sussistono, però, due possibili soluzioni interpretative, che possano impedire l’effetto (distorto) della mancata operatività dell’art. 162-ter comma 3 c.p. in simili casi.
La prima soluzione è quella di ritenere che sia stato introdotto (più che un onere probatorio in senso stretto e tecnico a carico dell’imputato, che chieda di poter accedere all’art. 162 ter c.p. anche ai processi in corso provvedendo alle condotte riparatorie oltre il termine di 60 gg. non avendo le possibilità economiche per poter adempiere al risarcimento entro tale breve termine e necessiti di un periodo di tempo più lungo per far fronte agli impegni presi ai fini del buon esito del procedimento penale) un mero onere di allegazione.
L’ìmputato, dunque, sarebbe tenuto esclusivamente ad allegare le circostanze impeditive dell’adempimento nel termine di 60 gg. escludendo che la dilazione sia riconducibile alla sua volontà; in tal caso, potrebbe beneficiare ugualmente del termine massimo – di mesi 6 – per poter provvedere al risarcimento ed ottenere la sospensione del procedimento penale (il corso della prescrizione sarebbe sospeso e, quindi, non vi sarebbero danni derivanti dal rinvio, con conseguente possibilità di successiva revoca del provvedimento del giudice in caso di esito negativo, senza pregiudizio per le esigenze di celerità e di ragionevole durata del procedimento).
Accanto a tale interpretazione, che però non convince fino in fondo (perché poco aderente al dato letterale), c’è un’altra seconda soluzione, maggiormente rispettosa dalla littera legis che potrebbe essere concretamente adottata e seguita.
Si tratterebbe di intendere l’onere a carico dell’imputato (per poter accedere al beneficio ed ottenere l’estinzione del reato anche adempiendo dopo il termine ordinario ma pur sempre entro quello massimo di mesi 6) come riferito alla dimostrazione della sola impossibilità di adempiere entro il termine breve, escludendosi la prova liberatoria sulla non imputabilità dell’inadempimento.
In pratica, anziché richiedere all’istante di fornire una prova diabolica doppia, tale onere potrebbe riguardare solo l’impossibilità temporanea di adempiere senza pretendere anche che l’imputato dimostri la assenza di suitas del temporaneo ritardo (ritenendo sufficiente, in buona sostanza, dal punto di vista dell’elemento soggettivo, la manifestazione di volontà di provvedere alle condotte riparatorie da parte sua, piuttosto che imporre all’imputato di fornire una prova della assenza di colpevolezza dell’inadempimento di stampo civilistico, ex art. 1218 c.c.).
Ad esempio, l’imputato potrebbe – per assolvere correttamente all’onere di dimostrare la sua impossibilità di adempiere alle riparazioni nel termine di 60 giorni – produrre ed allegare documentazione attestante il reddito netto da lui percepito mensilmente e/o dal suo nucleo familiare in modo tale che sia giustificata una dilazione dell’adempimento proporzionata e parametrata alle sue effettive e concrete possibilità economiche e da poter comunque ottenere la concessione del termine per provvedere al risarcimento (evitando il rigetto della sua richiesta).
Questa appare – a modesto avviso dello scrivente – la soluzione maggiormente praticabile, dal punto di vista letterale e pratico, che potrebbe consentire l’operatività dell’istituto e favorire la sua applicazione estensiva in bonam partem in modo da assicurare la produzione dell’effetto e della finalità deflattiva dell’art. 162-ter c.p., evitando irragionevoli automatismi ed ingiuste preclusioni all’applicazione di una norma di maggior favore per l’imputato (la cui concreta applicazione, pur con i suoi margini di discrezionalità, deve essere favorita e non certo osteggiata).
L’applicabilità ratione temporis dell’art. 162 ter c.p. è stata, dunque, adeguatamente chiarita, dovendosi unicamente precisare che, se la richiesta di estinzione del reato per condotte riparatorie è stata respinta per motivi formali (oppure per la ritenuta non congruità del risarcimento, che costituisce valutazione discrezionale di merito dal giudice di primo grado), l’ordinanza di rigetto può essere impugnata unitamente alla sentenza con appello in modo da ottenere il riconoscimento della causa di estinzione del reato in sede di gravame, non essendo possibile proporre direttamente avverso l’ordinanza di rigetto ricorso per Cassazione, mancando un espressa previsione in tal senso, diversamente dalla messa alla prova ex art. 168-bis c.p., che sarebbe giudicato e dichiarato inammissibile; se, invece, il giudice avesse irragionevolmente respinto un’istanza tempestivamente avanzata in primo grado, si potrebbe ritenere, in via analogica ed estensiva, che la Corte d’appello possa ammettere l’imputato al beneficio richiesto e pronunciare all’esito positivo delle condotte riparatorie, ricorrendone i presupposti, e previa riforma della sentenza impugnata, sentenza di NDP per estinzione del reato ex art. 162-ter c.p.
Vediamo adesso i casi nei quali si può applicare l’estinzione del reato per condotte riparatorie.
L’art. 162-ter c.p. stabilisce che la causa di estinzione del reato opera nei casi di “procedibilità a querela soggetta a remissione”.
Con tale espressione, si intende far riferimento a tutti i reati procedibili a querela di parte, per i quali sussista la possibilità di remissione.
L’ambito di applicazione dell’istituto è, pertanto, vasto, comprendendo numerose fattispecie del codice penale, che sono procedibili a querela di parte anche se prevedono pene edittali di rilevante gravità (ad esempio, gli artt. 570, comma 1, 574, 624, 640 e 646 c.p., etc…); tecnicamente, l’estinzione per condotte riparatorie può essere applicata anche al reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p., che è un reato abituale e continuato ma è procedibile a querela di parte, anche se, nella pratica, deve ritenersi che il vaglio del giudizio sulla congruità del risarcimento e sull’eliminazione delle conseguenze dannose del reato sarà più rigoroso e penetrante (e maggiore importanza e peso, ai fini della decisione del giudice, avrà innegabilmente il parere della p.o. quando verrà sentita in merito, che – se anche non vincolante – sarà verosimilmente molto importante al punto da risultare fondamentale per la decisione).
L’estinzione del reato per condotte riparatorie non si potrà riconoscere, invece, ad esempio, al reato di cui all’art. 609 bis c.p., perché anche se la sua condizione di procedibilità è costituita dalla querela, essa – una volta proposta – è irrevocabile e, quindi, non è soggetta a remissione.
L’ambito di applicazione dell’istituto di nuovo conio sembrerebbe, pertanto, ben preciso e definito ed essere esattamente individuabile, senza possibilità di equivoci.
In realtà, l’espressione usata dal Legislatore “casi di procedibilità a querela soggetta a remissione” è suscettibile di dare adito a qualche problema, generando alcuni dubbi interpretativi ed applicativi, di non immediata ed agevole risoluzione.
Il primo problema che si potrebbe porre è nel caso in cui venga sporta querela per una pluralità di reati, dei quali alcuni siano procedibili a querela (rimettibile e, quindi, rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 162 ter c.p.) ed altri vengano, invece, ritenuti o qualificati come procedibili d’ufficio.
In tal caso come si dovrebbe procedere?
Sulla base di un’interpretazione letterale della norma, dovrebbe essere esclusa l’applicazione dell’art. 162-ter c.p. in quanto la querela non è rimettibile in relazione a reati procedibili d’ufficio.
Né sarebbe ammissibile – e consentita – una remissione “parziale” della querela, per le sole ipotesi di reato procedibili ad istanza di parte.
A meno di non ritenere che si possa applicare l’art. 162-ter (e il risarcimento del danno) ai reati procedibili a querela oggetto di contestazione ed all’esito delle condotte riparatorie pronunciare sentenza di NDP, separando e stralciando la posizione giuridica dell’imputato in relazione ai reati procedibili d’ufficio, per i quali si potrebbe procedere separatamente.
Al di là dei problemi che si potrebbero porre (la pronuncia di sentenza NDP ex art. 162 ter c.p. deve escludere la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 129 c.p.p.? Il giudice che dichiara NDP per condotte riparatorie, per alcuni reati, diventerebbe poi incompatibile in relazione ai residui capi di imputazione? Dovrebbe trasmettere gli atti ed il fascicolo ad altro magistrato persona fisica?), tale strada non sembra giuridicamente corretta e percorribile.
Una simile interpretazione, infatti, contrasta con la lettera della legge (che richiede l’integrale risarcimento del danno e l’eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato, inteso nella sua globalità, e che esclude espressamente l’applicazione dell’art. 162 ter c.p facendo riferimento “ai casi di procedibilità a querela soggetta a remissione”) e soprattutto con la ratio e la finalità deflattiva dell’istituto, comportando un allungamento del procedimento penale e dei tempi processuali in violazione delle esigenze di speditezza e di celerità e della ragionevole durata.
In un caso del genere, pertanto, non sembrerebbe consentito un “frazionamento” delle imputazioni, ai fini dell’applicazione (parziale) della causa di estinzione del reato.
Diverso è il caso in cui venga contestato uno o più reati come procedibili d’ufficio (fin dall’inizio ritenuti tali nella querela oppure rubricati con tale qualificazione nell’avviso ex art. 415 bis cpp o nel DCG emesso dal P.M.) ed, invece, emerga – dopo l’apertura del dibattimento e/o nel corso dell’istruttoria dibattimentale di primo grado – o tale ipotesi/i di reato in realtà siano procedibili a querela di parte soggetta a remissione (perché viene derubricato il fatto o esclusa un aggravante).
In tal caso, è possibile chiedere ed ottenere di essere ammessi alle condotte riparatorie e di estinguere i reati ex art. 162-ter c.p., previa riqualificazione dei fatti in contestazione in reati procedibili a querela di parte? Esiste un onere di attivazione dell’imputato o del difensore in tal senso (o meglio di sollecitazione del giudice in tal senso) ed esiste un termine di preclusione?
E l’istanza, se la riqualificazione dei fatti in reati procedibili a querela di parte soggetta a remissione avviene soltanto ex officio in sentenza, può essere avanzata anche successivamente all’emissione della sentenza di primo grado (ad esempio, con la prima difesa utile, l’atto di appello)?
L’art. 162-ter c.p., a questo proposito, non offre una soluzione sicura ed univoca.
Tuttavia, essa potrebbe essere trovata richiamando l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia di ammissione all’oblazione ex art. 162 o 162 bis c.p. in caso di riqualificazione giuridica del fatto (cfr. Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 22 luglio 2014 n. 32351, in parziale modifica dell’orientamento espresso, in precedenza, con la sentenza n° 7645 del 28.02.2006 Autolitano), muovendo proprio dal fatto che anche l’estinzione del reato per condotte riparatorie è una modalità alternativa di definizione del procedimento analoga all’oblazione (producendo lo stesso effetto estintivo del reato condizionato al pagamento di una somma, all’adempimento cioè di un obbligo risarcitorio), come testimonia anche il suo inserimento nel codice penale nello stesso capo e titolo delle cause di estinzione del reato.
Pertanto, si potrebbe ritenere che l’imputato – nel caso in cui il fatto sia qualificato come procedibile d’ufficio – possa e debba sollecitare il giudice ad una riqualificazione del fatto in uno procedibile a querela soggetta a remissione, nel corso del giudizio di primo grado e dell’istruttoria dibattimentale e fino alla deliberazione della sentenza, chiedendo formalmente di essere ammesso alla riparazione del danno ex art. 162 ter c.p.
In presenza di un’istanza formalmente avanzata dall’imputato, il giudice potrebbe ammettere le condotte riparatorie anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, nel corso del giudizio (mentre tale possibilità sarebbe preclusa se la riqualificazione del fatto avvenisse in sentenza ex officio senza una previa istanza o sollecitazione dell’imputato) consentendo così l’estinzione del/dei reato/reati ex art. 162 ter c.p.
Naturalmente, nel caso in cui l’imputato abbia sollecitato la riqualificazione del fatto in altro procedibile a querela di parte ed avanzato tempestivamente istanza ex art. 162 ter c.p. ma il giudice non abbia condiviso la richiesta (non ritenendo di dover riqualificare il fatto, ritenendolo procedibile d’ufficio ad esempio o di non derubricare l’imputazione in altra procedibile a querela rimettibile), l’imputato potrebbe validamente riproporre l’istanza ex art. 162 ter c.p. nell’atto di appello impugnando il relativo capo e punto della sentenza, chiedendo alla Corte – previa riqualificazione del fatto – di volere o consentire l’ammissione alla riparazione del danno negata dal primo giudice dichiarando, in riforma dell’impugnata sentenza, NDP all’esito positivo delle condotte riparatorie, oppure di attribuire rilevanza estintiva al risarcimento del danno che sia già stato effettuato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 162 ter c.p.
Ciò in quanto si è in presenza di una istanza di riqualificazione del fatto e di una formale richiesta di applicazione dell’art. 162 ter c.p. tempestivamente avanzata dall’imputato che ne consente (se respinta erroneamente dal primo giudice) la riproposizione e valutazione anche in sede di gravame.
Preclusa è, invece, l’applicazione dell’art. 162 ter c.p. nel giudizio di legittimità, per espressa esclusione della norma (in quanto la valutazione di congruità del risarcimento del danno è un giudizio discrezionale, riservato al giudice di merito e sottratto allo scrutinio di legittimità della Suprema Corte).
Nel caso, però, in cui, ad esempio, l’art. 162 ter c.p. sia entrato in vigore dopo l’emissione ed il deposito della sentenza di appello, l’imputato potrebbe avanzare istanza ex art. 162 ter c.p. nel ricorso per Cassazione invocando l’applicazione della norma sopravvenuta, avente natura sostanziale, in quanto di maggior favore per il reo, ex art. 2, comma 4, c.p., essendo suscettibile di produrre l’effetto favorevole dell’estinzione del reato (chiedendo o di attribuire rilievo e valore estintivo al risarcimento effettuato in precedenza o l’ammissione ex art. 162 ter c.p. con conseguente estinzione).
Va da se che in tal caso la Suprema Corte potrebbe – ove condividesse l’assunto del ricorrente – soltanto annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito (in quanto il giudizio di congruità è una valutazione discrezionale di merito, precluso al giudice di legittimità).
Dopo aver esaminato l’ambito di applicazione dell’art. 162 ter c.p., occorre stabilire quali siano i presupposti oggettivi richiesti per l’applicazione della causa di non punibilità.
La norma richiede che l’imputato – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – provveda alla riparazione integrale del danno cagionato dal reato ed anche, ove possibile, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Non sfugge che sia la riparazione del danno che l’eliminazione del danno o pericolo derivante dal reato sono requisiti richiesti congiuntamente e che devono entrambi ricorrere, per l’applicazione (come risulta chiaramente dalla formulazione della norma, che parla di integrale riparazione del danno e di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, e, quindi, non di requisiti richiesti in termini di alterità e/o equivalenza, essendo evidente che non è sufficiente, in altre parole, soltanto uno di essi).
In altre parole, per ottenere l’estinzione del reato, occorre ripristinare lo status quo ante esistente prima della commissione del fatto/fatti di reato, mediante l’integrale ristoro del danno cagionato alla p.o., sotto forma di restituzioni o, appunto, risarcimento del danno, ed anche eliminando le conseguenze dannose o pericolose del reato, se ancora esistenti ed eliminabili (“per quanto possibile” sta a significare che viene escluso ogni automatismo ostativo all’applicazione della causa di estinzione del reato quando non sia possibile eliminare la modificazione naturalistica apportata in peius dalla commissione del fatto di reato, oppure non vi sia una lesione dell’interesse protetto dalla norma oggettivamente percepibile – ad esempio nei reati istantanei, di pura condotta o formali – prevedendosi, in tal caso, che la funzione di riparazione sia espletata dal risarcimento del danno, il pretium doloris, che deve però essere integrale, con ciò intendendosi il carattere ampiamente e pienamente satisfattivo dell’indennizzo corrisposto).
Al fine di evitare che venga impedita la definizione alternativa del procedimento (e, quindi, frustrate le istanze di deflazione del carico giudiziario poste alla base dell’istituto), è stato stabilito che il parere della persona offesa non sia vincolante per la decisione del giudice, che è chiamato ad esprimere il proprio giudizio (discrezionale) di congruità delle condotte riparatorie poste in essere, propedeutico alla emissione della sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.
La persona offesa deve, dunque, essere sentita prima dell’adozione della decisione, avendo esclusivamente un potere di interlocuzione ma non di “veto” che possa impedire l’applicazione della causa di non punibilità (pertanto anche se l’offerta viene fatta e non viene accettata dalla p.o., anche con le forme di cui all’art. 1208 c.c., il giudice può dichiarare estinto lo stesso il reato sempre se la ritenga congrua).
L’unico aspetto problematico sono le conseguenze della eventuale (mancata) audizione o interlocuzione della persona offesa.
L’art. 162-ter c.p. richiede che vengano sentite le parti.
Tuttavia, non è in alcun modo previsto che, se il Giudice omette di sentire la persona offesa, l’ordinanza di ammissione e la sentenza di NDP ex art. 162 ter c.p. siano nulle, per violazione del contraddittorio.
Tale vizio non sembra potersi dedurre e ritenere sussistente in via analogica, in forza del principio di tassatività delle nullità ex art. 177 c.p.p.
Né la persona offesa potrebbe ricorrere per cassazione per violazione di legge (non essendo tale rimedio previsto).
La norma sconta, dunque, una evidente lacuna in tal senso, in quanto – pur condividendosi l’opportunità di non attribuire alla p.o. un potere di veto, che avrebbe impedito tout court di applicare la norma nella generalità dei casi, legittimando così una concezione popolare e privatistica di giustizia sotto forma di ritorsione, costituita dal diniego della vittima – occorreva rendere effettivo il potere di interlocuzione della p.o. in merito all’applicazione dell’art. 162-ter c.p sanzionando con la nullità il provvedimento emesso senza una preventiva citazione/avviso alla persona offesa (anche per evitare impugnazioni successive, che potessero mettere in discussione la validità del provvedimento e la stabilità e certezza dei rapporti giuridici regolati nel procedimento penale).
Non aver provveduto in tal senso rischia, pertanto, di compromettere non tanto e non solo la definizione positiva del procedimento penale (in quanto il risultato finale avuto di mira – l’estinzione del reato – appare difficilmente sovvertibile, per le ragioni sopra indicate), ma quanto la finalità conciliativa posta alla base dell’istituto, la cui applicazione difficilmente potrà disincentivare le tensioni nate tra le parti ed essere percepita come giusta definizione transattiva alternativa del procedimento penale senza un’adeguata e paritaria informazione e/o la partecipazione dei soggetti coinvolti o, meglio, interessati.
Dopo aver analizzato natura, presupposti ed ambito di applicazione del nuovo istituto, occorre, infine, affrontare brevemente l’ultimo aspetto.
E cioè il tema dei rapporti (e delle possibili, future, interferenze) tra l’estinzione per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p. e le altre cause di estinzione del reato previgenti affini e simili, come la sospensione del procedimento con richiesta di messa alla prova ex art. 168-bis c.p. (che nel prosieguo verrà denominata, per brevità, MAP) e l’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie ex art. 35 D.Lgs n° 274/2000 vigente ed applicabile nel rito del giudice di pace penale.
Le differenze tra l’art. 162-ter c.p. e l’art. 168-bis c.p. sono evidenti, e sostanziali.
Nella messa alla prova si da maggiore rilevo alla prestazione delle condotte volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato piuttosto che al risarcimento che viene comunque richiesto anch’esso, ma soltanto ove possibile (l’ordine è completamento invertito rispetto all’art. 162-ter c.p. così come la terminologia usata è speculare).
Le condotte riparatorie, nella MAP, comportano, poi, l’affidamento al servizio sociale e l’espletamento di attività lavorativa di pubblica utilità, con l’imposizione di vincoli e prescrizioni che incidono sulle esigenze di vita, lavorative, familiari, dell’imputato in modo consistente (laddove, invece, l’art. 162-ter introduce un meccanismo di riparazione economica del danno che non comporta l’assoggettamento ad alcuna prescrizione).
Ma le differenze non si fermano qui.
L’art. 162-ter c.p. si applica soltanto nei casi di querela soggetta a remissione; la messa alla prova, invece, può essere concessa per tutti i reati, anche procedibili d’ufficio, puniti con una pena detentiva fino a 5 anni di reclusione (avendo, dunque, la MAP un ambito di applicazione tendenzialmente più ampio).
L’estinzione del reato per condotte riparatorie, inoltre, non incontra limiti di applicazione (a differenza della MAP, che non può essere concessa più di una volta) e non conosce preclusioni in merito allo status soggettivo del richiedente (a differenza, anche qui, della MAP), potendo dunque essere applicata anche agli imputati dichiarati delinquenti abituali e professionali.
L’art. 162 ter c.p. sembrerebbe, dunque, avere identici presupposti ed elementi costitutivi rispetto alla MAP (le condotte riparatorie e il risarcimento del danno), ma, poi, ha finalità e ratio diverse rispetto alla messa alla prova di cui all’art. 168-bis c.p., che si caratterizza per l’imposizione di specifiche prescrizioni e il carattere eccezionale ed unico della sua applicazione; elementi che non connotano, invece, l’estinzione del reato per condotte riparatorie, che rendono tale istituto maggiormente fruibile ed utilmente spendibile rispetto alla MAP anche se – se si facesse esclusivo riferimento ai reati cui si applica, cioè di querela rimettibile – il suo ambito di applicazione sarebbe teoricamente più limitato della prima.
Per quanto riguarda i rapporti tra l’art. 162-ter c.p. e l’art. 35 D.Lgs n° 274/2000 si rileva, invece, una sostanziale identità ed omogeneità di requisiti ed elementi costitutivi.
L’estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter c.p. ha, infatti, un contenuto ed una struttura identica all’art. 35 D.lgs n° 274/2000 (al punto da sembrare un “copia ed incolla”), vigente nel rito del giudice di pace penale.
Pertanto, deve escludersi che l’art. 162-ter c.p. possa essere applicato al procedimento penale del giudice penale, in forza della specialità che caratterizza tale rito rispetto a quello ordinario ed anche, in considerazione del fatto che, per il rito del giudice di pace penale, esiste già la previsione dell’art. 35 D.lgs n° 274/2000 (che continuerebbe dunque ad essere applicata, senza che si possano intravedere spazi e margini operativi e/o applicativi per la causa di non punibilità di nuovo conio, riservata pertanto – per esclusione – al solo rito ordinario dinanzi al Tribunale in Composizione Monocratica).
Dopo aver analizzato l’art. 162 ter c.p., occorre adesso proseguire esaminando le modifiche apportate dalla riforma Orlando al codice penale e di procedura, in relazione alla capacità dell’imputato di partecipare al procedimento penale che lo riguarda.
LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE PER INCAPACITA’ IRREVERISIBILE DELL’IMPUTATO (ART. 72-BIS C.P.) – GLI “ETERNI GIUDICABILI” E LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO – UN TENTATIVO, APPREZZABILE, DI RISOLUZIONE DEL CONFLITTO.
L’art. 72-bis c.p. prevede la definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell’imputato.
Tale norma stabilisce che, se, a seguito degli accertamenti disposti ai sensi dell’art. 70 c.p.p., l’imputato non è in condizione di partecipare coscientemente al procedimento penale e di esercitare i diritti che gli competono in tale ambito (per infermità ed incapacità di intendere e di volere, esistente al momento della commissione del fatto di reato oppure sopravvenuta) e si accerta che tale stato non è reversibile, il giudice possa pronunciare direttamente sentenza di non luogo o di non doversi procedere previa revoca dell’eventuale ordinanza di sospensione.
Il Legislatore ha voluto, in tal modo, risolvere il problema (delicato e spinoso) degli “eterni giudicabili”, cioè dei soggetti deboli che non erano ritenuti inizialmente capaci di partecipare al procedimento penale che li riguardavano e che, tuttavia, venivano sottoposti ugualmente al processo mediante continui accertamenti peritali, ripetuti nel tempo, finalizzati a verificare la persistenza della loro incapacità a partecipare al procedimento penale, dando luogo a innumerevoli rinvii delle udienze ed a una consistente ed irragionevole dilatazione dei termini procedimentali in violazione della ragionevole durata, senza che si potesse terminare e concludere la loro vicenda processuale.
La soluzione adottata appare adeguata a risolvere il problema, consentendo di pronunciare sentenza di NLP (all’udienza preliminare) o di NDP (in sede dibattimentale) qualora venga accertata l’irreversibilità dell’incapacità dell’imputato di partecipare al procedimento penale, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 70 c.p.p., concludendo dunque il procedimento ed evitando così ulteriori sofferenze a tali soggetti deboli ed, al contempo, i ritardi nella definizione del procedimento che ne allungavano in maniera irragionevole ed intollerabile la durata.
La definizione può avvenire direttamente, anche senza l’adozione di una precedente ordinanza di sospensione.
Infatti, l’art. 72-bis c.p.p. consente l’emissione della sentenza previa revoca dell’eventuale ordinanza di sospensione, essendo, dunque, evidente che non è più necessario (ai fini della pronuncia) che vi sia una ordinanza di sospensione precedentemente emessa e che debbano essere disposti gli ulteriori e periodici accertamenti peritali successivi, alla scadenza del termine di mesi 6 (precedentemente richiesti).
L’unico requisito richiesto è che l’incapacità dell’imputato sia irreversibile, e, pertanto, ben può accadere che, al momento della richiesta degli accertamenti peritali di cui all’art. 70 c.p.p, al perito nominato dal giudice venga richiesto direttamente di stabilire – oltre che se lo stato mentale dell’imputato gli impedisca di partecipare coscientemente al procedimento penale che lo riguarda – anche se tale condizione sia irreversibile, consentendo dunque di definire il procedimento penale una volta per tutte (una tantum) in caso di positiva risposta ad entrambi i quesiti.
Naturalmente, la definizione del procedimento penale per incapacità irreversibile non pregiudica il successivo esercizio dell’azione per il medesimo fatto di reato nei confronti dell’imputato, qualora questi abbia riacquistato la capacità di intendere e di volere, a fronte di un mutamento della situazione di fatto.
Meno condivisibile appare, invece, la previsione contenuta nel novellato art. 345 comma 2 c.p.p., secondo cui l’esercizio dell’azione penale potrebbe avvenire anche quando si accerta che lo stato di incapacità “è stato erroneamente dichiarato”.
In tal caso, infatti, ci si dimentica che una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere è stata comunque emessa, divenendo irrevocabile e facendo stato, quindi, quanto alle circostanze ed ai fatti in esso accertati (apparendo, dunque, poco corretto che si voglia minare la stabilità e certezza dei rapporti giuridici derivanti da una pronuncia non impugnata, in base ad una valutazione postuma successiva degli stessi fatti, in mancanza di impugnazione).
Dopo aver analizzato il tema della partecipazione cosciente dell’imputato al procedimento penale, occorre adesso passare ad esaminare le modifiche apportate dalla riforma all’elezione di domicilio dell’imputato presso il difensore d’ufficio, che incidono sulla effettiva partecipazione e conoscenza del procedimento penale da parte dell’accusato (un tema strettamente connesso, e conseguenziale, al precedente).
L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio dell’imputato (art. 162 4-bisp.p.).
LE CONSEGUENZE – NELLA PRASSI OPERATIVA – DEL MANCATO ASSENSO ALLA DOMICILIAZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE D’UFFICIO DELL’IMPUTATO – COME GARANTIRE LA CONOSCENZA EFFETTIVA DA PARTE DELL’IMPUTATO DEL PROCEDIMENTO PENALE?
L’art. 162, comma 4-bis, c.p.p, stabilisce che: “L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario”.
Il Legislatore ha tentato (vedremo successivamente, se il tentativo sia risolutivo o meno), con l’introduzione della norma de qua, di risolvere il problema annoso della elezione di domicilio dell’imputato presso il difensore d’ufficio inconsapevole.
Ci si riferisce alla tendenza (nella prassi quotidiana) della P.G. di far eleggere agli indagati/imputati privi di difensore domicilio presso il difensore nominatogli d’ufficio, senza aver preventivamente in alcun modo informato il difensore nominato ed averne richiesto l’assenso.
Ciò al fine di semplificare l’effettuazione delle notifiche e comunicazioni nei confronti dell’indagato/imputato, evitando la necessità di rintracciarlo nei suoi spostamenti successivi, spesso privo di fissa dimora o, addirittura, irregolare sul territorio nazionale.
Si è creata, dunque, con il tempo una prassi distorta per cui, senza informare il difensore e senza che vi fosse alcun contatto tra avvocato e parte assistita, la P.G. faceva (ma fa ancora eleggere) eleggere all’indagato – spesso straniero e sedicente – domicilio presso lo Studio del difensore senza renderlo peraltro edotto delle conseguenze giuridiche di tale scelta, in modo tale che la notifica degli atti potesse ritenersi formalmente eseguita in modo corretto ma senza però che l’indagato avesse alcuna conoscenza, tantomeno effettiva, del procedimento penale pendente a suo carico e dei successivi sviluppi, con conseguente lesione del diritto dell’imputato alla partecipazione al procedimento penale.
L’art. 162 comma 4 bis c.p.p. cerca di risolvere tale annoso problema, prevedendo che l’elezione di domicilio effettuata presso il difensore d’ufficio dell’imputato non ha effetto se l’A.G. procedente non riceve anche l’assenso del difensore domiciliatario.
Fermo restando che le notifiche degli atti effettuate presso il domicilio del difensore d’ufficio dell’imputato, senza il suo preventivo assenso, prima del 03.08.2017 (data di entrata in vigore della legge), sono valide in forza del principio del tempus regit actum, viene da chiedersi come si debba procedere nella prassi quotidiana in futuro.
La norma infatti si limita a stabilire che l’elezione di domicilio senza l’assenso del difensore è priva di effetto.
Dal punto di vista pratico, è evidente che la P.G. debba (dovendo effettuare una notifica) – dopo l’entrata in vigore della legge – debba contattare il difensore domiciliatario a sua insaputa, chiedendogli verbalmente o per iscritto di comunicare se intende dare l’assenso alla esecuzione delle notifiche degli atti presso il proprio Studio.
E’ opportuno che la risposta venga, in tal caso, verbalizzata con l’allegazione agli atti.
Se il difensore domicilio fornisce il proprio assenso, nulla questio; le notifiche potranno continuare ad essere eseguite, validamente, presso lo Studio del difensore d’ufficio.
Qualora, invece, per ragioni più che comprensibili (come l’assenza di qualunque rapporto o contatto con la parte assistita, che possa giustificare e legittimare la domiciliazione dell’indagato presso lo Studio professionale, o per l’impossibilità di vedersi riconosciuta la liquidazione dei compensi maturati quale difensore d’ufficio dell’imputato all’esito del procedimento qualora il cliente diventi di fatto irreperibile che sarebbe preclusa in presenza di una valida dichiarazione di domicilio del prevenuto presso lo Studio professionale del difensore), il difensore non fornisca il proprio assenso ed anzi rifiuti di ricevere le notifiche degli atti, come si deve procedere?
E’ evidente che la precedente elezione di domicilio effettuata presso lo Studio del difensore d’ufficio non abbia alcun valore e che sia tamquam non esset, non potendo più essere considerata e rilevare (con la conseguenza che le successive notifiche eseguite in tale luogo – pur in mancanza di assenso del domiciliatario e, a maggior ragione, in caso di rifiuto del difensore d’ufficio – dovranno ritenersi nulle).
La P.G. dovrà, dunque, procedere a far effettuare all’indagato una nuova dichiarazione/elezione di domicilio, ai sensi dell’art. 156 c.p.p. (se detenuto) o dell’art. 157 c.p.p. (se libero), effettuando le ricerche che si dovessero rendere necessarie al fine di rintracciare l’interessato.
In caso di impossibilità di rintraccio dell’indagato nei luoghi di cui all’art. 159 cpp, si dovrà procedere alla dichiarazione di irreperibilità e, nel corso del giudizio, alla sospensione del procedimento ex art. 420 bis c.p.p., in modo da garantire con certezza che lo stesso abbia conoscenza effettiva del procedimento penale a suo carico e che possa esserne validamente dichiara l’assenza.
In mancanza di tali adempimenti, oppure nel caso di notifiche effettuate, ancora, all’imputato presso lo Studio del difensore d’ufficio (che non abbia dato il proprio assenso alla domiciliazione o peggio che abbia rifiutato di ricevere gli atti), si ritiene che verrebbe leso il diritto all’intervento dell’imputato, con conseguente nullità ex artt. 178 1° co. lett. c), dell’ordinanza che dispone procedersi in assenza (rigettando l’eccezione della difesa) e di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza di primo grado.
Infatti, in mancanza di una valida elezione di domicilio (e tale non è quella, definita priva di effetto, non assentita dal difensore domicilio), non può sostenersi che l’indagato/imputato sia con certezza a conoscenza del procedimento e abbia effettivamente inteso sottrarsene in modo volontario scegliendo di non comparire e presenziare, non ricorrendo dunque i presupposti per potersi procedere validamente in assenza ex art. 420 bis c.p.p., con conseguente nullità dell’intero giudizio.
E non può si ragionevolmente argomentare che la notifica di un atto giudiziario all’imputato eseguita presso il difensore d’ufficio non accettante sarebbe lo stesso efficace e valida, ai sensi dell’art. 161 comma IV c.p.p. (sul presupposto che tale disposizione non è stata modificata dalla riforma).
Infatti, è evidente che l’art. 161 comma IV° c.p.p. prevede la possibilità di notificare l’atto presso il difensore quando l’elezione di domicilio è divenuta inidonea; quando cioè, dopo una precedente comunicazione andata a buon fine, per fatti sopravvenuti è divenuto impossibile consegnare l’atto all’imputato presso tale luogo per svariate cause (trasferimento e variazione anagrafica non comunicata, inidoneità, incompletezza, insufficienza dell’indirizzo, etc…).
L’art. 161 comma IV° c.p.p. costituisce, dunque, extrema ratio per l’esecuzione delle notificazioni e può essere applicato pertanto soltanto quando vi è (e presuppone necessariamente) una precedente – e valida – elezione di domicilio, che fosse originariamente valida e che tale resta a tutti gli effetti di legge.
Nel caso di specie, però l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio dell’imputato NON ACCETTANTE E’ PRIVA DI EFFETTO.
E’ TAMQUAM NON ESSET; COME TALE, PERTANTO, NON PUO’ PRODURRE ALCUNA PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DELL’ATTO DESTINATA AD OPERARE NEI CONFRONTI DELL’INDAGATO DOMICILIANTE E NEMMENO AUTORIZZA A DEDURRE CHE VI SIA, ANCORA, UN RAPPORTO TRA PARTE E DIFENSORE DOMICILIATARIO, A SUA INSAPUTA, CHE LEGITTIMI LA CONSEGNA DELL’ATTO (ANZI LA MANCANZA DI ASSENSO ESCLUDE ESPRESSAMENTE TALI PRESUNZIONI, IMPEDENDO CHE SI POSSA ATTRIBUIRE ALLA PRECEDENTE ELEZIONE DI DOMICILIO NON SOLTANTO TALE VALORE, MA ANCHE QUALUNQUE RILEVANZA).
Conseguentemente, non può essere legittima la consegna dell’atto al difensore non accettante ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p., proprio perché non si deve attribuire alcun valore alla precedente elezione (caducata e che non esiste più) e neppure presumere alcun rapporto con l’indagato che possa rendere il difensore d’ufficio domiciliatario ex lege.
Ne deriva che può essere validamente (ed avviso dello scrivente fondatamente) eccepita la nullità della notifica degli atti giudiziari eseguiti, ancora, presso lo Studio del difensore d’ufficio dell’imputato che non abbia prestato il proprio assenso alla domiciliazione ai sensi dell’art. 161 comma IV° co. c.p.p., in quanto non risulterebbe garantita la conoscenza effettiva del procedimento penale che lo riguarda dell’imputato ed il suo diritto di partecipazione e di intervento.
A questo punto, appare possibile concludere l’analisi, formulando delle conclusioni sulla parte della riforma oggetto del presente commento.
Le conclusioni che possono trarsi, dall’analisi delle norme in commento, sono le seguenti.
L’art. 72 bis c.p. costituisce indubbiamente una modifica di segno positivo, senz’altro idonea a risolvere il problema degli eterni giudicabili, contemperando in modo efficace le esigenze di protezione e di tutela dei soggetti deboli, da un lato, ed il principio della ragionevole durata del procedimento.
L’art. 162-ter c.p. è un istituto che potrà assolvere alla sua funzione deflattiva, contribuendo a decongestionare il contenzioso penale specialmente per quanto riguarda il rito monocratico dinanzi al Tribunale, anche se il suo impatto è limitato (grandemente) dalla applicabilità ai soli reati procedibili a querela soggetta a remissione, laddove – magari – la sua incidenza sarebbe stata o avrebbe potuto essere maggiore prevedendo (piuttosto che una distinzione tra casi soggetti a remissione o meno) una soglia edittale massima, analogamente a quanto previsto per l’art. 168-bis c.p., senza magari le limitazioni all’accesso che connotano tale istituto.
L’art. 162, comma 4 bis, c.p.p., se correttamente applicato (rifuggendo da scorciatoie burocratiche all’italiana, che scavalchino l’ostacolo della necessità di una valida e consapevole “nuova” elezione di domicilio da parte dell’indagato – la sola strada che possa garantire una effettiva e reale conoscenza degli atti e una partecipazione al procedimento dell’accusato, in nome di illegittimi meccanismi presuntivi privi di valore ed effetto in situazioni simili, come il ricorso all’art. 161 4° co. c.p.p., che costituiscono soltanto vuoti formalismi all’esito dei quali non c’è nulla e che servono solo in realtà ad assolvere ad un onere burocratico come la notifica senza che l’imputato sia effettivamente e realmente cosciente e partecipe del procedimento…), potrà contribuire a garantire all’accusato una conoscenza effettiva degli atti del procedimento e a permettere la sua cosciente partecipazione al procedimento tutelando il suo diritto di intervento e di difesa.
Tali modifiche sono dunque positive, anche se hanno un impatto ed una incidenza limitata nell’ambito del complessivo disegno della riforma, che rimane oscuro, confuso, contraddittorio, e negativo, e comporta una innegabile sacrificio delle garanzie difensive ed una ingiusta compressione di alcuni dei diritti fondamentali dell’accusato, che certamente queste modifiche non possono in alcun modo compensare.
Poggibonsi/Siena, lì 23.08.2017
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